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Giurisprudenza

Le conseguenze della diversità tra ISC dichiarato in contratto e TAEG nella più recente giurisprudenza

27 Novembre 2017

Pietro Greco e Giacomo De Zotti, Greco Vitali Associati – Studio Legale

Tribunale di Milano, 26 ottobre 2017, n. 10832 – G.U. Tombesi

Di cosa si parla in questo articolo

1. La ricostruzione della controversia

Un primario istituto di credito veniva convenuto in giudizio da due propri clienti con i quali aveva sottoscritto un contratto di mutuo finalizzato all’acquisto di un’unità immobiliare. In particolare, i mutuatari contestavano alla Banca: (i) di aver dichiarato nel contratto un indicatore sintetico di costo (c.d. “ISC”) diverso da quello poi effettivamente applicato (c.d. “TAEG”) e (ii) di aver applicato interessi anatocistici non dovuti per via dell’adozione di un piano di ammortamento c.d. “alla francese”.

Sulla base di tali contestazioni, i mutuatari adivano il Tribunale di Milano chiedendo a quest’ultimo, una volta accertata la difformità tra ISC e TAEG, di voler dichiarare la nullità della clausola relativa agli interessi ai sensi dell’art. 117 TUB e, per l’effetto, rideterminare il piano di ammortamento sostituendo al tasso d’interesse pattuito quello dei BOT, condannando la Banca alla restituzione delle somme corrisposte dagli attori a titolo di interessi.

La Banca si costituiva in giudizio opponendosi alle domande svolte dagli attori e il Tribunale, dopo aver escluso la necessità di alcuna attività istruttoria, dichiarava la soccombenza dei mutuatari.

La pronuncia in esame suscita particolare interesse perché, con essa, il Tribunale meneghino – con riferimento alla prima questione (difformità tra ISC e TAEG) – pare discostarsi dalle posizioni assunte da altri Tribunali nel corso degli ultimi anni, adottando un’interpretazione particolarmente attenta al tenore letterale delle norme applicabili alla fattispecie.

Rispetto alla seconda questione (anatocismo in un piano di ammortamento “alla francese”) la sentenza in esame appare invece meno innovativa, inserendosi nel solco delle decisioni, anche di altri Tribunali, che l’hanno preceduta.

La presente nota si concentrerà quindi, in particolare, sulla questione della difformità tra l’ISC indicato nel contratto di mutuo e il TAEG calcolato sulla base delle istruzioni della Banca d’Italia.

2. La normativa di riferimento

Il quadro normativo di riferimento è sancito dagli artt. 116 e 117 TUB, che prevedono per le Banche l’obbligo di pubblicizzare in modo chiaro le condizioni economiche applicate alla propria clientela. Lo stesso art. 116, comma 3 TUB demanda poi al CICR il compito di individuare più precisamente il perimetro degli obblighi informativi in capo agli istituti di credito.

Il CICR, con delibera del 4 marzo 2003, ha poi demandato alla Banca d’Italia il compito di individuare le tipologie di contratti per le quali la Banche devono riportare espressamente l’indicatore sintetico di costo, nonché determinare puntualmente quali voci debbano essere ricomprese e le modalità con cui l’ISC debba essere calcolato.

La Banca d’Italia, a completamento della normativa sopra menzionata, ha provveduto a disciplinare l’ISC nell’ambito del Titolo X delle proprie Istruzioni di vigilanza, per poi emanare – con provvedimento autonomo – le disposizioni sulla «Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari» (cfr. Provvedimento del 29 luglio 2009, così come successivamente integrato dal Provvedimento del 9 febbraio 2011).

Secondo il citato provvedimento, i finanziamenti (intesi come operazioni di mutuo, anticipazioni bancarie, aperture di credito in conto corrente, nonché i prestiti personali e i prestiti c.d. “finalizzati”) devono riportare tanto nel foglio illustrativo quanto nel documento di sintesi l’ISC, calcolato secondo la formula prevista dalla Banca d’Italia per il TAEG [1].

3. Le tesi precedentemente elaborate dalla giurisprudenza riguardo agli effetti della diversità tra ISC e TAEG

Sulla scorta di tale apparato normativo, la giurisprudenza si era in passato rivelata costante nel ritenere che la difformità tra l’ISC indicato in contratto e il TAEG effettivamente applicato avesse quale conseguenza diretta l’invalidità sancita espressamente dall’art. 117 TUB.

