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L’Internal Governance delle succursali di banche di Paesi Terzi

Prospettive di cambiamento

14 Ottobre 2025

Francesco Di Carlo, Managing Partner, Fivers

Debora Gobbo, Partner, Fivers

Di cosa si parla in questo articolo

Il presente contributo analizza il nuovo regime di governance interna per le succursali di banche di Paesi terzi operanti nell’Unione europea alla luce delle ultime novità della Direttiva CRD VI e della proposta di modifica delle Linee guida EBA sull’internal governance.


Abstract

La Direttiva (UE) 2024/1619 [1] (“CRD VI”) ha innovato in profondità la disciplina delle succursali di enti creditizi di Paesi terzi operanti nell’Unione europea (“Third Country Branches”, “TCBs”), introducendo all’art. 48-octies della Direttiva 2013/36/UE (“CRD”)[2] requisiti specifici di governance interna. L’EBA, con il Consultation Paper del 7 agosto 2025 (EBA/CP/2025/20), ha posto in pubblica consultazione alcune proposte di revisione alle Guidelines on internal governance (la cui ultima revisione risale al 2021), prevedendo per la prima volta un regime dettagliato applicabile alle TCBs.

Fino all’emanazione della CRD VI la disciplina dell’accesso al mercato bancario europeo degli enti creditizi di Paesi terzi era armonizzata in misura molto limitata e rimessa, per lo più, a normative e prassi di vigilanza nazionali eterogenee, con conseguente trattamento non uniforme delle relative succursali (TCBs) nei diversi Stati membri, anche sotto i profili della governance interna [3].

Con la CRD VI, le condizioni di accesso al mercato europeo da parte degli enti extra-UE sono state significativamente modificate, prevedendo, in particolare, che la prestazione di taluni servizi bancari (quali, la raccolta di depositi, operazioni di prestito e rilascio di garanzie e impegni di firma) sia subordinata all’apertura di una succursale in uno Stato membro dell’Unione [4].

Per rafforzare la stabilità del sistema bancario europeo, la CRD VI ha esteso alle TCBs requisiti minimi comuni in materia di autorizzazione, vigilanza prudenziale e governance interna. In particolare, l’art. 48-octies della CRD prevede obblighi relativi ad assetti organizzativi, controlli interni, presidi di rischio e politiche di remunerazione, demandando all’EBA l’emanazione, entro il 10 gennaio 2027, di specifici orientamenti. A tale fine, la consultazione pubblica avviata dall’EBA il 7 agosto 2025 (EBA/CP/2025/20) per l’aggiornamento delle Guidelines on Internal Governance alla luce di CRD VI prevede un nuovo paragrafo interamente dedicato alle TCBs (Cfr. Consultation Paper – Par. 7.2 delle Guidelines on Internal Governance). La pubblica consultazione terminerà il 7 novembre 2025.

1. Il principio di proporzionalità e la classificazione delle TCBs

Al fine di assicurare che la direzione e la gestione dei rischi delle TCBs siano effettivamente presidiati a livello locale, l’art. 48-octies della CRD estende alle TCBs i principi in materia di governance già previsti per gli enti creditizi stabiliti nell’Unione (art. 74(1) CRD), equiparandole sostanzialmente agli enti costituiti in forma societaria. La norma richiama, altresì, il principio di proporzionalità sancito dall’art. 74(2) CRD, secondo cui i dispositivi, i processi e i meccanismi di governance devono essere commisurati alla natura, all’ampiezza e alla complessità dei rischi connessi al modello imprenditoriale e alle attività dell’ente.

Nel Consultation Paper pubblicato dall’EBA, l’applicazione del principio di proporzionalità alle TCBs si traduce nella previsione di assetti di governance differenziati in funzione della classificazione della succursale introdotta dall’art. 48-bis della CRD (introdotto dalla CRD VI). Si ricorda, a tale riguardo, che la CRD VI ha introdotto la seguente classificazione di TCBs: (a) Succursali di Classe 1, vale a dire succursali di rilievo sistemico o comunque suscettibili di incidere in misura significativa sulla stabilità finanziaria; e (b) le Succursali di Classe 2, ossia succursali di minore rilevanza, per le quali gli obblighi di governance risultano attenuati.

