WEBINAR / 11 Dicembre
Centrale Rischi e SIC: tra novità normative e giurisprudenziali

ZOOM MEETING
Iscrizioni ancora aperte


WEBINAR / 11 Dicembre
Centrale Rischi e SIC: tra novità normative e giurisprudenziali
www.dirittobancario.it
Flash News

Le modifiche all’azione di restituzione verso i terzi acquirenti in GU

4 Dicembre 2025
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 281 del 03 dicembre 2025, la legge n. 182 del 02 dicembre 2025, recante disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese (c.d. DDL semplificazioni), che, fra le altre misure previste, contiene in particolare la revisione della disciplina dell’azione di restituzione nei confronti dei terzi acquirenti di beni immobili oggetto di donazione.

Il nuovo art. 44 della nuova legge, in sostituzione dell’attuale regime che prevede l’esperimento dell’azione di riduzione del bene donato al fine di determinare la restituzione dello stesso alla massa ereditaria, prevede la possibilità di provvedere mediante indennizzo economico dell’erede o del legatario leso.

Peculiare la disciplina transitoria prevista, per cui gli artt. 561, 562, 563, 2652 e 2690 C.c., modificati dall’art. 44, troveranno applicazione alle successioni aperte dopo la data di entrata in vigore del provvedimento, mentre gli stessi articoli (nel testo precedente la modifica) continueranno ad applicarsi con riguardo alle successioni aperte in data anteriore.

Inoltre, alle successioni aperte in data anteriore, potrà essere proposta azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli aventi causa dai donatari:

  • se sia già stata notificata e trascritta domanda di riduzione
  • se la domanda di riduzione viene notificata e trascritta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge
  • se i legittimari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, notifichino e trascrivano nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione.

Pertanto, in mancanza di notificazione e trascrizione della domanda di riduzione o dell’atto di opposizione previsto dal terzo periodo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 C.c., come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche alle successioni aperte in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, decorsi sei mesi dalla sua entrata in vigore.

Per effetto del diverso regime introdotto, quindi, il terzo che abbia acquistato il bene non sarà più tenuto a restituirlo, ed a tutela degli eredi eventualmente lesi è previsto l’obbligo del donatario – e, in via sussidiaria, del terzo acquirente a titolo gratuito – di compensare in denaro il legittimario pretermesso, nei limiti del vantaggio conseguito e in caso di insolvenza del donatario.

In tal modo, inoltre, tali beni potrebbero essere costituiti in garanzia, con eventuale accensione di ipoteca, così semplificando l’accesso al credito.

I legittimari non potranno quindi richiedere agli aventi causa la restituzione del bene donato, bensì saranno titolari solo nei confronti del donatario di un diritto di credito, commisurato al valore del bene donato.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 11 Dicembre
Centrale Rischi e SIC: tra novità normative e giurisprudenziali

ZOOM MEETING
Iscrizioni ancora aperte


WEBINAR / 22 Gennaio
Analisi degli scenari ambientali: nuove linee guida EBA

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 22/12

Iscriviti alla nostra Newsletter