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Listing Act: sulle modifiche alla responsabilità civile da prospetto

13 Giugno 2025
Di cosa si parla in questo articolo

L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), ha pubblicato la versione definitiva dei propri pareri tecnici richiesti dalla Commissione UE sulle modifiche al Regolamento Prospetto e sulla responsabilità civile da prospetto, come modificati dal Listing Act.

Le relazioni includono altresì i risultati della Call for Evidence ESMA sulla responsabilità civile da prospetto.

Il parere sulle modifiche al Regolamento Prospetto

Il Listing Act, entrato in vigore il 5 giugno 2026, comprendeva il Regolamento (UE) 2024/2809, che modificava il Regolamento Prospetto, il MAR, il MiFIR, nonché una direttiva che modificava la MiFID II e abrogava la direttiva sulla quotazione.

Diverse disposizioni incluse nella legge sulla quotazione richiedono l’adozione di misure di secondo livello, che consisteranno in norme tecniche elaborate da ESMA e atti delegati adottati dalla Commissione: il 6 giugno 2024, ESMA ha ricevuto dalla Commissione una richiesta di consulenza tecnica su una serie di argomenti, e, in relazione al Regolamento sul Prospetto, in particolare, sui seguenti punti:

  • il contenuto e il formato del prospetto completo, incluso un insieme di informazioni aggiuntive da includere nei prospetti per titoli non azionari offerti al pubblico o ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato che siano pubblicizzati come contenenti fattori ESG o che perseguono obiettivi ESG
  • i criteri per il controllo e le procedure per l’approvazione del prospetto, comprese le modifiche proposte al Regolamento Delegato 2019/980 della Commissione o “Regolamento sulle Informazioni di Controllo e Informazione”.

ESMA ha pubblicato un documento di consultazione il 28 ottobre 2024, che includeva la bozza del proprio parere tecnico alla Commissione; inoltre, il documento ha posto in consultazione le proposte di modifica al Regolamento Delegato (UE) 2019/979 o “CDR sui metadati” in merito all’aggiornamento dei dati per la classificazione dei prospetti; la consultazione si è conclusa il 31 dicembre 2024.

La relazione finale pubblicata fornisce il parere tecnico definitivo di ESMA alla Commissione, nonché la versione definitiva delle modifiche di ESMA al CDR sui metadati: la Commissione UE dovrà decidere se adottare le RTS che aggiornano il Regolamento Delegato della Commissione 2019/979 entro tre mesi.

Il parere tecnico sul Regolamento sui prospetti, in particolare, include:

  • consigli relativi al contenuto e al formato dei prospetti
  • proposte di allegati informativi per i titoli non azionari pubblicizzati con caratteristiche ESG
  • consigli relativi all’esame delle informazioni contenute nei prospetti, nonché consigli relativi alle procedure per l’approvazione di un prospetto
  • proposte di aggiornamento degli obblighi di segnalazione dei dati in linea con le modifiche introdotte dal Listing Act e in relazione all’attuazione dell’ESAP.

Il parere è così strutturato:

  • la Sezione 3 affronta il contesto e il mandato dell’attività di ESMA
  • la Sezione 4 contiene il feedback di ESMA ed è suddivisa nelle seguenti sottosezioni:
    • 4.1.1 Consulenza tecnica sul formato standardizzato e sulla sequenza standardizzata del prospetto, del prospetto di base e delle condizioni definitive
    • 4.1.2 Consulenza tecnica sugli obblighi di informativa per i titoli non azionari pubblicizzati come contenenti fattori ESG o che perseguono obiettivi ESG
    • 4.1.3 Consulenza tecnica sul contenuto dell’URD
    • 4.1.4 Consulenza tecnica sui criteri per il controllo della completezza, comprensibilità e coerenza delle informazioni contenute nei prospetti
    • 4.1.5 Consulenza tecnica sulle procedure di approvazione dei prospetti
    • 4.1.6 Aggiornamento del CDR sui metadati.
  • la Sezione 5 contiene i vari allegati alla relazione finale, tra cui l’elenco delle domande della consulenza, il mandato conferito dalla Commissione e il parere del Gruppo delle parti interessate per gli strumenti finanziari e i mercati (SMSG) dell’ESMA

Inoltre, la relazione finale contiene in allegato:

  • la bozza definitiva di RTS in versione “mark up, che illustra le differenze tra la proposta di ESMA in consultazione, sulle proposte di modifica al Regolamento Delegato (UE) 2019/979, e quelle risultanti nella relazione finale pubblicata
  • la versione “clean dello stesso documento, per facilitarne la lettura, senza le modifiche in evidenza.

