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Lavoratori impatriati: principio di Diritto Agenzia delle Entrate

24 Marzo 2023
Di cosa si parla in questo articolo

Con principio di Diritto n.6/2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione del regime speciale per lavoratori impatriati di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 a seguito del rientro in Italia dopo la sospensione del rapporto associativo.

Il Decreto Legislativo del 14 settembre 2015, numero 147, ha istituito il “regime speciale per lavoratori impatriati“. Tuttavia, questa disposizione è stata modificata dall’articolo 5 del Decreto Legge del 30 aprile 2019, numero 34, noto come “decreto Crescita”, che è stato poi convertito nella legge 28 giugno 2019, numero 58. Tali modifiche si applicano solo ai soggetti che hanno trasferito la loro residenza in Italia a partire dal 30 aprile 2019, ai sensi dell’articolo 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), e che beneficiano del regime speciale previsto dall’articolo 16 del decreto legislativo 147 del 2015.

Per usufruire del regime speciale di cui all’articolo 16 sopra citato, il lavoratore deve soddisfare i seguenti requisiti: trasferire la propria residenza in Italia ai sensi dell’articolo 2 del TUIR, non aver risieduto in Italia nei due anni precedenti il trasferimento e impegnarsi a risiedere nel paese per almeno 2 anni e svolgere l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.

Inoltre, ai sensi del successivo comma 2, i cittadini dell’Unione europea o di uno Stato extra UE con cui esiste una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale possono beneficiare del regime se sono in possesso di un titolo di laurea e hanno svolto un’attività lavorativa, autonoma o di impresa all’estero per almeno 24 mesi consecutivi, oppure hanno studiato all’estero per almeno 24 mesi consecutivi e ottenuto un titolo di laurea o una specializzazione post-lauream. L’agevolazione fiscale è valida per un periodo di cinque anni a partire dal periodo d’imposta in cui il lavoratore trasferisce la residenza in Italia, ai sensi dell’articolo 2 del TUIR, e per i successivi quattro periodi d’imposta.

Il regime agevolativo è stato istituito per attrarre in Italia lavoratori stranieri che intendono svolgere un’attività lavorativa nel territorio nazionale, in virtù della minore tassazione del reddito prodotto nel paese nel periodo d’imposta di trasferimento della residenza fiscale in Italia e per i periodi d’imposta successivi.

Il regime agevolativo si applica anche nel caso in cui un professionista rientri in Italia per lavorare con un’associazione professionale con cui aveva già instaurato un rapporto di lavoro prima del trasferimento all’estero. In questo caso, l’attività svolta dal professionista al rientro in Italia viene considerata come una prosecuzione dell’attività svolta prima del trasferimento all’estero e non richiede l’applicazione del regime speciale di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 147 del 2015.

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