Tale classificazione (come di seguito illustrato) condiziona il grado di robustezza dei requisiti di governance richiesti in capo alle TCB, introducendo una gradazione di obblighi.

2. Supervisione strategica e direzione delle TCB

L’art. 48(1)-octies della CRD prescrive, anzitutto, che ciascuna TCB abbia almeno due persone “preposte all’effettiva direzione” delle attività svolte nello Stato membro ospitante la cui nomina è soggetta alla preventiva approvazione da parte dell’autorità di vigilanza nazionale competente.

Nel contesto italiano, tale disposizione richiama la figura civilistica dell’institore, disciplinata dall’art. 2203 e s.s. del codice civile, ossia colui che è preposto all’esercizio di una sede secondaria di un’impresa commerciale. La preposizione institoria rappresenta, infatti, il modello tipico di delega stabile e continuativa di poteri gestori [5], idonea a fondare una rappresentanza organica dell’impresa verso i terzi ed è pertanto la figura civilistica più prossima al concetto europeo di “person effectively directing the business” previsto per le TCBs. Peraltro, l’art. 2203 del codice civile, al comma 3, prevede la possibilità che gli institori siano due o più, come richiesto dall’art. 48(1) octies della CRD, stabilendo che “se sono preposti più institori, questi possono agire disgiuntamente, salvo che nella procura sia disposto diversamente”. Fermo restando che, in sede di implementazione della norma in oggetto nell’ordinamento italiano, sarà importante verificare se vi saranno indicazioni dell’Autorità nazionale circa la ripartizione dei poteri tra i diversi institori, guardando alla totalità dei poteri che dovranno essere attribuiti dall’organo amministrativo della banca estera alle persone preposte all’effettiva direzione della succursale, si potrà immaginare l’attribuzione di poteri congiunti in relazione ad attività che per le banche italiane sono rimesse all’organo amministrativo e di poteri disgiunti nei restanti casi, individuando un corretto bilanciamento tra il ricorso alla collegialità e una delega di poteri che consenta una chiara individuazione di ruoli e responsabilità all’interno della succursale.

Secondo gli orientamenti proposti nel Consultation Paper, tali soggetti devono:

  • possedere requisiti di onorabilità, conoscenze, competenze ed esperienza, come previsto dagli orientamenti congiunti dell’EBA e dell’ESMA del 2 luglio 2021 sulla valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave (EBA/GL/2021/06 – ESMA35-36-2319);
  • dedicare tempo sufficiente e garantire una stabile presenza fisica nel territorio;
  • evitare conflitti di interesse, specie se detengono incarichi presso l’head undertaking o altre entità del gruppo.

L’approccio è chiaramente ispirato alle regole fit & proper applicabili agli esponenti degli organi amministrativi delle banche ed esprime una ulteriore conferma del cambio di passo nell’approccio comunitario [6] rispetto ai requisiti alla cui sussistenza è subordinata l’autorizzazione all’apertura di succursali di banche extracomunitarie negli Stati Membri.

La posizione ricoperta nella TCB è inoltre computata, ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 91, paragrafi 3 e 4, della CRD (Direttiva 2013/36/UE), come executive directorship ai fini del cumulo degli incarichi e, data la natura dell’incarico, tali soggetti non possono essere posti a capo delle funzioni di controllo interno.

Il Consultation Paper prevede che tali soggetti abbiano gli stessi obblighi e responsabilità dell’organo con funzione di gestione, estendendo ai medesimi – ove applicabili – gli orientamenti previsti per organi delegati negli enti costituiti in forma societaria (cfr. paragrafi da 28 a 31 degli orientamenti). Tra questi rientrano, in particolare, gli obblighi di reporting verso l’organo con funzione di supervisione strategica, che – nel caso della succursale – coincide con l’organo con funzione di supervisione dell’headquarter della banca, di cui la succursale è parte. Tale flusso informativo può essere realizzato sia in via diretta, sia per il tramite dell’organo con funzione di gestione dell’headquarter.

