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Linee guida AGID sull’accessibilità di prodotti e servizi: parere del Garante Privacy

20 Febbraio 2026
Di cosa si parla in questo articolo

Il Garante Privacy ha pubblicato il proprio parere favorevole sullo schema di decreto AGID, che definisce le Linee guida sull’accessibilità dei servizi pubblici e privati (come i sistemi di pagamento), con l’obiettivo di offrire servizi e informazioni fruibili anche dalle persone con disabilità, senza discriminazioni.

Si ricorda che la bozza di linee guida AGID sono state predisposte sulla base del mandato normativo di cui all’art. 21 del D. Lgs. 82/2002, che, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/882, sui requisiti di accessibilità  del i prodotti e dei servizi, ha stabilito i requisiti di accessibilità, con particolare attenzione nei confronti delle persone con disabilità:

  • di prodotti immessi sul mercato dal 28 giugno 2025, come sistemi hardware e sistemi operativi informatici generici per consumatori, terminali self-service di pagamento o destinati alla fornitura dei servizi previsti dal decreto, apparecchiature terminali con capacità informatiche interattive per consumatori utilizzate per i servizi di comunicazione elettronica o per accedere a servizi di media audiovisivi, e-reader
  • di servizi immessi sul mercato dal 28 giugno 2025, come quelli di comunicazione elettronica con esclusione di quelli di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina, servizi che forniscono accesso a servizi di media audiovisivi, elementi relativi ai servizi di trasporto passeggeri aerei, servizi bancari per consumatori, e-book e software dedicati, servizi di commercio elettronico

Lo schema di decreto con le linee guida AGID sull’accessibilità di prodotti e servizi, così come esaminato dal Garante:

  • definisce l’ambito di applicazione oggettivo e soggettivo (par. 4)
  • stabilisce gli obblighi del fornitore di servizi, con le relative eccezioni (par. 5)
  • definisce i principi dell’accessibilità e declina i relativi requisiti, sia generali che in relazione a servizi specifici, compresi quelli che comportano il ricorso a metodi di identificazione o l’utilizzo di firme elettroniche (parr. 6 e 7)
  • fornisce approfondimenti di carattere più operativo
  • reca disposizioni in merito all’attività di vigilanza sui servizi da parte dell’AgID, demandando a quest’ultima la definizione di un regolamento al riguardo e la predisposizione di un’apposita piattaforma per la gestione dei relativi flussi comunicativi (par. 9).

Nel prescrivere gli obblighi del fornitore di servizi, lo schema tiene conto delle indicazioni fornite dall’ufficio del Garante, volte ad assicurarne la conformità alla normativa privacy, tra cui:

  • l’obbligo, per i fornitori di servizi messi a disposizione di persone con disabilità, di adottare idonee misure volte a evitare la tracciatura – sia tramite sistemi propri sia tramite sistemi di terze parti – degli strumenti e delle soluzioni, sia hardware che software, e delle impostazioni di uso che aiutano le persone con disabilità ad accedere alle informazioni e ai servizi digitali
  • l’obbligo per tali fornitori di dichiarare, tra le informazioni obbligatorie, di non ricorrere a tecniche web di tracciamento dalle quali sia possibile desumere eventuali condizioni di disabilità dell’utente, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza e di minimizzazione dei dati
  • AGID, nell’implementazione e gestione della piattaforma che metterà a disposizione per lo svolgimento delle attività previste nell’ambito delle funzioni di vigilanza sue proprie, dovrà individuare e adottare adeguate misure a tutela dell’interessato, anche in ragione delle categorie particolari di dati personali che potranno presumibilmente essere trattate a mezzo della piattaforma medesima, in quanto riferite a utenti che presentano disabilità, nel rispetto dell’art. 9 del GDPR e dell’art. 2-sexies del Codice.

Il Garante precisa e ribadisce, nel proprio parere favorevole, che i fornitori, nel fornire servizi online che prevedano l’utilizzo di metodi di identificazione o di firme elettroniche, dovranno in ogni caso assicurare un livello di sicurezza adeguato ai rischi di accessi e di operazioni non autorizzate, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza e di integrità e riservatezza (art. 5, par. 1, lett. a) e f), del GDPR.

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