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Le indennità ai liquidatori di imprese assicurative in liquidazione coatta amministrativa

26 Giugno 2024
Di cosa si parla in questo articolo

IVASS, con provvedimento n. 146 del 18 giugno 2024, ha modificato il proprio provvedimento n. 66 del 18 dicembre 2017, concernente i criteri di determinazione delle indennità spettanti ai commissari liquidatori ed ai componenti del comitato di sorveglianza delle imprese assicurative in liquidazione coatta amministrativa, nonché le indennità spettanti ai commissari liquidatori di imprese non autorizzate.

L’art. 246/3 del D. Lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) dispone che le indennità spettanti ai commissari liquidatori ed ai componenti del comitato di sorveglianza delle imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa sottoposte a liquidazione coatta amministrativa siano determinate dall’IVASS in base ai criteri da esso stabiliti, e sono poste a carico dell’impresa sottoposta alla procedura.

IVASS, pertanto, considerato quanto previsto dal D. Lgs. 14/2019 (CCII), nonché i criteri stabiliti nel TUB per gli organi delle liquidazioni delle banche, fatte salve le specificità della liquidazione coatta amministrativa delle imprese di assicurazione, ha rilevato l’esigenza di rivedere i criteri di determinazione delle indennità spettanti:

  • ai commissari liquidatori
  • ai componenti dei comitati di sorveglianza

Delle imprese – autorizzate e non all’esercizio dell’attività assicurativa – sottoposte a liquidazione coatta amministrativa, in caso di cessazione dell’incarico nel corso della procedura.

Ha altresì stabilito di introdurre un compenso premiale per la chiusura delle liquidazioni coatte amministrative.

Le modifiche sono stata attuate mediante la sostituzione dell’art. 12 del provvedimento IVASS 66/2017, con il testo di cui all’art. 1 del decreto qui pubblicato.

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