Con specifico riferimento alle TCBs di Classe 1, gli Orientamenti prevedono che le autorità competenti possano imporre l’istituzione di un comitato di gestione locale (“local management committee”), al quale attribuire i compiti e le responsabilità propri dell’organo con funzione di gestione, in analogia con il comitato esecutivo di un ente creditizio.

3. Funzioni di controllo interno

L’art. 48-octies della CRD impone alle TCBs di dotarsi di funzioni di controllo interno (risk managament, compliance e internal audit) che siano indipendenti dalle funzioni operative e che dispongano nella misura necessaria di autorità, peso, risorse e accesso al management locale.

In particolare, l’art. 48-octies della CRD introduce, per la prima volta, requisiti specifici di autonomia ed efficacia delle funzioni di controllo interno delle TCBs, colmando un vuoto regolamentare che, nel quadro previgente, era lasciato alle sole normative e prassi nazionali. Tali funzioni devono, infatti, disporre di un accesso diretto all’organo con funzione di supervisione della legal entity, senza intermediazioni da parte del management locale o dei membri dell’organo con funzione di gestione.

Un ulteriore presidio di indipendenza è rappresentato dal divieto di cumulo della funzione di audit interno con altre linee di business o con ulteriori funzioni di controllo della TCB, così da evitare conflitti di interesse, garantire la piena terzietà della revisione interna e un sistema dei controlli a più livelli. Tale assetto contribuisce a rafforzare l’allineamento delle TCBs ai principi dell’Unione in materia di sistema dei controlli.

L’art. 48-octies della CRD estende, inoltre, alle TCBs di Classe 1 alcuni requisiti già previsti per le funzioni di controllo interno degli enti creditizi. In particolare:

  1. con riferimento ai responsabili delle funzioni di controllo interno si prevede che tali figure debbano essere alti dirigenti indipendenti, con responsabilità distinte nelle aree di gestione del rischio, conformità e audit interno. Solo qualora la natura, l’ampiezza o la complessità delle attività della TCB non giustifichino la nomina di un responsabile dedicato per la funzione di risk management o di compliance, tali compiti possono essere attribuiti a un altro dirigente di grado elevato, a condizione che: (i) siano rispettati i requisiti di onorabilità, conoscenze, competenze ed esperienza; (ii) sia garantita la disponibilità di tempo sufficiente per lo svolgimento corretto di entrambe le funzioni; e (iii) sia escluso ogni conflitto di interessi. Il Consultation Paper precisa che, in tali circostanze, le TCBs sono tenute a dimostrare e documentare (i) le ragioni per le quali non ritengono efficiente la nomina di responsabili distinti per le funzioni di risk management e internal audit; e (ii) la valutazione circa l’assenza di conflitti di interesse.
  2. si prevede che i responsabili delle funzioni di controllo interno non possano essere rimossi senza la preventiva approvazione dell’organo con funzione di supervisione strategica della legal entity. Al riguardo è significativo rilevare che né l’art. 48-octies della CRD, né il Consultation Paper prevedono che la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo interno debba essere effettuata dall’organo con funzione di supervisione strategica, a conferma della particolare rilevanza attribuita all’ipotesi di rimozione.

Le suddette previsioni si applicano anche alle TCBs di Classe 2, qualora l’autorità di vigilanza nazionale decida di esercitare la facoltà di estenderne l’applicazione a tale tipologia di branch. Nell’ordinamento nazionale, l’esercizio di tale facoltà sarà quindi rimesso a Banca d’Italia.

4. Politiche di remunerazione

L’art. 48-octies della CRD estende alle TCBs i principi e i requisiti già previsti dagli art. 74, 92, 94 e 95 della CRD in materia di politiche di remunerazione, inclusi quelli sulle remunerazioni variabili e il comitato di remunerazioni.