Nell’attuazione del suo mandato, ESMA afferma che ha talvolta riscontrato difficoltà nel conciliare i punti di vista e le esigenze delle diverse parti interessate; ove possibile, si è concentrata sulla riduzione degli oneri e sull’armonizzazione, al fine di promuovere un mercato UE più efficiente e integrato, cercando al contempo di garantire un’adeguata tutela degli investitori.

Il parere tecnico sulla responsabilità civile da prospetto

Ai sensi dell’art. 48, par. 2 bis, del Regolamento sul Prospetto, come modificato dal Regolamento (UE) 2024/2809 (all’interno del pacchetto Listing Act), la Commissione europea è chiamata a valutare, entro il 31 dicembre 2025, se sia giustificata un’ulteriore armonizzazione delle disposizioni sulla responsabilità del prospetto, modificando nello specifico l’art. 11 del Regolamento sul Prospetto.

Poste tali premesse, il 6 giugno 2024, la Commissione ha incaricato ESMA di fornire una consulenza tecnica sulla responsabilità civile relativa alle informazioni fornite nei prospetti, al fine di includere una valutazione e raccomandazioni sull’opportunità di un’ulteriore armonizzazione.

La Commissione ha inoltre chiesto a ESMA di confrontare le disposizioni in materia di responsabilità civile di cui all’art. 11 del Regolamento sul Prospetto con quelle previste dal Regolamento sui Mercati delle Criptovalute (MiCAR) e di valutare la necessità di un eventuale allineamento o di una deroga a tali disposizioni.

Il parere tecnico ESMA è basato in particolare sulle evidenze raccolte dalle parti interessate e dalle Autorità Nazionali Competenti, fornendo una panoramica della responsabilità civile da prospetto nell’UE: ESMA, in particolare, ha pubblicato a ottobre 2024 un invito a presentare contributi, che includeva 11 domande ed ha inoltre chiesto alle Autorità Nazionali di aggiornare la Relazione sul confronto dei regimi di responsabilità negli Stati membri, in relazione alla Direttiva sui prospetti del 30 maggio 2013 (Relazione aggiornata sulla responsabilità civile) al 31 dicembre 2024.

Nella sezione Analisi (paragrafo 4), la relazione esamina dunque la prospettiva generale sulla riforma della responsabilità civile da prospetto e confronta l’art. 11 del Regolamento sui prospetti, con le disposizioni in materia di responsabilità civile contenute nel Regolamento sui mercati delle criptovalute.

Esamina inoltre una serie di aspetti specifici relativi alla responsabilità civile da prospetto.

La relazione non propone modifiche all’attuale regime di responsabilità civile da prospetto ai sensi dell’art. 11 del Regolamento sui prospetti: sebbene vi siano differenze tra le normative degli Stati membri in materia di responsabilità civile derivante dal prospetto, molti stakeholder non le considerano il principale ostacolo alle offerte transfrontaliere e quindi non un ostacolo significativo all’Unione del Risparmio e degli Investimenti (SIU) in questa fase.

Altri aspetti, come la fiscalità, gli oneri normativi e amministrativi, nonché le diverse culture di investimento negli Stati membri, sono invece considerati gli ostacoli più importanti.

Molti stakeholder ritengono che l‘attuale regime sia ben equilibrato e sostengono che una riforma non sia necessaria in questa fase (o almeno non sia la questione più urgente) e potrebbe creare incertezza modificando le normative esistenti.

Le normative sulla responsabilità civile degli Stati membri sono piuttosto diverse, ad esempio per quanto riguarda le richieste di dichiarazioni firmate nei prospetti, se e in quali circostanze i membri del consiglio di amministrazione possano essere ritenuti personalmente responsabili, i requisiti di responsabilità o la prescrizione delle relative azioni giudiziarie: queste normative sulla responsabilità vantano tradizioni molto consolidata negli Stati membri, pertanto l’armonizzazione richiederebbe un’analisi comparativa approfondita e non potrebbe essere realizzata a breve termine.

Inoltre, l’armonizzazione complessiva delle norme sulla responsabilità civile da prospetto dovrebbe essere completa e coprire tutti gli ambiti relativi a tale responsabilità, poiché in caso contrario, i tribunali potrebbero dover colmare le lacune del regolamento e ricorrere a leggi nazionali non armonizzate a tale scopo.

ESMA ha incluso infine nella sezione “Consulenza” della relazione due ambiti che potrebbero meritare di essere ulteriormente discussi nel caso in cui la Commissione dovesse comunque prendere in considerazione una riforma in tale ambito: si tratta in particolare le norme di salvaguardia sull’immunità da responsabilità per le dichiarazioni previsionali, con le relative garanzie, e delle norme di diritto internazionale privato, in particolare i Regolamenti di Roma (Roma I e Roma II), per determinare quali leggi si applichino a un caso di responsabilità.

Il parere contiene altresì in allegato l’analisi relativa ai diversi regimi di responsabilità civile da prospetto negli Stati membri.

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