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IVA

Liquidazione IVA di gruppo: applicazione del ravvedimento speciale

18 Dicembre 2023
Di cosa si parla in questo articolo

L’Agenzia delle Entrate, con Risposta n. 475/2023, ha chiarito i casi di applicazione del ravvedimento speciale di cui all’art. 1, comma 174 e ss. della L. 197 del 2022 (Legge di bilancio 2023), con particolare riferimento alle violazioni concernenti la disciplina della liquidazione IVA di gruppo.

In particolare, è consentito avvalersi del ravvedimento speciale per violazioni, incluse quelle relative alla normativa sulla liquidazione dell’IVA di gruppo, per le quali è applicabile l’istituto del ravvedimento ordinario di cui all’art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

L’Agenzia, come indicato nella Risoluzione n. 67/E del 06 dicembre 2023, conferma che è possibile avvalersi del ravvedimento speciale in tutti i casi di ravvedimento operoso ordinario, a condizione che la dichiarazione del periodo d’imposta sia stata validamente presentata ed escluse le violazioni:

  • Commesse quando la dichiarazione risulta omessa, fatta eccezione per l’ipotesi in cui il contribuente sia legittimamente esonerato da detto adempimento;
  • Relative a imposte non periodiche, per le quali non è prevista la presentazione di una dichiarazione annuale (si pensi, ad esempio, alle imposte di registro e di successione);
  • Riguardanti la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, nonché quelle attinenti alla regolarizzazione delle irregolarità formali;
  • Relative agli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all’articolo 4 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

Il caso trattato riguarda una società con sede in Germania, partecipante come controllante a una società italiana, coinvolta nella liquidazione IVA di gruppo. La società intendeva presentare tardivamente le garanzie patrimoniali relative agli anni d’imposta 2019, 2020, 2021, previste dall’art. 6 comma 3 del DM 13.12.79 e dall’art. 38-bis del DPR 633/72.

Le garanzie si applicano in sede di presentazione della dichiarazione annuale, ma nel caso specifico erano trascorsi più di 90 giorni dal termine di presentazione delle singole dichiarazioni IVA annuali. Pertanto, la società avrebbe dovuto regolarizzare la propria posizione tramite ravvedimento operoso, incluso il contestuale versamento della sanzione ridotta di cui all’art. 13 comma 6 del Dlgs 471/97.

Tramite interpello, la società chiedeva all’Agenzia delle Entrate se fosse possibile, nel suo caso, applicare anche il ravvedimento speciale previsto dalla L. 197/2022, con sanzione ridotta ad 1/18.

L’Agenzia ha risposto affermativamente, poiché il caso prospettato non rientra nelle citate esclusioni, presumibilmente sul presupposto che le dichiarazioni IVA siano state regolarmente presentate.

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