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Giurisprudenza

La regola di vicinanza della prova è applicabile anche in materia bancaria

3 Febbraio 2015

Tribunale di Ancona, 28 gennaio 2015

Con ordinanza del 28 gennaio 2015 (est. Mantovani), il Tribunale di Ancona, giudicando su un’azione di ripetizione dell’indebito, promossa da un cliente contro la propria banca, ha fatto applicazione – a fronte dell’incompletezza della documentazione del rapporto di c/c – del principio del c.d. saldo zero, in luogo del saldo (negativo) risultante dal primo estratto conto disponibile. Tale conclusione – afferma il provvedimento – «è da ritenere preferibile in ossequio al principio espresso dalla Suprema Corte in relazione alla c.d. vicinanza della prova applicabile anche in materia bancaria».

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