A tal proposito, spiccavano in particolare due pronunce – ormai piuttosto note – emesse dal Tribunale di Napoli e dal Tribunale di Chieti, che avevano rispettivamente chiarito quali fossero gli effetti della mancata indicazione dell’ISC ovvero di una sua erronea determinazione nell’ambito del contratto.

In particolare, i giudici partenopei, avevano ritenuto la mancata indicazione dell’ISC fosse idonea a integrare la fattispecie di cui all’art. 117, comma 8 TUB che, come noto, sanziona con la nullità del contratto il mancato rispetto del contenuto tipico determinato dalla Banca d’Italia con riferimento a particolari tipologie contrattuali. Secondo il Tribunale di Napoli, tale sanzione risulterebbe peraltro giustificata dal fatto che il calcolo dell’ISC non consiste in una semplice somma algebrica di fattori riportati nel contratto, ma impone invece di fare riferimento alla formula matematica per la determinazione del TAEG e, quindi, a un elemento che il cliente non è in grado di desumere autonomamente dal contratto [2].

Il Tribunale di Chieti, invece, aveva ritenuto che l’indicazione nel contratto di un ISC inferiore rispetto al TAEG costituisse una violazione di quanto disposto dall’art. 117, comma 6 TUB, ai sensi del quale sono da ritenersi nulle quelle clausole che prevedono per i clienti condizioni economiche più sfavorevoli di quelle pubblicizzate. In altri termini, se l’ISC indicato nel contratto si discosta dal TAEG, ciò comporta che l’istituto di credito stia applicando al cliente un tasso di interesse “effettivo” più alto di quello riportato nel contratto, con ciò determinando la nullità della clausola relativa agli interessi e, conseguentemente, la necessità di applicare – in sostituzione del tasso dichiarato nullo – il tasso nominale dei buoni ordinari del tesoro ai sensi dell’art. 117, comma 7 TUB [3].

Pur con percorsi argomentativi differenti, quindi, la giurisprudenza di merito aveva in passato ritenuto di sanzionare con l’invalidità (della clausola o del contratto) l’eventuale violazione da parte della Banca dell’obbligo di riportare l’ISC nel documento di sintesi (violazione che può concretarsi tanto nella sua mancata indicazione, quanto nella sua erronea quantificazione).

4. La pronuncia del Tribunale di Milano

Come si è già anticipato, il Tribunale di Milano ha invece adottato una soluzione opposta a quelle sin qui esaminate.

In particolare, l’argomentazione del Giudice milanese prende le mosse da un’attenta analisi dell’impianto normativo esistente, nel quale non è possibile rintracciare espressamente la sanzione dell’invalidità per la fattispecie in questione. A ben vedere, infatti, una simile sanzione è prevista dal legislatore solo per il caso del credito al consumo, nell’ambito della cui disciplina l’art. 125-bis, comma 6 TUB espressamente prevede che, nel caso in cui il TAEG indicato nel contratto non sia stato determinato correttamente, le clausole che impongono al consumatore costi aggiuntivi (rispetto a quelli effettivamente computati nell’ISC) sono da considerarsi nulle.

È quindi evidente che, qualora il legislatore avesse voluto sanzionare con la nullità la difformità tra ISC e TAEG nell’ambito di operazioni diverse dal credito al consumo, allora lo avrebbe espressamente previsto con una norma dal tenore analogo a quella di cui all’art. 125-bis, comma 6 TUB. Una simile previsione, tuttavia, non si rinviene nell’ambito dell’art. 117 TUB e, pertanto, se ne deve dedurre che, a norma di detto ultimo articolo, l’erronea indicazione dell’ISC non determini nessuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito.

Secondo il Tribunale di Milano, quindi, la violazione dell’obbligo pubblicitario perpetrata dalla Banca mediante l’erronea quantificazione dell’ISC non è suscettibile di determinare alcuna invalidità del contratto di mutuo (né tantomeno della sola clausola relativa agli interessi), ma può configurarsi unicamente come illecito e, in quanto tale, essere fonte di responsabilità contrattuale della Banca [4].

La pronuncia in esame, pur segnando un importante cambio di direzione, non si presenta come un caso isolato. Anche il Tribunale di Roma, infatti, ha recentemente ritenuto che l’ISC non rappresenti una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolga unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. L’erronea quantificazione dell’ISC, quindi, non potrebbe comportare una maggiore onerosità del finanziamento (non mettendo in discussione la determinazione delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario) e, conseguentemente, non renderebbe applicabile a tale situazione quanto disposto dall’art. 117, comma 6 TUB [5].

