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Giurisprudenza

Le polizze assicurative costituiscono validi indici presuntivi per rideterminare il maggiore reddito

9 Gennaio 2018

Massimo Marchini

Cassazione Civile, Sez. V, 19 luglio 2017, n. 17793 – Pres. Virgilio, Rel. La Torre

La Cassazione con la sentenza n. 17793/2017 è tornata ad esprimersi sul tema dell’accertamento sintetico in relazione a polizze assicurative.

Nel dettaglio, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso di una contribuente che aveva impugnato la decisione della C.t.r. Lombardia, la quale aveva ritenuto valido l’accertamento effettuato dall’Amministrazione finanziaria in rettifica dell’IRPEF versata dalla contribuente rideterminata con metodo sintetico sulla base dei premi annui versati dalla stessa in relazione a polizze assicurative.

Secondo la contribuente, i giudici tributari avrebbero violato l’art. 38, comma 4 del d.p.r. n. 600/73 e l'art. 9 della tabella all. al d.m. del 10/9/1992, poiché il rilievo reddituale era basato sui premi assicurativi corrisposti nel tempo. In altri termini, la C.t.r. avrebbe convalidato l’accertamento effettuato dall’Amministrazione Finanziaria, ritenendo rilevante la titolarità di una polizza di assicurazione sulla vita, espressamente esclusa dalle norme citate.

Gli ermellini, premettendo che, in base agli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, l’Amministrazione è dispensata da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, hanno ritenuto legittimo l'accertamento fondato su tali indici, restando a carico del contribuente l'onere di dimostrare il contrario (in tal senso cfr. Cass. n. 16912 del 10/08/2016). Inoltre, per quello che riguarda la presunzione basata sulle polizze, la Suprema Corte ha ritenuto valide e corrette le valutazioni della C.t.r., che avrebbe riqualificato, con accertamento di fatto esente da vizi logici, il trattamento di quest’ultime da “polizze sulla vita” in “polizze di investimento” e quindi non escluse dai fatti-indici di capacità contributiva. Inoltre, trattandosi di premi pagati a cadenza periodica, in relazione ai quali la capacità contributiva è diluita nel tempo, i suddetti premi vanno imputati ai singoli anni in cui sono stati versati.


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