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Giurisprudenza

Lehman Brothers: obblighi informativi gravanti sugli intermediari finanziari

17 Luglio 2019

Anna Toniolo, Ph.D. diritto commerciale (Università di Trento), avvocato presso Studio Legale Sartori

Corte d’Appello di Roma, 11 giugno 2019, n. 3903 – Pres. Norelli, Rel. Marini

Di cosa si parla in questo articolo

Oggetto della pronuncia in esame è la dibattuta questione degli obblighi informativi gravanti sugli intermediari finanziari con riguardo alle obbligazioni Lehman Brothers.

La Corte di Appello di Roma ha anzitutto evidenziato che, ai sensi dell’art. 23 t.u.f., l’onere di provare l’adempimento degli obblighi informativi è a carico dell’intermediario, mentre l’investitore può limitarsi ad allegare l’inadempimento e a provare il pregiudizio da questo conseguente. Viene inoltre precisato che: da un lato, gli obblighi informativi prescritti dall’art. 28, co. 2, Reg. Consob 11522/98 hanno portata generale e si riferiscono pertanto a tutti i servizi di investimento, compresi quelli di negoziazione e deposito titoli; dall’altro, le informazioni devono essere concrete, specifiche, nonché ritagliate sul singolo prodotto di investimento.

Nel caso di specie, la Corte afferma che l’istituto di credito non ha dimostrato di aver fornito al cliente le specifiche informazioni su investimenti che erano costituiti da obbligazioni emesse da una banca privata straniera.

In aggiunta, il giudice di secondo grado rileva come la banca, aderendo all’iniziativa “Obbligazioni a basso rischio/rendimento Patti Chiari”, avesse assunto uno specifico e ulteriore dovere di tempestiva segnalazione della variazione del rischio del titolo Lehman. A fronte di tale obbligo, l’intermediario avrebbe dovuto dimostrare che, pur utilizzando la diligenza cui era tenuto, e nonostante l’adozione di specifiche cautele, non aveva avuto conoscenza della crisi progressiva della banca emittente, per poi comunicare al cliente solo successivamente all’apertura della procedura concorsuale che il titolo non faceva più parte dell’elenco delle obbligazioni a basso rischio rendimento e aveva registrato una significativa variazione del livello di rischio.

La mancata prova dell’adempimento degli obblighi informativi così delineati ha condotto la Corte a riformare la sentenza 3484/2012 del Tribunale di Roma, accogliendo l’appello dell’investitore.

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