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Giurisprudenza

Legittimazione del socio di società di capitali fallita di proporre reclamo ex art. 18 L.f.

18 Dicembre 2018

Giuseppe Spataro

Cassazione Civile, Sez. VI, 7 settembre 2017, n. 20913 – Pres. Genovese, Rel. Nazzicone

La Cassazione con il provvedimento in oggetto ha affermato che “Il socio di società di capitali fallita è titolare di posizioni giuridiche che potrebbero essere pregiudicate dalla dichiarazione di fallimento e pertanto è legittimato alla partecipazione al procedimento prefallimentare nonché alla proposizione del reclamo, che deve essere proposto, indipendentemente dalla partecipazione al procedimento prefallimentare, nel termine di trenta giorni dalla iscrizione della sentenza dichiarativa nel registro delle imprese non potendosi al medesimo applicare l’art. 327, comma 2, c.p.c.”

La giurisprudenza delle Corte di Cassazione è costante nel riconoscere al socio di società di capitali la legittimazione a proporre reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento della società.

Si ricordi che l’ampia formulazione dell’art. 18, l. fall., secondo cui oltre al debitore è legittimato ad impugnare la dichiarazione di fallimento “qualunque interessato”, ha indotto il Supremo Collegio a ricomprendere tra i legittimati attivi non solo i portatori di un interesse giuridico ma chiunque vanti un interesse anche solo morale alla revoca del fallimento.

Il socio di società di capitali, in tale prospettiva, va ricompreso nella categoria degli “interessati” alla revoca, non solo in relazione alla sua eventuale posizione di ex amministratore potenzialmente esposto alle responsabilità sia civile che penale derivanti dal fallimento, ma più in generale, in quanto portatore “di un interesse, di natura morale, a che sia accertata la sua partecipazione ad un sodalizio non sottoposto ad alcuna procedura concorsuale (Cass. 4 dicembre 2012, n. 21681; Cass., Ord., 10 marzo 2017, n. 6348).

Detto interesse legittima altresì il socio di società di capitali a partecipare al procedimento prefallimentare benché non sia destinatario della notificazione dell’istanza di fallimento e del decreto di convocazione, dei quali la legge fallimentare non prevede la notificazione nei suoi confronti.

Quanto alla decorrenza del termine di trenta giorni per la proposizione del reclamo, l’art. 18, comma 1, l. fall. distingue l’ipotesi in cui il reclamo sia proposto dal fallito da quella in cui l’opposizione sia proposta da qualunque altro interessato.

Per il fallito il termine decorre dalla notifica della sentenza dichiarativa di fallimento mentre per gli altri interessati il dies a quo coincide con l’iscrizione della sentenza nel registro delle imprese.

La Cassazione, nella pronuncia in commento, esclude altresì che in favore del socio di società di capitali possa applicarsi l’art. 327 comma 2 c.p.c., che impedisce la decadenza dall’impugnazione quando la parte rimasta contumace dimostri di non aver avuto conoscenza del processo di primo grado per nullità dell’atto introduttivo o della citazione.

Il supremo collegio esclude invece che il socio di società di capitali, indipendentemente dalla sua partecipazione al giudizio prefallimentare, possa avvalersi del termine lungo, poiché questi non è parte del procedimento prefallimentare e non è destinatario della notificazione dell’istanza di fallimento e della convocazione del tribunale ai sensi dell’art. 15, comma 2, l. fall. (in senso conforme, cfr. Cass. civ. 23 maggio 2016, n. 10632).


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