Il Senato ha approvato ieri 17 settembre 2025 definitivamente il disegno di legge sull’intelligenza artificiale, già approvato, con modifiche, dalla Camera lo scorso 25 giugno 2025: il testo, non appena verrà pubblicato in via definitiva dal Senato, entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Nel mentre, si pubblica il testo dell’iter parlamentare in Senato del disegno di legge sull’intelligenza artificiale, annunciato nella seduta del 30 luglio, con annessi gli emendamenti proposti nelle Commissioni parlamentari in sede consultiva, dichiarate inammissibili o respinte.
Si ricorda che della nuova legge sull’intelligenza artificiale se ne discuterà, fra gli altri temi correlati alle policy ed alle modifiche contrattuali opportune, nel corso del prossimo webinar organizzato dalla Rivista, il 30 ottobre 2025 “AI Act: adeguamento di policy e contratti – Adempimenti 2025-2026 per gli operatori finanziari“.
Si ricorda che il testo del DDL sull’intelligenza artificiale, composto da 28 articoli suddivisi in 6 capi, reca princìpi in materia di ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale, con l’obbiettivo di:
- coglierne le opportunità, promuovendone al contempo un uso corretto, trasparente e responsabile, che metta al centro la sorveglianza umana
- garantire la vigilanza sui rischi economici e sociali e sull’impatto dell’IA sui diritti fondamentali.
Le disposizioni della legge, come ribadito nell’art. 1 del DDL, vanno interpretate e applicate conformemente al Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act): per la definizione di “sistema di intelligenza artificiale”, infatti, si richiama la definizione di cui all’art. 3, punto 1), dell’AI Act, così come per “modelli di intelligenza artificiale“, ove il richiamo è all’art. 3, punto 63) dell’AI Act.
Si chiarisce inoltre che la legge non intende produrre nuovi obblighi rispetto a quelli previsti dall’AI Act per i sistemi di intelligenza artificiale e per i modelli di intelligenza artificiale per finalità generali.