A tale riguardo, il Consultation Paper precisa che le TCBs devono conformarsi ai principi in materia di remunerazione stabiliti dagli artt. 92-95 della Direttiva 2013/36/UE e dagli Orientamenti EBA per sane politiche di remunerazione [7], tenendo conto della propensione al rischio della succursale coN specifico riguardo ai rischi ESG. Si tratta di un approccio indispensabile per garantire un plain level field ed evitare che banche extracomunitarie presenti negli Stati Membri attraverso succursali abbiano un vantaggio competitivo nell’attrarre talenti, rispetto ai competitor comunitari.

Inoltre – sebbene con formulazione non del tutto chiara [8] – il Consultation Paper, prevede che le TCBs “dovrebbero” essere in grado di dimostrare alle autorità di vigilanza nazionale l’esistenza, “a livello di gruppo”, di comitati in seno all’organo con funzione di supervisione strategica (come quelli previsti dal Titolo II degli Orientamenti, tra cui il comitato remunerazioni per sane politiche di remunerazione previsto dagli Orientamenti EBA) o, in alternativa, di “meccanismi equivalenti”. In tale contesto, le TCBs dovrebbero, inoltre, essere in grado di fornire tutte le informazioni e i documenti necessari per dimostrare che le politiche di remunerazione siano caratterizzate da principi di neutralità rispetto al genere di appartenenza dei dipendenti. Nell’ambito del Consultation Paper, la costituzione di un comitato remunerazioni e l’adozione a livello di Gruppo di presidi di governance in materia di remunerazioni simili o equivalenti a quelli previsti dalla normativa europea – non applicabili alle banche extracomunitarie – diventa, quindi, una barriera all’ingresso delle banche extracomunitarie negli Stati Membri. La valutazione circa l’equivalenza o similitudine dei presidi adottati a livello di gruppo non potrà che essere curata dalle autorità di vigilanza nazionali, nell’ambito dei procedimenti autorizzativi, e dovrebbe essere caratterizzata da uniformità di approccio nei singoli Stati membri.

5. ICT, rischi operativi e esternalizzazioni

L’art. 48 octies della CRD stabilisce una serie di obblighi organizzativi e di vigilanza a carico delle succursali di Paesi terzi (TCBs) con riferimento ai rischi operativi e ICT, specie in caso di esternalizzazione.

In primis, preme evidenziare come l’art. 48-octies della CRD imponga alle TCBs l’obbligo di adottare linee di reporting a favore dell’organo di gestione del head undertaking, tali da coprire tutti i rischi sostanziali, le politiche di gestione del rischio e le relative modifiche, nonché di disporre di sistemi informatici e di controllo adeguati a garantirne il rispetto.

Con specifico riferimento ai rischi ICT, il Consultation Paper specifica che le TCBs devono gestire tali rischi conformemente al Regolamento (UE) 2022/2554 (DORA) e che gli accordi con terzi in materia ICT devono essere adeguatamente documentati e registrati in un apposito registro, in conformità a DORA e al Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2956.

Tenuto conto che le TCBs sono sottoposte a vigilanza nello Stato Membro dell’UE ospitante, l’art. 48 octies della CRD prevede alcune disposizioni volte a garantire pieno accesso ai dati e alle informazioni relativi alle TCB da parte dell’autorità di vigilanza nazionale competente, anche nel caso in cui alcune funzioni o attività siano accentrate presso l’head undertaking o esternalizzate a soggetti terzi.

Nello specifico, l’art. 48(7)-octies della CRD precisa che ove le funzioni essenziali o importanti della TCB siano accentrate presso l’head undertaking, queste devono essere svolte conformemente a disposizioni interne o ad accordi infragruppo, garantendo comunque il diritto delle autorità competenti ad accedere a tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento della loro attività di vigilanza.

Anche con riferimento all’outsourcing, l’art. 48(5)-octies della CRD prevede che le TCBs sono tenute a gestire e monitorare i propri accordi di esternalizzazione, assicurando che le autorità competenti abbiano pieno accesso a tutte le informazioni necessarie per l’esercizio della funzione di vigilanza.

