Pubblicato il Parere del Consiglio di Stato su alcuni quesiti circa il regime di elezione della lista del CdA delle società quotate disciplinato dall’articolo 147-ter.1 TUF.
I quesiti sono stati formulati dalla Consob, cui la norma attribuisce il compito di emanare le relative disposizioni attuative.
Come noto, l’articolo 147-ter.1 TUF è stato introdotto dall’articolo 12, comma 2, della legge del 5 marzo 2024, n. 21 (c.d. Legge Capitali).
La norma prevede la facoltà per le società quotate di prevedere nello statuto che il consiglio di amministrazione uscente possa presentare una lista di candidati per l’elezione dei componenti dell’organo di amministrazione (c.d. lista del CdA).
Stabilisce quindi le modalità di elezione dei componenti del CdA da seguire qualora la lista del CdA risulti prima, per numero di voti conseguiti, rispetto ad altre liste di candidati presentate dai soci.
Prima questione
Nell’ipotesi in cui la lista del CdA risulti aver conseguito il numero maggiore di voti in assemblea, la norma disciplina la ripartizione dei componenti del consiglio tra la lista del CdA e le altre liste (in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti in assemblea).
Sono quindi previste modalità differenziate in funzione della percentuale dei voti espressi conseguita dalle liste diverse dalla lista del CdA, distinguendo a seconda tale percentuale sia:
- non superiore al 20 per cento (c.d. primo scenario)
- superiore al 20 per cento (c.d. secondo scenario)
Nel caso del secondo scenario, l’articolo 147-ter.1 TUF prevede che i componenti del nuovo consiglio di amministrazione di competenza delle minoranze siano assegnati proporzionalmente ai voti ottenuti dalle liste di minoranza che hanno conseguito una percentuale di voti non inferiore al 3 per cento.
Sono insorti dubbi in merito alla portata del suddetto criterio di proporzionalità.
In particolare, in mancanza di indicazioni circa una soglia massima di seggi da attribuire alle liste di minoranza, sono sorti dubbi circa:
- se il criterio di proporzionalità debba essere applicato con riferimento alla totalità dei seggi disponibili nel CdA (c.d. proporzionalità assoluta o pura);
- se, invece, la ripartizione proporzionale debba riguardare soltanto i seggi spettanti alle liste di minoranza (c.d. proporzionalità relativa o limitata), sul presupposto che alle liste di minoranza debba essere attribuito un numero di seggi inferiore alla metà.
La disposizioni Consob poste in consultazione hanno recepito l’opzione della proporzionalità relativa o limitata.
Seconda questione
Ulteriori dubbi sono emersi in ordine alla portata della previsione in base alla quale “l’assemblea procede a un’ulteriore votazione individuale su ogni singolo candidato”.
In particolare, la richiesta di chiarimento attiene all’individuazione dei soci legittimati a partecipare a detta votazione individuale, dovendo valutarsi se detta legittimazione spetti:
- ai soli soci che, in precedenza, hanno espresso il voto in favore della lista del CdA o
- a tutti i soci (anche coloro che in precedenza hanno espresso il voto in favore di liste diverse da quella del CdA o si sono astenuti o comunque non hanno partecipato al voto).
La disposizioni Consob poste in consultazione hanno recepito la prima opzione interpretativa.
Il parere del Consiglio di Stato: sul criterio proporzionale
In relazione alla prima questione posta dalla Consob, il Consiglio di Stato ritiene che l’articolo 147-ter.1, comma 3, lett. b), n. 2 TUF debba essere interpretato nel senso che il criterio proporzionale ivi stabilito operi limitatamente all’assegnazione dei componenti del nuovo CdA di competenza delle minoranze.
Resta fermo che la determinazione del numero di questi ultimi è rimessa alle previsioni statutarie, eventualmente integrabili dalla Consob mediante l’adozione, in sede attuativa, di norme regolamentari di natura suppletiva.
Laddove adottate nelle more dell’intervento attuativo della Consob, o ancor prima dell’entrata in vigore della legge Capitali, tali previsioni statutarie manterranno la loro efficacia, ferma la necessità di procedere all’adeguamento previsto dall’articolo 12, comma 3 della legge Capitali.
(segue) sulla legittimazione dei soci a partecipare alla votazione individuale
Come detto il secondo quesito riguarda la legittimazione dei soci a partecipare alla votazione individuale avente ad oggetto l’individuazione, tra i candidati spettanti alla lista del CdA, di quelli che entreranno effettivamente a far parte del CdA.
Sul punto il Consiglio di Stato ritiene che l’articolo 147-ter.1, comma 3, lett. a), n. 1 TUF debba essere interpretato nel senso che alla votazione individuale sui singoli candidati contemplati dalla lista del CdA proceda l’organo assembleare nel suo complesso.
In tal senso, devono ritenersi inclusi i soci che non hanno votato la lista del CdA, avendo espresso il loro voto per una lista diversa da quella del CdA o essendosi astenuti o non avendo comunque partecipato al voto.