5. Il piano di ammortamento “alla francese” e la presunta applicazione di interessi anatocistici

La sentenza in commento si occupa poi anche della nota questione relativa al presunto effetto anatocistico dei piani di ammortamento “alla francese”, spesso strumentalmente dedotta da chi intraprende un’azione giudiziale nei confronti di un istituto di credito.

Per piano di ammortamento “alla francese”, innanzitutto, si intende quel piano che preveda rate di rimborso costanti nel tempo, nell’ambito delle quali sia computata una quota di capitale e una quota di interessi calcolata applicando il tasso convenuto sul capitale che via via residua al netto dei rimborsi precedentemente effettuati.

Come già ampiamento chiarito da molti altri giudici di merito [6], anche il Tribunale di Milano riconosce che i piani di ammortamento alla francese sono calcolati mediante la c.d. “legge di sconto composto”, che viene utilizzata unicamente al fine di individuare la quota di capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite e che, pertanto, si configura unicamente come formula di equivalenza finanziaria in grado di consentire al cliente di corrispondere una rata di importo costante per tutto il piano di ammortamento.

L’applicazione di tale formula, quindi, non può dare luogo ad alcuna applicazione di interessi su interessi e, conseguentemente, non può generare alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello effettivamente applicato.

6. Conclusioni

L’orientamento del Tribunale di Milano segna inevitabilmente un punto di rottura con i precedenti sino ad ora esistenti in tema di violazione degli obblighi informativi da parte delle Banche.

L’argomentazione seguita dal Giudice milanese, peraltro, risulta essere – ancorché particolarmente rigorosa – molto puntuale e fedele all’impianto normativo esistente. Dall’analisi sistematica del TUB emerge, infatti, in maniera chiara il diverso tenore letterale dell’art. 117 TUB rispetto al contenuto dell’art. 125-bis TUB, diversità cui – a ben vedere – le pronunce di segno opposto non sanno dare una compiuta spiegazione.

L’interpretazione del Tribunale di Milano, peraltro, merita di essere attentamente tenuta in considerazione in quanto con la medesima sembra essersi inaugurato (o confermato) un nuovo orientamento destinato a rappresentare un punto di riferimento in un foro particolarmente importante in materia di contenzioso bancario.

 

[1] Cfr. Provvedimento della Banca d’Italia del 29 luglio 2009, Sezione II, par. 8.2, in www.bancaditalia.it.

[2] Cfr. Trib. Napoli, 25 maggio 2015, n. 7779.

[3] Cfr. Trib. Chieti, 23 aprile 2015, n. 230, in www.dirittobancario.it.

[4] Seppure si tratti di questione che esula dal campo di analisi della presente nota e che non è stata considerata dal Tribunale di Milano nella decisione in commento (nel caso in questione, infatti, i clienti non avevano formulato domande diverse da quella di nullità), sarebbe opportuno chiedersi, in un’azione risarcitoria così congegnata, quale potrebbe essere il danno derivante da un simile illecito. Ad avviso di chi scrive, infatti, per il cliente sarebbe piuttosto arduo provare un danno diverso e ulteriore rispetto a quello rappresentato dall’aggravio dei costi “imposti” al cliente e derivante dalla contestata (e in ipotesi accertata) difformità tra l’ISC e il TAEG: l’azione, quindi, avrebbe una limitata (se non limitatissima) “ricaduta” a favore del cliente. Nella materia in esame, infatti, molto spesso le azioni intraprese dai clienti si fondano sul mancato compunto nell’ISC di voci relative a costi davvero irrisori (quali, ad esempio, quelli relativi alle polizze assicurative “vita” e “incendio” stipulate dal mutuatario) se rapportati al costo globale del mutuo e agli importi complessivi del contratto.

[5] Cfr. Trib. Roma, 19 aprile 2017.

[6] Così, Trib. Milano, 8 marzo 2016, n. 3012. Sul punto, si vedano anche, ex multis, Trib. Milano, 17 marzo 2016; Trib. Milano, 26 marzo 2015, n. 3997, in www.expartecreditoris.it; Trib. Milano, 29 gennaio 2015, n. 1242, in www.ilcaso.it; Trib. Ferrara, 11 gennaio 2017, n. 14, in www.ilcaso.it; Trib. Roma, 23 novembre 2016, n. 2202, in www.expartecreditoris.it; Trib. Padova, 5 ottobre 2016, in www.ilcaso.it; nonché Trib. Roma, 26 gennaio 2016, n.1463, in www.expartecreditoris.it.

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