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Legge annuale PMI in via di approvazione definitiva al Senato

9 Febbraio 2026
Di cosa si parla in questo articolo

E’ in esame al Senato per la definitiva approvazione il disegno di legge annuale per le piccole e medie imprese (PMI), dopo l’approvazione della Camera lo scorso 05 febbraio 2026.

Il DDL attua l’art. 18 della L. 180/2011, in base al quale, entro il 30 giugno di ogni anno, il Governo, su proposta del MIMIT, deve presentare alle Camere un disegno di legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese, volto a definire gli interventi in materia per l’anno successivo.

Le disposizioni del disegno di legge sulle PMI, in particolare, sono suddivise in cinque capi:

  • l’aggregazione e la crescita dimensionale delle imprese, attraverso la previsione di incentivi fiscali mirati alla promozione della costituzione della rete soggetto e al sostegno di settori strategici come quello della moda, la delega al Governo per l’istituzione delle centrali consortili
  • misure per favorire la semplificazione per l’accesso al credito, soprattutto con la delega al Governo per il rilancio dei Confidi e lo sviluppo dello strumento del destocking di magazzino
  • misure per la semplificazione amministrativa, come l’esonero dall’assicurazione obbligatoria per i carrelli elevatori e per altri veicoli utilizzati dalle imprese in zone portuali e aeroportuali, modelli semplificati di organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e formazione dei lavoratori in CIG, anche nel settore della Salute e sicurezza per le prestazioni in modalità agile e la definizione degli operatori del settore Horeca
  • la lotta alle false recensioni online
  • la delega del governo per il riordino della disciplina e la contestuale realizzazione del testo unico in favore delle Start up e PMI innovative.

Fra le disposizioni di particolare interesse, si segnalano:

  • l’art. 7, che contiene la delega al Governo sul riordino della disciplina dei Confidi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
    • riordino della disciplina dei confidi, per favorirne l’attività a sostegno delle PMI nel campo della garanzia e dei servizi finanziari
    • allargamento della compagine sociale dei confidi a soggetti diversi dalle PMI e dai liberi professionisti
    • revisione dei requisiti per l’iscrizione dei confidi all’albo di cui all’art. 106 TUB, in particolare a fini di stimolo ai processi di aggregazione dei confidi e di rafforzamento della stabilità del relativo comparto
    • revisione delle attività esercitabili dai confidi iscritti all’albo di cui all’art. 106 TUB, con riguardo alle loro caratteristiche operative e alla tipicità del loro oggetto sociale, in particolare sviluppando le attività di consulenza e assistenza alle imprese consorziate o socie
    • favorire la riduzione dei costi di istruttoria per la valutazione del merito creditizio delle imprese
    • favorire l’integrazione interconsortile dei confidi
  • art. 8 “Misure per favorire la valorizzazione a fini finanziari dei beni di magazzino”, che rende più efficiente l’uso della cartolarizzazione in funzione di de-stocking, in particolare, con l’uso del finanziamento con funzione di trasferimento del rischio di credito, previsto dall’art. 7 c. 1 lett. a) della L. 130/1999 (legge sulle cartolarizzazioni):
      • modificando gli artt. 7 comma 1 e 7 comma 2-octies della Legge sulle cartolarizzazioni, il soggetto finanziato potrà destinare non solo i crediti, ma anche i diritti e i beni riferibili a tali crediti, inclusi i prodotti derivanti dalla loro trasformazione o combinazione, nonché i beni sostitutivi: ciò consentirà di includere nel patrimonio segregato (cui è destinato il magazzino) tutti gli elementi economici che concorrono alla generazione dei crediti, rendendo di fatto cartolarizzabile anche il magazzino in lavorazione o in trasformazione
      • si prevede la possibilità di costituire il patrimonio destinato anche mediante cessione a una società veicolo d’appoggio (SPV), ex art. 7 comma 4, senza dover rispettare la condizione prevista dal comma 1 del medesimo articolo, che limitava tale facoltà ai crediti deteriorati ceduti da banche o intermediari finanziari aventi sede legale in Italia: le imprese non finanziarie come le PMI potranno quindi accedere a questo strumento per cartolarizzare crediti ordinari o attivi legati al magazzino.
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