Il Consultation Paper precisa che l’utilizzo di accordi con terzi – inclusi gli accordi infragruppo e con fornitori di servizi stabiliti in Paesi terzi – deve avvenire in maniera ordinata e in misura tale da non compromettere la capacità della TCB di rispettare le condizioni di autorizzazione. In particolare, il Consultation Paper specifica che le succursali devono esercitare un’adeguata supervisione sull’attività delle funzioni di controllo interno affidati a fornitori terzi ed essere in grado di gestire i rischi derivanti dall’utilizzo di tali soggetti per lo svolgimento di, o il supporto in relazione a, funzioni critiche o importanti.

6. Sostanza operativa, divieto di “letter-box entities” e back-to-back booking

Il Consultation Paper specifica che le succursali di enti creditizi di Paesi terzi (TCBs) sono tenute a mantenere in ogni momento un’adeguata ed effettiva operatività nello Stato membro ospitante, evitando di assumere la configurazione di mere empty shells o letter-box entities. Nel valutare l’adempimento a tale obbligo si dovrà tenere conto anche del ricorso a fornitori terzi di servizi, di operazioni back-to-back e della stipula di altri “accordi” di servizio con l’headquarter. A tale ultimo riguardo, il riferimento agli accordi di servizio tra la TCB e il suo headquarter contenuto nel Consultation Paper non può che essere interpretato in senso atecnico, dato che non vi è alterità soggettiva tra una società e una sua succursale, con la conseguenza che si tratterebbe di un accordo della banca con se stessa, quindi invalido. Il riferimento è da intendersi a regolamenti interni relativi alla prestazione di attività a favore della succursale, da parte di risorse lavorative della medesima entità giuridica che operino presso l’headquarter o in altre sedi differenti da quella della branch.

A tale riguardo, il Consultation Paper precisa che le TCBs devono rispettare in via continuativa tutte le condizioni di autorizzazione previste dall’art. 48-quater della CRD (introdotto dalla CRD VI), mantenendo un assetto organizzativo chiaro e trasparente, idoneo a garantire la piena conformità agli obblighi normativi e regolamentari applicabili. Tra tali condizioni rientra – come già indicato sopra – la presenza di almeno due persone, ovvero di un comitato di gestione locale, che siano responsabili dell’effettiva direzione della succursale, svolgendo i propri compiti conformemente alle previsioni contenute negli Orientamenti EBA sull’internal governce. In ogni caso, la succursale deve disporre di risorse e capacità adeguate ad assicurare la conformità agli obblighi sopra delineati.

Per quanto concerne le operazioni infragruppo e back-to-back, l’art. 48 octies della CRD richiede che “le succursali di paesi terzi che effettuano operazioni back to back o infragruppo dispongano di risorse adeguate per individuare e gestire correttamente il proprio rischio di controparte nel caso di in cui rischi sostanziali associati alle attività registrate dalla succursale del paese terzo siano trasferiti alla controparte”. Il Consultation Paper, a sua volta, specifica che “When relying on back-to-back booking arrangements, third country branches should ensure at a minimum, that transactions with an EU nexus are neither systematically nor substantially back-to-backed, and are risk-managed from the EU. Accordingly, the associated business is expected to be run in the Member State. Third-country branches should be able to actively manage the risks linked to back-to-back booking arrangements and remote booking arrangements, e.g. counterparty credit risk, CVA risk, settlement risk”. La finalità della norma e, quindi, dell’orientamento previsto dal Consultation Paper è quindi quella di mantenere un presidio effettivo dei rischi assunti dalla TCB nello Stato Membro in cui la medesima è stabilita, senza tuttavia escludere la possibilità di avvalersi di terze parti o dell’Head undertaking. In prospettiva, quindi, le TCBs dovranno dimostrare di avere la capacità di presidiare attivamente i rischi connessi a tali operazioni, nonché ai remote booking arrangements (inclusi il rischio di controparte, il rischio di valutazione del credito (CVA risk) e il rischio di regolamento), disponendo localmente di competenze, risorse e presidi organizzativi necessari a monitorare e governare i rischi derivanti dalle operazioni registrate nello Stato membro ospitante.

