Nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 202 del 1° settembre 2025 è stato pubblicato un comunicato del Consiglio Nazionale Forense (CNF) riguardante la modifica degli artt. 48, 50, 51, 56, 61, 62, 62-bis e titolazione Titolo IV del Codice deontologico forense, approvata con delibera n. 636 del 21 marzo 2024.
Gli interventi incidono in particolare:
- sul divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega (art. 48, modificando il comma 3), per cui l’avvocato non deve consegnare al cliente e alla parte assistita la corrispondenza di cui al comma 1; può, qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al collega che gli succede, a sua volta tenuto ad osservare il medesimo dovere di riservatezza
- sul dovere di verità (art. 50, modificando il comma 6), per cui l’avvocato nella presentazione di istanze o richieste riguardanti lo stesso fatto, deve indicare i provvedimenti già ottenuti, compresi quelli di rigetto, di cui sia a conoscenza
- sulla testimonianza dell’avvocato (art. 51, modificando il comma 2), per cui ‘avvocato deve astenersi dal deporre sul contenuto della corrispondenza riservata e di quella contenente proposte transattive e relative risposte intercorsa con questi ultimi
- sulla condotta dell’avvocato in caso di ascolto del minore (art. 56, modificando i commi 1 ed introducendo il comma 1 bis), per cui salvo che sia stato nominato curatore speciale del minore, l’avvocato non può procedere all’ascolto di una persona minore di età senza il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale, sempre che non sussista conflitto di interessi con gli stessi; l’avvocato procede all’ascolto del minore secondo modalità che assicurino il preminente interesse dello stesso
- sulla condotta in sede di arbitrato (art. 61)
- modificando il comma 3, per cui l’avvocato non deve accettare la nomina ad arbitro se una delle parti del procedimento sia assistita, o sia stata assistita negli ultimi due anni, da altro professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali o collabori professionalmente in maniera non occasionale
- introducendo la lett. d) al comma 5, per cui l’avvocato, nella veste di arbitro deve rendere con chiarezza e lealtà le dichiarazioni di cui all’art. 813 C.p.c.
- modificando il comma 7, per cui il divieto di intrattenere rapporti professionali di cui al comma precedente si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali o collaborino professionalmente in maniera non occasionale
- sulla mediazione (art. 62)
- modificando la lettera b) del comma 3, per cui non deve assumere la figura di mediatore l’avvocato, se una delle parti sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che eserciti negli stessi locali e collabori professionalmente in maniera non occasionale
- introducendo un capoverso al comma 4, per cui il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali
- sulla negoziazione assistita (introducendo l’art. 62 bis), per cui all’avvocato che assiste la parte in negoziazione
- è fatto obbligo di comportarsi con lealtà nei confronti delle parti, dei loro difensori e dei terzi nel corso del procedimento e nella attività di istruzione stragiudiziale
- è fatto obbligo di mantenere riservate le informazioni ricevute. Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate né riferite nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto, ad eccezione delle dichiarazioni acquisite nell’attività di istruzione stragiudiziale
- non deve intrattenersi con i terzi chiamati a rendere le dichiarazioni nell’ambito del procedimento o con le persone informate sui fatti con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti
- è fatto divieto di impugnare un accordo alla cui redazione ha partecipato, salvo che la stessa sia giustificata da fatti sopravvenuti o dei quali dimostri di non avere avuto conoscenza
- la violazione del divieto di cui ai commi 1, 3 e 4 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione del divieto di cui al comma 2 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da due a sei mesi.