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Giurisprudenza

Legittimazione del cessionario di crediti bancari in blocco ad intervenire nel giudizio di legittimità

12 Settembre 2016

Gilda Avena

Cassazione Civile, Sez. I, 20 maggio 2016, n. 10518

La società che affermandosi successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria e, assumendo di essere cessionaria di crediti bancari in blocco di altra società, in tale qualità intenda costituirsi in giudizio di legittimità in corso, ha l’onere di produrre, ai sensi dell’art. 372 c.p.c. i documenti idonei a dimostrare l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, dovendo fornire la prova documentale della propria legittimazione.

 

Con la sentenza n. 10518, pubblicata il 20 maggio 2016, la prima sezione civile della Corte di Cassazione cassa una sentenza della Corte di Appello di Roma e ribadisce un precedente orientamento in tema di legittimazione attiva del cessionario di crediti in blocco, che ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito oggetto di causa tra quelli oggetti della cessione in blocco realizzata ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. n. 385/1993.

Nel caso di specie la società cessionaria di crediti bancari in blocco a norma dell’art. 58 del d.lgs n. 58/1993, costituitasi in un giudizio di legittimità in corso, a fronte della contestazione della controparte, aveva omesso di produrre prova documentale atta a dimostrare l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco precedentemente realizzata.

La Corte di Cassazione, nel dichiarare l’inammissibilità del controricorso e delle memorie presentate dalla cessionaria, allineandosi ad un precedente proprio orientamento (cfr. sent. Cass. Civ. sez. I, 2 marzo 2016, n. 4116), ha ribadito che, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., il cessionario di crediti bancari in blocco deve dimostrare la propria legittimazione attiva ad intervenire nel giudizio di legittimità in corso producendo all’uopo idonea prova documentale.

Tale onere probatorio viene meno solo nel caso in cui la controparte abbia, esplicitamente o implicitamente riconosciuto l’inclusione del credito oggetto di causa tra quelli della cessione in blocco.


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