Tale previsione, già presente nella prassi di vigilanza nazionale [9], è stata così codificata a livello europeo, con l’obiettivo di evitare arbitraggi regolamentari e fenomeni di regulatory shopping.

7. Verifiche periodiche indipendenti

L’art. 48(8)-octies della CRD, introdotto dalla CRD VI, prevede che le autorità competenti esigano che un terzo indipendente (“independent third party”) effettui, con cadenza periodica, una valutazione sull’attuazione e sulla costante osservanza, da parte della TCB, degli obblighi di governance previsti dal medesimo articolo. Tale soggetto terzo è tenuto, inoltre, a redigere una relazione contenente i risultati e le conclusioni della propria attività, da trasmettere all’autorità di vigilanza nazionale competente.

Questa disposizione introduce un presidio ulteriore volto a rafforzare l’efficacia dei controlli sulle TCBs, attraverso un meccanismo di verifica indipendente che si affianca agli ordinari poteri di vigilanza delle autorità. Tenuto conto che il Consultation Paper non fornisce alcuna precisazione a tale riguardo, la norma solleva alcune questioni.

Innanzitutto, l’art. 48(8)-octies della CRD non definisce chi possa ricoprire tale ruolo (ad es. revisori esterni, professionisti specializzati in ambito bancario o altri soggetti), quali siano i requisiti specifici di indipendenza. Dovrebbe, dunque, essere rimesso al legislatore nazionale e, in ultima analisi, alla prassi applicativa delle autorità di vigilanza, declinare i requisiti di indipendenza e competenza del soggetto preposto alla valutazione.

Inoltre, si osserva che la relazione del terzo indipendente, dal tenore della norma, sembra costituire uno strumento informativo a disposizione dell’autorità di vigilanza nazionale. Sarà interessante comprendere se e come tale relazione potrà essere utilizzata dall’autorità di vigilanza al fine di formulare rilievi nei confronti delle TCBs e nel contesto di eventuali procedimenti sanzionatori o di misure correttive adottate dall’autorità.

Infine, resta da chiarire il regime di responsabilità civile e amministrativa del terzo indipendente nell’ipotesi di omissioni o carenze nelle verifiche svolte. A tale riguardo, si osserva come la mancata individuazione di standard uniformi a livello europeo potrebbe determinare disparità di trattamento tra Stati membri

L’introduzione di una valutazione indipendente periodica costituisce, nella sostanza, una delega delle funzioni di vigilanza ad un soggetto terzo – approccio peraltro diffuso in alcuni ordinamenti – nonché un presidio rispetto al rischio che le TCBs si limitino a un’adesione formale agli obblighi di governance, di fatto spingendole a garantire nel tempo la conformità sostanziale della propria operatività nel luogo di stabilimento.

8. Conclusioni

L’entrata in vigore della CRD VI segna un punto di svolta nella disciplina delle succursali di banche di Paesi terzi operanti nell’Unione Europea. Per la prima volta il legislatore europeo introduce un quadro armonizzato e dettagliato di requisiti di governance interna delle TCBs, ponendo le basi per una maggiore uniformità di vigilanza.

Le previsioni dell’art. 48-octies della CRD, integrate dagli Orientamenti EBA in consultazione, delineano un sistema che mira a garantire:

  • una direzione effettiva delle attività nel territorio dello Stato membro ospitante, tramite la presenza di soggetti qualificati e strutture organizzative a livello locale;
  • la prevenzione di fenomeni distorsivi, quali la costituzione di letter-box entities e l’uso sistematico di schemi di back-to-back booking che determinano il trasferimento sostanziale dei rischi all’head undertaking o ad altre entità del gruppo, riducendo l’effettiva operatività locale e limitando l’efficacia della vigilanza da parte dell’autorità competente dello Stato membro ospitante;
  • una vigilanza più robusta e uniforme a livello europeo delle TCBs, alla stregua degli enti costituiti in forma societaria negli Stati Membri dell’UE.

