Pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 301 del 30 dicembre 2025 – Suppl. Ordinario n. 42, la legge n. 199 del 30 dicembre 2025, recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028 (legge di bilancio 2026).
In sintesi, di seguito si riportano le principali novità della legge di bilancio 2026 per lavoratori e imprese, tra cui, in particolare, banche e intermediari finanziari.
Lavoratori e reddito nella legge di bilancio 2026
La legge di bilancio 2026, in estrema sintesi:
- si riduce la seconda aliquota IRPEF (scaglione 28 – 50mila euro) che passa dal 35% al 33%
- per i contribuenti con reddito superiore a 200.000 euro viene ridotto di 440 euro l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda che spetta in relazione alle spese che prevedono una detrazione al 19% (escluse quelle sanitarie), le erogazioni liberali in favore dei partiti politici e i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi
- per i dipendenti del settore privato sono incentivati i premi di produttività ed i trattamenti accessori con la previsione delle seguenti imposte sostitutive dell’IRPEF:
- 5% sugli incrementi retributivi corrisposti, nel 2026, a titolari di reddito di lavoro dipendente di importo, nel 2025, non superiore a 33mila euro, in caso di rinnovi contrattuali sottoscritti negli anni 2024-2026
- 1% (rispetto al 5% previgente) sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa (ex art. 1, c. 182, L. 208/2015), per gli anni 2026 e 2027 con elevazione da 3mila a 5mila euro, del limite complessivo annuo dell’importo fruibile
- 15% sulle maggiorazioni e le indennità per lavoro notturno, festivo e riposi settimanali e indennità di turno e altri emolumenti connessi a lavoro a turni previsti da CCNL, per l’anno 2026 ed entro il limite annuo di 1.500 euro
- esenzione al 50% da imposte sui redditi per i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato secondo piani aziendali di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti, per un importo non superiore a 1.500 euro anni
- quanto alle locazioni brevi di più immobili, il relativo reddito derivante da locazione si presumerà percepito relativamente ad un’attività imprenditoriale a partire dal terzo immobile e non più dal quinto
- viene confermato l’innalzamento a 35.000 euro della soglia di redditi da lavoro dipendente o da pensione che permette di beneficiare della flat tax al 15% sui redditi autonomi
- quanto alla fiscalità della previdenza complementare, viene elevato, con decorrenza dal periodo di imposta 2026, da 5.164,57 a 5.300 euro, il limite annuo di deducibilità dalle imposte sui redditi per i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente alle forme di previdenza complementare
- si conferma il bonus ristrutturazione sulla prima casa al 50% e al 36% dalla seconda casa ed il bonus mobili fino a 5mila euro.
Fiscalità finanziaria
La legge di bilancio 2026, in estrema sintesi:
- in riferimento alle cripto attività, esclude dall’incremento dal 26% al 33% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva previsto dal 1° gennaio 2026 (ex art. 1 c. 24 L. 207/2024) le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro, di cui all’art. 3, par. 1, n. 7), del MICAR; si precisa inoltre che:
- per token di moneta elettronica denominati in euro si intendono i token il cui valore è stabilmente ancorato all’euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell’UE
- non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale
- raddoppia l’imposta sulle transazioni finanziarie dal 2026 (Tobin tax), dallo 0,2 allo 0,4%
- aumenta l’aliquota dell’imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo di acquisto (costo fiscale) delle partecipazioni negoziate e non negoziate, dal 18 al 21%.
