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Giurisprudenza

La reclamabilità del danno erariale per uso intempestivo dei finanziamenti pubblici

1 Settembre 2025

Segnalato da Prof. Avv. Sido Bonfatti

Invito a dedurre, Procura Regionale Emilia Romagna presso la Corte dei Conti, 06 maggio 2025

Di cosa si parla in questo articolo

La Procura Regionale dell’Emilia Romagna presso la Corte dei Conti ha recentemente notificato un invito a dedurre per presunto danno erariale cagionato allo Stato, in seguito alla concessione di finanziamenti bancari assistiti da garanzia pubblica, ad imprese in relazione alle quali non ne sarebbero ricorsi i necessari presupposti.

Diverse Procure Regionali della Corte dei Conti hanno avviato accertamenti sul corretto utilizzo dei finanziamenti pubblici previsti dalla disciplina “anti-Covid 19”.

Il ricorso a finanziamenti bancari assistiti da garanzia di MCC, da SACE, o in generale da garanti pubblici imponeva il rispetto di talune “destinazioni”, giudicate meritevoli di soccorso: in primis, comprensibilmente, il pagamento dei salari dei dipendenti.

Ma ciò non è stato considerato sufficiente.

Una volta che la prospettiva di risanamento dell’impresa non fosse stata più ragionevolmente coltivabile, anche la destinazione delle risorse assistite da garanzie pubbliche al soddisfacimento dei crediti protetti non è ritenuta giustificabile, venendo a mancare l’aspettativa del raggiungimento dell’obiettivo del risanamento dell’impresa.

Di qui la richiesta di indennizzare il danno erariale reclamato dallo Stato.

La quantificazione del danno erariale viene rappresentata come una problematica molto complessa; “per non sbagliare”, viene chiesto all’impresa (rectius: al manager dell’impresa che ha dato disposizione di impiegare il finanziamento assistito da una garanzia pubblica) il pagamento dell’intero importo della garanzia prestata dal garante pubblico:

  • anche nel caso nel quale (come quello preso in considerazione dalla Procura Regionale della Corte dei Conti che ha mosso la contestazione commentata) una parte del finanziamento fosse stata restituita
  • anche nel caso nel quale (come è facile supporre, visto il carattere “super privilegiato” del credito erariale derivante dall’escussione delle garanzie pubbliche) il credito pubblico avesse trovato soddisfazione, seppure parziale, nel concorso sul patrimonio dell’impresa finanziata.
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