Per i gruppi bancari internazionali presenti negli Stati Membri attraverso succursali ciò comporta un cambio di paradigma nella concezione delle TBCs: da presidi periferici delle banche extra-UE a vere e proprie articolazioni integrate nel sistema europeo di regolamentazione e di vigilanza, con obblighi e una supervisione simile a quelle di vere e proprie banche comunitarie.

 

[1] Direttiva (UE) 2024/1619 del 31 maggio 2024 che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di governance (c.d. “CRD VI”).

[2] Direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE. Ogni riferimento all’art. 48-octies della CRD presente in questo articolo si intende all’articolo 48-octies introdotto dall’art. 1, punto 13 della CRD VI.

[3] Per un’analisi dei diversi approcci normativi e di vigilanza nella regolamentazione delle succursali di enti creditizi di Paesi Terzi si veda il “report to the european parliament, the council and the commission on the treatment of incoming third country branches under the national law of member states, in accordance with article 21b(10) of directive 2013/36/EU” (EBA/REP/2021/20‐23 JUNE 2021).

[4] Cfr. Francesco Di Carlo – Debora Gobbo “CRD VI: l’obbligo di stabilimento di succursali di banche extra-UE”, in DB Non Solo Diritto Bancario – Approfondimenti, maggio 2024.

[5] Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 2204 c.c., l’institore può compiere tutti gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, ad eccezione dell’alienazione e della sottoposizione ad ipoteca di beni immobili del preponente (per cui è necessaria un’espressa autorizzazione). Ai sensi dell’ordinamento italiano, all’institore sono pertanto conferiti tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ed eventuali limitazioni – anche dettate dalle regole dei paesi di stabilimento delle singole banche extracomunitarie – devono essere espressamente indicate nella procura da parte del preponente (ossia, dall’organo amministrativo della legal entity Extra UE).

[6] Si ricorda che la Circolare 285/2023 di Banca d’Italia prevede già che “I responsabili della prima succursale di una banca extracomunitaria devono possedere i requisiti richiesti agli esponenti delle banche italiane ai sensi dell’art. 26 TUB e delle relative norme di attuazione”. Tuttavia, fino all’emanazione della CRD VI, la normativa comunitaria non prevedeva in capo agli esponenti delle succursali di Banche Extra UE il possesso degli stessi requisiti previsti per gli esponenti aziendali delle banche comunitarie.

[7] Guidelines on sound remuneration policies under Directive 2013/36/EU (EBA/GL/2021/04).

[8] L’orientamento 90.j. testualmente prevede che “Third country branches should be able to demonstrate whether committees as referred to in Title II or an equivalent mechanism have been established at group level, including the remuneration committee as referred to in the Guidelines on sound remuneration under Directive 2013/36/EU, and provide all the necessary information and documents where necessary to ensure that gender-neutral remuneration principles are being complied with”.

[9] Già nel Report “Report to the European Parliament, the Council and the Commission on the treatment of incoming third country branches under the national law of Member States, in accordance with article 21b(10) of Directive 2013/36/eu”, pubblicato dall’EBA nel giugno 2021, era stato evidenziato che venti autorità competenti nazionali (tra cui Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Spagna, Finlandia, Francia, Grecia, Croazia, Irlanda, Italia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo e Slovacchia) avevano chiarito che le TCBs non possono operare come meri booking desks delle rispettive case madri, vale a dire non possono effettuare la totalità delle operazioni in modalità back-to-back. Tali autorità hanno inoltre sottolineato l’esigenza che le succursali dispongano di una struttura di governance interna adeguata rispetto alla tipologia di attività svolte e applichino i requisiti previsti per gli enti creditizi, con particolare attenzione ai profili di governance, funzioni di controllo del rischio e compliance.

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