1) Gli articoli 17 e 27 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 2004/7/CE del Consiglio, del 20 gennaio 2004, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una misura di deroga all’articolo 11, A, punto 1, lettera a), della suddetta direttiva, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, autorizzata con decisione 89/534/CEE del Consiglio, del 24 maggio 1989, che autorizza il Regno Unito ad applicare a talune cessioni effettuate a rivenditori che non siano soggetti passivi una misura di deroga all’articolo 11, [A, punto 1, lettera a)], della sesta direttiva, ai sensi dell’articolo 27 della direttiva in parola e in forza della quale la base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) di una società di vendita diretta è il valore normale dei beni venduti allo stadio del consumo finale quando detti beni sono commercializzati tramite rivenditori che non sono soggetti passivi dell’IVA, anche se tale misura di deroga non tiene conto, in un modo o nell’altro, dell’IVA assolta a monte sui campioni dimostrativi acquistati da siffatti rivenditori presso detta società.
2) Dall’esame della prima questione non è emerso alcun elemento atto a inficiare la validità della decisione 89/534.
3) L’articolo 27 della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 2004/7, deve essere interpretato nel senso che esso non esige dallo Stato membro richiedente l’autorizzazione a derogare all’articolo 11, A, punto 1, lettera a), della direttiva in parola che informi la Commissione europea del fatto che rivenditori che non sono soggetti passivi sostengano l’IVA su acquisti di campioni dimostrativi presso una società di vendita diretta, affinché sia tenuto conto, in un modo o nell’altro, di tale imposta assolta a monte nelle modalità della misura di deroga.