Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 4 del 07 gennaio 2026, la legge 07 gennaio 2026, n. 1, che modifica la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega il Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale.
La legge, più nel dettaglio:
- apporta una serie di modifiche alla L. 20/1994 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e al codice della giustizia contabile (di cui all’allegato 1 al D. Lgs. 174/2016)
- introduce ulteriori disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale
- conferisce una delega al Governo per la riorganizzazione e il riordino delle funzioni della Corte dei conti, nonché in materia di rimborsi da parte delle amministrazioni di appartenenza delle spese legali sostenute nei giudizi per responsabilità amministrativa.
La legge è composta da sei articoli:
- l’art. 1:
- modifica la definizione di colpa grave per l’imputabilità soggettiva della responsabilità amministrativa, ovvero “la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto, l’affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché dell’inescusabilità e della gravità dell’inosservanza. Non costituisce colpa grave la violazione o l’omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti“
- estende il campo di applicazione delle fattispecie che limitano la responsabilità amministrativa soltanto ai fatti e alle omissioni che siano sostenuti dall’elemento soggettivo del dolo
- introduce forme di copertura assicurativa per danno erariale
- amplia il novero dei contratti di appalto sottoponibili al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, tra cui:
- provvedimenti di aggiudicazione, anche provvisori
- provvedimenti conclusivi delle procedure di affidamento che non prevedono l’aggiudicazione relativi ai contratti connessi all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC).
- l’art. 2 disciplina la nuova competenza consultiva della Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica, legittimandola ad esprimere pareri anche su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all’attuazione del PNRR e del PNC, di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, purché estranee ad atti soggetti al controllo preventivo di legittimità ovvero a fatti per i quali la competente procura contabile abbia notificato un invito a dedurre
- l’art. 3 delega il Governo:
- a riorganizzare e riordinare le funzioni della Corte dei conti al fine di incrementarne l’efficienza
- a prevedere, nell’ambito del codice della giustizia contabile, interventi in materia di rimborsi da parte delle amministrazioni di appartenenza delle spese legali sostenute nei giudizi per responsabilità amministrativa
- l’art. 4 introduce una misura sanzionatoria pecuniaria a carico dei responsabili dei procedimenti connessi all’attuazione del PNRR e del PNC al fine di sollecitarne la conclusione
- l‘art. 5 modifica la disciplina concernente la responsabilità civile degli avvocati e dei procuratori dello Stato, estendendo a questi ultimi i principi e le limitazioni previsti per la responsabilità civile dei magistrati: disciplina che troverà applicazione anche nei casi di responsabilità erariale degli avvocati e dei procuratori dello Stato
- l’art. 6 stabilisce che il nuovo regime di responsabilità erariale di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), si applica anche ai procedimenti e ai giudizi che, alla data di entrata in vigore della legge, siano ancora pendenti e non definiti con sentenza passata in giudicato.
L’intervento normativo tiene in considerazione – come emerge dal dossier parlamentare – della sentenza della Corte Costituzionale n. 132/2024, che, nell’ambito di un’analisi ricostruttiva della responsabilità amministrativa e del suo elemento soggettivo, aveva rilevato l’esigenza di una complessiva
revisione della sua disciplina da parte del legislatore, ponendo l’attenzione su alcuni possibili interventi.
La Corte dei Conti, in particolare, aveva precisato che il legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, non dovrebbe limitare l’elemento soggettivo della responsabilità amministrativa al dolo, perché in tale modo il rischio (ed il danno cagionato dall’agente) risulterebbe addossato quasi esclusivamente sulla collettività.


