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Attualità

La figura del “segnalatore di pregi”. Iscrizione a Elenchi e Albi

29 Febbraio 2024

Domenico Roselli, Ispettorato Vigilanza, Banca d’Italia

Indice dell'articolo
  1. Fattispecie
  2. Disciplina
  3. Conclusioni

Il presente lavoro analizza la figura del c.d. segnalatore di pregi, afferenti le caratteristiche positive di un intermediario, illustrate a potenziali clienti, per l’eventuale conclusione di una o più operazioni bancarie e/o finanziarie. La relativa attività, distinta dalla promozione di servizi e di prodotti, è riservata, per finanziamenti e servizi di pagamento, agli iscritti nell’Elenco AAF e MD, tenuto dall’OAM; mentre, per i servizi di investimento, si ritiene possa essere esercitata anche da soggetti non inscritti all’Albo dei consulenti finanziari.


[*] 1. Fattispecie

La c.d. “segnalazione di pregi” si inserisce nell’alveo della più generale categoria dell’attività di segnalazione ed è una fattispecie peculiare non tipizzata, in uso nella prassi professionale – in ambito bancario e finanziario – ad oggi, non oggetto di definizione normativa e specifica disciplina, nonché di peculiari approfondimenti, in letteratura.

La suddetta attività, segnatamente, si concreta nella “presentazione” a un soggetto, da parte di un terzo, di un intermediario autorizzato: enunciandone, in particolare – oltre agli elementi identificativi di conoscenza diffusa, più o meno agevolmente accessibili (es. denominazione, sedi, capitale sociale, etc.) – le peculiarità positive, l’expertise professionale e la reputazione sul mercato.

La segnalazione in discorso potrebbe ricomprendere finanche l’indicazione di uffici, funzionari e/o promotori dello stesso intermediario, ai quali indirizzare, più puntualmente, il richiedente.

Ad ogni modo, l’attività del segnalante si svolge tutta in una fase preliminare, precedente e distinta, seppure potenzialmente funzionale alla conclusione di una o più operazioni bancarie e/o finanziarie: e, pertanto, non incide sul contenuto della medesima, con la quale non ha, anche tecnicamente, legami immediati e diretti.

Normalmente, la riferita prestazione è oggetto di un accordo contrattuale, tra segnalatore e intermediario, nel quale è prevista la corresponsione di un compenso[1] di solito di natura predeterminata o forfettaria: qualora, invece, la remunerazione del segnalatore fosse subordinata ai risultati (come, ad es., l’effettiva concessione di un finanziamento ovvero, oltre, una percentuale sulle commissioni incassate), non dovrebbe, comunque, mai essere sottesa una surrettizia promozione dei servizi offerti dall’intermediario.

La segnalazione, difatti, si esaurisce nella illustrazione e trasmissione essenziale delle suddette informazioni. Restano, pertanto, al di fuori della fattispecie in esame, le attività di promozione o negoziazione a beneficio dell’intermediario, afferenti i servizi dallo stesso offerti: riservate, invece, ai funzionari e/o consulenti finanziari abilitati[2].

2. Disciplina

2.1 Servizi bancari

Il Decreto legislativo 141/2010[3] rappresenta l’unica fonte normativa primaria che fa espresso riferimento alle attività di segnalazione, qui genericamente intese: limitandosi, peraltro, ad attribuire (art. 12[4], co. 1-quater) al MEF – sentita la Banca d’Italia – il compito di individuare, con Regolamento[5], le segnalazioni che, se prestate a titolo accessorio[6], non costituiscono esercizio di agenzia in attività finanziaria (AAF)[7] né di mediazione creditizia (MC)[8].

La suddetta disposizione è stata introdotta dal Decreto legislativo 21 aprile 2016, n. 72 (c.d. “Decreto Mutui”), di attuazione della Direttiva 2014/17/UE (c.d. “Mortgage Credit Directive”) la quale, in particolare (considerando n. 74), prevede che “le persone che presentano o rinviano semplicemente un consumatore a un creditore o a un intermediario del credito a titolo accessorio nell’esercizio della loro attività professionale, ad esempio segnalando l’esistenza di un particolare creditore o intermediario del credito al consumatore o un tipo di prodotto offerto da detto creditore o intermediario del credito senza ulteriore pubblicità né intervento nella presentazione, nell’offerta, nei preparativi o nella conclusione del contratto di credito, non dovrebbero essere considerate intermediari del credito ai sensi della presente direttiva”.

