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Attuazione CCD 2: problematiche applicative


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L’attuazione della CCD 2 nella valutazione del merito creditizio

28 Maggio 2026
Di cosa si parla in questo articolo

Il D. Lgs. 212/2025, di recepimento della Direttiva (UE) 2023/2225 (CCD 2), ha modificato l’art. 124-bis TUB, e, tra le modifiche di maggiore impatto operativo vi sono la disciplina del trattamento automatizzato dei dati nella valutazione del merito creditizio e il rafforzamento degli obblighi informativi in caso di diniego della domanda di credito.


Si ricorda che la prima relazione del nostro prossimo webinar del 30 giugno 2026 “Attuazione CCD 2: problematiche applicative – Questioni connesse alla concessione del credito e alla gestione del rapporto“, tratterà approfonditamente proprio le problematiche applicative concernenti la valutazione del merito creditizio, così come modificato dal decreto attuativo della CCD 2.


Tali modifiche si sono rivelate di notevole impatto operativo per gli intermediari, in quanto il decreto di recepimento della CCD 2 ha significativamente ampliato l’ambito di applicazione della normativa sul credito ai consumatori – e, pertanto, il regime di tutela agli stessi garantito – anche agli sconfinamenti, alle dilazioni di pagamento ed alcuni modelli di c.d. Buy Now Pay Later (BNPL).

La valutazione del merito creditizio orientata anche alla tutela del consumatore

Il novellato art. 124-bis TUB stabilisce in modo esplicito che la valutazione del merito creditizio deve essere effettuata nell’interesse del consumatore, al fine di evitare pratiche irresponsabili e situazioni di sovraindebitamento — un’affermazione che segna un cambio di prospettiva: la verifica non è più solo presidio prudenziale a tutela del finanziatore, ma diventa strumento di protezione della persona.

La Relazione illustrativa al decreto precisa che tale impostazione mira ad assicurare il coordinamento tra la disciplina della CCD 2 e la normativa prudenziale, confermando che il processo valutativo deve assicurare al contempo la corretta valutazione dei rischi secondo i canoni di sana e prudente gestione e la tutela del cliente.

Sul piano delle fonti informative utilizzabili, inoltre, viene esplicitamente vietato il ricorso a categorie particolari di dati personali e alla possibilità di fondare la decisione esclusivamente su informazioni tratte dai social network, in coerenza con i principi del GDPR.

Il trattamento automatizzato: presidi di compliance

Qualora la valutazione del merito creditizio si fondi, anche solo in parte, sul trattamento automatizzato di dati personali, il nuovo comma 2-bis riconosce al consumatore il diritto all’intervento umano.

Tale diritto comprende:

  • la facoltà di chiedere e ottenere una spiegazione chiara e comprensibile della logica e dei rischi del trattamento automatizzato nonché della rilevanza e degli effetti sulla decisione
  • la facoltà di esprimere la propria opinione al finanziatore
  • il diritto di chiedere un riesame della valutazione del merito creditizio e della decisione relativa alla concessione del credito.

Sul piano della tempistica, il finanziatore è tenuto a informare il consumatore dell’esistenza di tali diritti prima dell’avvio del trattamento automatizzato, dunque nella fase precontrattuale.

Il diritto all’intervento umano non è soggetto a decadenza, in quanto la CCD 2 non prevede alcuna limitazione temporale e un eventuale termine introdotto a livello nazionale potrebbe non allinearsi rispetto agli obiettivi fissati dal Legislatore UE.

La rilevanza pratica di tale impostazione è particolarmente evidente in caso di diniego del credito; resta aperta una tensione interpretativa segnalata da alcune associazioni di categoria, ovvero se il diritto alla spiegazione riguardi la sola logica generale del sistema di trattamento automatizzato ovvero se si estenda alla sua applicazione al caso specifico del consumatore. Il tema attende chiarimento da parte di Banca d’Italia in sede di emanazione delle norme attuative.

Il contenuto della lettera di diniego e la procedura di riesame

Il nuovo comma 2-sexies dell’art. 124-bis TUB disciplina compiutamente gli obblighi comunicativi in caso di rifiuto del credito al consumatore.

Quando la domanda di credito è respinta, il finanziatore informa infatti il consumatore “senza indugio del rifiuto e, se del caso, lo indirizza verso servizi di consulenza sul debito facilmente accessibili.

Ove la decisione sia basata sul trattamento automatizzato di dati, il finanziatore è tenuto a informare il consumatore di tale circostanza, dei suoi diritti ai sensi del comma 2-bis e della procedura per chiedere un riesame della decisione.

La lettera di diniego assume così una struttura stratificata, in quanto deve indicare:

  • il rifiuto dell’intermediario
  • l’eventuale base automatizzata della decisione
  • l’esistenza del diritto all’intervento umano con la relativa procedura di attivazione
  • il rinvio ai servizi di consulenza sul debito
  • qualora il rifiuto sia fondato su dati presenti in una banca dati creditizia, il risultato della consultazione e gli estremi della banca dati, nonché le categorie di dati considerati.

La procedura di riesame, su richiesta del consumatore, implica necessariamente l’intervento di una persona fisica che compia una nuova valutazione del merito creditizio, senza che il finanziatore possa limitarsi a confermare l’esito del sistema automatizzato senza una verifica sostanziale.

Il nuovo art. 127-ter TUB estende l’applicazione delle garanzie sul trattamento automatizzato a tutti i contratti di finanziamento, a prescindere dalla natura del cliente, raccordando la disciplina CCD 2 con l’art. 22 GDPR e con la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE nel caso Schufa (C-634/21) in materia di credit scoring.

Il quadro risultante è quello di un obbligo informativo “sequenziale”, che presidia l’intera catena decisionale: dalla fase istruttoria precontrattuale, alla comunicazione del diniego, fino all’eventuale riesame.

La traduzione operativa di tali prescrizioni in procedure interne robuste e tracciabili rappresenta una delle sfide più concrete che gli intermediari dovranno affrontare entro la data di entrata in vigore delle modifiche al TUB (entro il 20 novembre 2026 ovvero, se successivo, entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione adottate dalla Banca d’Italia).

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