Fiscalità d’impresa
La legge di bilancio 2026, con riferimento al reddito d’impresa ed alla fiscalità delle operazioni straordinarie:
- quanto all’assegnazione agevolata di beni ai soci e di estromissioni dei beni delle imprese individuali:
- si ripropone il regime fiscale temporaneo di “assegnazione agevolata” di beni immobili o mobili registrati non strumentali ai soci, avvenuta entro il 30 settembre 2026, da parte sia di società commerciali, sia di società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni non strumentali e che si trasformano in società semplici entro il medesimo termine del 30 settembre 2026
- sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati, o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap dell’8% (10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione, della cessione o della trasformazione)
- in riferimento alla rateizzazione della tassazione delle plusvalenze sui beni strumentali, viene riscritto l’art. 86 c. 4 TUIR, per cui:
- la possibilità di rateizzare in 5 quote annuali viene limitata solo alle plusvalenze:
- derivanti dalla cessione di azienda o ramo di azienda, a condizione che questa sia stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni
- realizzate dalle società sportive professionistiche mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta, nei limiti della parte che corrisponde al corrispettivo in denaro, a condizione che tali diritti siano stati posseduti per un periodo non inferiore a due anni
- le altre plusvalenze, diverse da quelle derivanti dal realizzo di partecipazioni soggette al regime di participation exemption (Pex), devono essere tassate, per l’intero ammontare, nell’esercizio in cui sono realizzate
- la possibilità di rateizzare in 5 quote annuali viene limitata solo alle plusvalenze:
- si definiscono per il 2026, in attesa della relativa attuazione della legge di delega fiscale n. 111/2023, un regime fiscale della rivendita delle azioni proprie, la deducibilità di oneri connessi a piani di stock option e specifiche regole di deducibilità del costo dei marchi d’impresa, dell’avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita
Banche e intermediari finanziari nella legge di bilancio 2026
- si dispone, dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2025, la non imponibilità ai fini IRAP, per banche, altri enti e società finanziari e imprese di assicurazione, del 95% dell’ammontare dei dividendi provenienti da società o enti residenti o localizzati in uno Stato UE o SEE con cui l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni; per i periodi precedenti al 31 dicembre 2025, è prevista la possibilità di richiedere rimborso ai sensi dell’art. 38 DPR 602/1973; si rimanda in ogni caso ad un provvedimento dell’Agenzia delle entrate, che stabilirà le regole di attuazione riguardo ai rimborsi
- in riferimento alle plusvalenze sulle partecipazioni e dei dividendi percepiti dagli imprenditori e dalle società o enti residenti, viene limitato l’accesso al rispettivo “regime di esenzione“, previsto per evitare fenomeni di doppia imposizione alle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5% ovvero di importo non inferiore a 500 mila euro
- in riferimento al regime della deducibilità delle svalutazioni sui crediti verso la clientela per perdite attese, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i successivi tre, con riferimento agli intermediari finanziari, si stabilisce che per i crediti del primo e secondo stadio di rischio di credito le svalutazioni derivanti esclusivamente dall’adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti siano deducibili in cinque quote costanti a partire dall’esercizio in cui la perdita è iscritta a conto economico: viene quindi meno la possibilità di trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate (cosiddette Deferred Tax Assets- DTA) iscritte in bilancio, a fronte del differimento della deducibilità di tali componenti di reddito e di farle concorrere alla formazione della base imponibile del canone DTA che gli intermediari finanziari stessi devono pagare, con cadenza annuale, al fine di avvalersi di tale regime di trasformazione delle DTA in credito d’imposta (articolo 11 comma 2, Dl n. 59/2016)
- viene rivista l’imposta straordinaria sui margini di interesse delle banche e affrancamento della riserva, istituita con il DL 104/2023:
- si stabilisce una presunzione legale secondo la quale, a decorrere dall’esercizio che ha inizio successivamente al 1° gennaio 2028, nel caso di distribuzione di utili, inclusi gli acconti sui dividendi, o di riserve, indipendentemente dalla delibera assembleare, si presume prioritariamente distribuita la riserva che i soggetti passivi dell’imposta potevano accantonare in luogo del pagamento dell’imposta medesima
- la presunzione non si applica se e nei limiti in cui la riserva è costituita con utili destinati alle riserve obbligatorie da parte delle banche di credito cooperativo
- sino al 31 dicembre 2028 è possibile applicare un’imposta sostitutiva per l’affrancamento, a tasso agevolato, della riserva esistente al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025 (aliquota al 27,5%) e al termine dell’esercizio successivo (aliquota al 33%), senza pagamento degli interessi.
