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Giurisprudenza

Le delibere assembleari tra legittimazione attiva e passiva

16 Febbraio 2017

Tribunale di Roma, 10 ottobre 2016, n. 18690

La sentenza del Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia di impresa, depositata il 10 ottobre 2016 si concentra sul problema della legittimazione ad impugnare le delibere assembleari. Il caso, nei suoi tratti essenziali, riguardava una società a responsabilità limitata, in cui l’assemblea “auto-convocatasi” aveva eletto un nuovo amministratore unico. Veniva quindi intenta un’azione da parte del precedente amministratore (nonché socio) avverso gli altri due membri della compagine sociale per dichiarare illegittima l’assemblea tenutasi e di conseguenza nulla la delibera adottata. Si costituiva, impugnando la delibera, anche la società.

Nonostante le rimostranze presentate dalle parti, il Tribunale di Roma non arriva a pronunciarsi nel merito, dal momento che la questione risulta in via preliminare viziata sotto gli aspetti procedurali. Osservano in particolare i giudici che l’articolo 2479 ter del codice civile elenca chiaramente e senza possibilità di dubbi quali sono i soggetti legittimati ad impugnare le delibera dell’assemblea: soci assenti, dissenzienti o astenuti, amministratori e collegio sindacale. La “società” non compare tra i legittimati e conseguentemente non si può ritenere che possa in alcun modo impugnare la decisione. In capo all’ente difetta infatti la legittimazione ad essere parte attiva e potrebbe piuttosto entrare nel processo quale soggetto passivo, contro il quale il giudizio di impugnazione dovrebbe essere rivolto. In altre parole, una posizione rovesciata rispetto a quella assunta, resasi necessaria dall’assenza di un interesse verso una “determinata delibera” da part e della società.

Continuando nelle sue osservazioni procedurali, il Tribunale di Roma riconosce la legittimazione attiva dell’amministratore impugnante, ma sottolinea come questa sia valida nei confronti della società e non dei singoli soci. Questi ultimi infatti non hanno alcuna legittimazione passiva nel processo di impugnazione della delibera, potendo piuttosto comparire – ed iniziare l’azione – quali soggetti attivi. Anche qui ci si trova quindi in una posizione rovesciata rispetto a quella assunta nella situazione in esame.

Conseguentemente, conclude il Tribunale di Roma, non occorre analizzare il merito dal momento che manca la legittimazione attiva in capo ad uno dei due opponenti, rendendo il ricorso inammissibile per quanto attiene alla società. E manca una legittimazione passiva anche in capo ai singoli soci, i quali dovrebbero sopportare gli effetti della decisione giudiziaria solo come riflessi e non diretti. Per rendere possibile una pronuncia del tribunale, l’azione dell’amministratore avrebbe dovuto essere rivolta contro la società.


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