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Giurisprudenza

La Put option con prezzo a consuntivo è nulla anche per la Corte d’Appello di Milano

9 Novembre 2016

Martino Liva, Avvocato presso DLA Piper

Corte di Appello di Milano, Sez. I, 19 febbraio 2016, n. 636

Di cosa si parla in questo articolo

Con la sentenza in esame, la Corte d’Appello ha confermato la nota sentenza del Tribunale di Milano n. 15833 del 30 dicembre 2011 (cfr. contenuti correlati), che, alla luce di un autorevole precedente della Cassazione (Corte Cass. n. 8927 del 29 ottobre 1994) aveva dichiarato la nullità di un’opzione di vendita (cd. put option) contenuta in un patto parasociale, perché elusiva del divieto del patto leonino di cui all’art 2265 cod. civ.. La put option sub judice, era stata modificata l’anno successivo alla prima sottoscrizione del patto parasociale e – particolare significativo – alla vigilia di un consistente aumento di capitale, e prevedeva il diritto per un socio (accompagnato dall’obbligo dell’altro socio) di liquidare l’investimento a un prezzo minimo prefissato non inferiore a quello di acquisto, comprensivo degli interessi, “e ogni eventuale ulteriore versamento a patrimonio netto” che avesse effettuato in favore della target.

Una siffatta pattuizione, anche secondo la Corte d’Appello, si caratterizza come un’esclusione assoluta e costante della partecipazione agli utili e alle perdite, in violazione del divieto del patto leonino e in contrasto con l’ontologico rischio di impresa che rappresenta la tipica caratteristica dello status di socio.

I giudici, in particolare, non hanno ravvisato alcuna analogia, prospettata dagli appellanti, tra la clausola di put option in esame e altri esempi di dissociazione tra titolarità di diritti di voto e sopportazione del rischio di impresa, quali le azioni postergate o la disciplina della record date delle società quotate. Queste ipotesi, infatti, mancherebbero del duplice connotato di assolutezza e costanza nella partecipazione agli utili e alle perdite che invece caratterizza il patto leonino.

Nemmeno, infine, è stata ravvisata un’autonoma funzione specifica economica meritevole di tutela all’accordo in questione, alla luce degli interessi risultanti dal complessivo articolato contrattuale. La put option così strutturata, infatti, aveva lo specifico fine di dotare un socio di un “paracadute” in grado di consentire a questo di conservare il valore della propria partecipazione, qualunque fosse l’andamento della società.

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