- si incrementa l’aliquota IRAP per gli enti creditizi e le imprese di assicurazione del 2%, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i due successivi, al 6,65% (invece che 4,65%) e per le imprese di assicurazione al 7,9% (invece che al 5,9%)
- si dispone, nella determinazione delle basi imponibili di IRES e IRAP per gli intermediari finanziari, il differimento parziale della quota di alcuni componenti negativi di reddito deducibili nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2028 ed al successivo; viene inoltre limitato temporaneamente, relativamente ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 ed al 31 dicembre 2027, l’uso delle perdite fiscali pregresse e delle eccedenze residue di aiuti alla crescita economica (ACE)
- viene limitata, temporaneamente, la deduzione degli interessi passivi per gli intermediari finanziari, secondo una scaletta forfetaria, dal 96 al 99%, con alcune eccezioni, rispettivamente, per i periodi d’imposta dal 2026 al 2029, con ripresa della deduzione integrale a partire dal periodo d’imposta 2030
- si modifica la disciplina fiscale degli emolumenti variabili erogati ai manager del settore finanziario, stabilendo la non applicazione dell’aliquota d’imposta dell’addizionale del 10% dovuta sugli emolumenti variabili che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione dei manager del settore finanziario (bonus e stock option) nonché dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel medesimo settore, a condizione che il soggetto che eroga tali emolumenti eroghi, a favore di enti del Terzo Settore che non controllano il soggetto erogatore, né sono controllati da esso o da uno stesso soggetto che controlli entrambi, una somma almeno doppia rispetto all’addizionale dovuta
- si introduce un’esenzione dall’imposta di bollo su particolari categorie di contratti di credito stipulati a partire dal 20 novembre 2026:
- di importo inferiore a 200 euro
- se è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri
- se il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo, qualora il rimborso debba avvenire entro tre mesi dall’utilizzo delle sommesi introduce un’esenzione dall’imposta di bollo su particolari categorie di contratti di credito stipulati a partire dal 20 novembre 2026.
Politiche sociali
La legge di bilancio 2026, in sintesi:
- porta da 52.500 a 91.500 euro la soglia del valore della prima casa esclusa dal calcolo ISEE (tetto innalzato fino a 120mila euro per i nuclei residenti nelle città metropolitane)
- innalza il bonus mamme da 40 a 60 euro mensili a favore delle lavoratrici con almeno due figli e reddito fino a 40mila euro; potenziati il congedo parentale e il congedo per malattia dei figli minori
- istituisce il fondo per il sostegno abitativo dei genitori separati e divorziati con una dotazione di 20 milioni a decorrere dal 2026 e un fondo per il sostegno del caregiver familiare
- sterilizza l’aumento di tre mesi dell’età pensionabile, a partire dal 2027, per i lavoratori impegnati in attività usuranti e gravose; per le restanti categorie di lavoratori l’aumento sarà di un solo mese nel 2027 e di due mesi nel 2028
- estende le aziende che dovranno conferire il TFR al fondo INPS: anche i datori di lavoro che raggiungono i 50 dipendenti negli anni successivi a quello di inizio attività, ad esclusione, per gli anni 2026 e 2027, dei datori di lavoro per i quali la media annuale (del relativo anno precedente) sia inferiore a 60 lavoratori dipendenti, saranno obbligati a versare al fondo INPS le quote di TFR non destinate alla previdenza complementare; dal 2032 l’obbligo sarà esteso alle aziende da 40 dipendenti
- dal 1° luglio 2026, prevede l’adesione automatica alla previdenza complementare per i neoassunti del settore privato, se non esprimono la propria scelta entro 60 giorni dall’assunzione.


