WEBINAR / 02 Dicembre
Conflitto d’interessi e operazioni con soggetti collegati

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 11/11


WEBINAR / 02 Dicembre
Conflitto d’interessi e operazioni con soggetti collegati
www.dirittobancario.it
Flash News

Liquidazione controllata: linee guida per ricorso ed allegati

17 Novembre 2025
Di cosa si parla in questo articolo

Il Tribunale di Torino ha pubblicato delle linee guida per la presentazione del ricorso per la liquidazione controllata, con indicazioni sui contenuti del ricorso e la selezione della documentazione necessaria per la decisione.

La pubblicazione si è resa utile per contenere le richieste di integrazione da parte del Tribunale, conseguenti all’incompletezza degli atti o della documentazione allegata, e per stimolare pratiche uniformi da parte degli OCC aventi sede nel circondario: la liquidazione controllata, infatti, fra le procedure di sovraindebitamento, è quella con il più elevato numero di iscrizioni.

Il Tribunale ricorda che la presentazione della domanda di apertura della liquidazione controllata consta di due atti:

  • il ricorso del debitore, che contiene la domanda di liquidazione del patrimonio
  • la relazione del gestore della crisi, nella quale lo stesso esprime un parere motivato sul grado di diligenza impiegato dal debitore nell’assumere le obbligazioni (art. 269 CCII) e deve attestare che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori (art. 268 c. 3 CCII).

Quanto alla situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore, alla composizione della famiglia, alle fonti di reddito e alle spese di mantenimento del nucleo familiare, nonché la ricognizione del patrimonio che può essere liquidato, il CCII non indica in modo preciso e inequivoco ove tali informazioni vadano inserite: nel ricorso del debitore, o nella relazione del gestore della crisi, oppure in entrambi.

Dall’esame delle disposizioni penali (art. 344, c. 3 CCII) si desume che i dati contenuti nel nel ricorso, devono essere considerati nella relazione del gestore della crisi, che deve controllare e attestare la loro veridicità.

Il Tribunale, tuttavia, ha rilevato che molte liquidazioni controllate sono state aperte sulla base di elementi riferiti dal gestore e rivelatisi poi poco accurati, non aggiornati o non rispondenti al vero, ma non chiaramente riconducibili al debitore.

Pertanto, è importante che il debitore assuma la responsabilità delle informazioni fornite al gestore della crisi e della corretta rappresentazione dei dati che ricadono nella sua sfera di controllo: quali sono i componenti del nucleo familiare (v. Linee guida p. 5), quali i redditi propri e dei familiari (v. Linee guida p. 6), quali gli oneri sostenuti per il mantenimento, quale la consistenza del patrimonio e gli atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni (v. Linee guida p. 9).

Tali informazioni devono pertanto trovarsi anche nel ricorso, con dichiarazione del debitore che è impegnativa anche agli effetti della futura esdebitazione, visto che è condizione per la liberazione dai residui debiti aver fornito agli organi della procedura tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento (art. 280, lett. c) e non aver distratto l’attivo (art. 280 lett. b).

Quanto ai documenti indispensabili o utili, il Tavolo di lavoro del Tribunale ha dedicato particolare attenzione al costo e ai tempi di acquisizione, al fine di consentire ai gestori della crisi di evitare, nella fase di apertura, spese che possono essere rinviate alla fase di liquidazione dell’attivo e lasciate al liquidatore nominato dal Tribunale: in particolare, si è scelto di non prescrivere in ogni caso al gestore della crisi di far redigere una perizia di stima di immobili (con l’ampiezza prescritta in sede esecutiva dall’art. 173-bis disp. att. c.p.c.) o di quote sociali o altri beni di particolare valore, poiché tali documenti hanno in genere un costo non trascurabile, e di richiederla solo quando il realizzo di tali cespiti è sostanzialmente l’unico attivo che il debitore è in grado di mettere a disposizione dei creditori ed è necessario per attestare l’utilità della procedura (attestazione richiesta dall’art. 268 c. 3 CCII).

Alle Linee guida è allegata una “Lista di controllo“, da allegare alla relazione dei gestori, che gli OCC possono utilizzare per la predisposizione del ricorso, ove incaricati dal debitore di assisterlo, e devono utilizzare per lo svolgimento della funzione di controllo e attestazione della completezza e attendibilità dei dati del ricorso e della documentazione allegata.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 02 Dicembre
Conflitto d’interessi e operazioni con soggetti collegati

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 11/11

Iscriviti alla nostra Newsletter