Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 2025 il Decreto-legge n. 69 del 12 maggio 2025, recante il differimento al 31 dicembre 2025 del termine di cui all’art. 21, c. 2, del D.L. 76/2020, in materia di responsabilità erariale.
Si ricorda che, in materia di responsabilità erariale, l’art. 21 del D.L. 76/2020, prevede che: “Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 aprile 2025, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica per l’azione di responsabilità di cui all’art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.”
In tema poi di accertamento del cd. elemento soggettivo, il primo comma dello stesso art. 21 specifica che la prova del dolo richiede la dimostrazione dell’evento dannoso.
In sostanza, l’intervento legislativo in questione:
- ha ridotto l’ambito giurisdizionale del giudizio di responsabilità affidato alla Corte dei conti, sottraendo il sindacato su condotte poste in essere con colpa grave
- ha stabilito espressamente la transitorietà di tale “deroga” nel secondo comma, con termine tuttavia prorogato di volta in volta, a partire dal 2021, e sino all’intervento odierno in Gazzetta Ufficiale.