Pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 28 ottobre 2025, la Decisione (UE) 2025/2182 della BCE del 16 ottobre 2025 che modifica la Decisione BCE/2010/14 relativa al controllo dell’autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo (BCE/2025/36).
La BCE ha il diritto esclusivo di autorizzare l’emissione di banconote in euro all’interno dell’Unione, e tale diritto include la competenza ad adottare misure atte a proteggere l’integrità delle banconote in euro quali mezzi di pagamento e riserva di valore.
La decisione BCE/2010/14 stabilisce norme e procedure comuni relative al controllo dell’autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo: in ragione dell’esperienza acquisita nell’applicazione di tale decisione, la BCE ha ritenuto opportuno apportare miglioramenti a determinate norme e procedure.
Si ricorda che, in base alla decisione citata, i soggetti che operano con il contante sono tenuti a consegnare immediatamente le banconote in euro che si sospettano essere false, ai fini dell’autenticazione, alle autorità nazionali competenti, entro e non oltre 20 giorni lavorativi dal deposito nell’apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote.
Tuttavia, un’elevata percentuale di tali banconote in euro è spesso classificata, alla fine, come autentica dalle autorità nazionali competenti: un numero elevato di banconote in euro autentiche viene quindi inviato inutilmente alle autorità nazionali per un’ulteriore analisi, il che comporta altresì inutili ritardi nell’accredito dell’importo corrispondente al titolare del conto.
Pertanto:
- viene conferito alle banche centrali nazionali il potere di autorizzare il nuovo trattamento delle banconote in euro che si sospettano essere false, da parte dei soggetti che operano con il contante
- quando le banconote in euro si sospettano essere false sia dalla prima che dalla seconda apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote, saranno quindi consegnate alle autorità nazionali competenti
- le banconote in euro che si sospettano essere false dalla prima apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote, saranno comunque ritirate dalla circolazione, indipendentemente dalla loro classificazione da parte della seconda apparecchiatura
- i soggetti che operano con il contante sono tenuti a consegnare le banconote in euro che si sospettano essere false alle autorità nazionali competenti e a fornire loro le informazioni disponibili relative al titolare del conto: viene precisato che tale obbligo si applica non solo nei casi in cui le banconote in euro siano classificate con dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela, ma anche nei casi in cui le banconote in euro siano classificate con dispositivi riservati al personale e i casi in cui le banconote in euro siano classificate in seguito al controllo manuale di autenticità eseguito da personale addestrato.
Pertanto, per ragioni di chiarezza ed efficienza, viene altresì allineata la formulazione dell’art. 5 con quella degli allegati IIa e IIb alla decisione, modificando la decisione BCE/2010/14.