Pertanto – prosegue la suddetta disposizione – “gli Stati membri dovrebbero poter disporre che chi svolge attività di intermediazione del credito a titolo accessorio nell’ambito di un’attività professionalenon sia soggetto alla procedura di abilitazione ai sensi della presente direttiva, purché tale attività professionale sia disciplinata e le norme pertinenti non ostino allo svolgimento, a titolo accessorio, di attività di intermediazione del credito”.

Tutto quanto sopra disposto, si può riassuntivamente concludere, sul punto, che:

  1. le segnalazioni, in senso lato, attualmente previste sono quelle ascrivibili alle categorie dell’agente finanziario e del mediatore creditizio;
  2. altre eventuali ulteriori fattispecie spetteranno alla regolamentazione ministeriale, in discontinuità con l’attuale orientamento espresso proprio dal MEF (infra), che attrae l’attività di segnalazione nell’ambito della riserva di attività svolta da agenti e mediatori[9];
  3. sino a quando il suddetto provvedimento non sarà emanato, “l’attività di segnalazione resta preclusa ai soggetti non iscritti agli Elenchi di cui agli articoli 128 quater, comma 2 e 128 sexies, comma 2, del TUB” (Comunicazione OAM n. 10/ 2016),

Occorre, tuttavia, rimarcare da subito che il citato art. 12, co. 1-quater richiama esclusivamente i contratti di credito, disciplinati ai sensi del Titolo VI, Capo I-bis, del Tub.

In tal senso, inequivocabilmente, anche le disposizioni applicative emanate in materia. Segnatamente:

– la Circolare MEF – Dipartimento del Tesoro Direzione Valutario Antiriciclaggio e Antiusura, del 30 ottobre 2012[10];

– la Circolare MEF – Dipartimento del Tesoro, del 21 dicembre 2012[11].

Con quest’ultima, in particolare, si evidenzia che, con specifico riferimento, appunto, all’attività di intermediazione del credito, “risulta del tutto pacifico che l’esercizio dell’attività di ‘segnalazione’ è subordinato all’iscrizione nell’elenco tenuto dall’OAM” e che, inoltre, l’assenza di formale mandato di mediazione – da parte del privato che necessiti di un affidamento – non vale ad escludere che il rapporto contrattuale atipico che si instaura tra segnalatore e segnalato sia inquadrabile, inequivocabilmente, in termini di mediazione.

Entrambi i provvedimenti di cui sopra sono successivamente richiamati dalla Comunicazione OAM 1/2013, che fa propri gli orientamenti ministeriali, declinandoli in alcune fattispecie operative, limitatamente – si ribadisce – alla concessione di finanziamenti e servizi di pagamento, che caratterizza l’attività degli AAF e, per i soli finanziamenti, dei MC.

2.2 Servizi di investimento

Con riferimento, invece, ai servizi di investimento, disciplinati dal TUF, siamo, infatti, al di fuori del perimetro circoscritto dalle richiamate norme.

Secondo la citata Comunicazione OAM, un promotore finanziario[12] può svolgere attività di segnalazione, se iscritto nell’Elenco degli agenti in attività finanziaria e nel rispetto delle prescrizioni in materia: le due attività sono infatti compatibili, ex art. 17, comma 4-bis, del menzionato D.Lgs. n. 141/2010.

Tuttavia, la Consob (Comunicazione n. DIN/2049119 del 15 luglio 2002), ribadendo un orientamento già espresso in passato[13], ha ritenuto che lo svolgimento della suddetta attività “non risulta sottoposto a riserva e, quindi, non è operante l’obbligo di impiego di promotori finanziari”, e pertanto può essere svolta da persone non iscritte al relativo Albo[14].

La Commissione, in proposito, chiarisce infatti che “l’attività consistente nella mera segnalazione della denominazione e della sede di un intermediario autorizzato, nonché nella generica enunciazione dei pregi del medesimo, senza svolgimento di alcuna attività promozionale o contrattuale a favore e nell’interesse dell’intermediario relativamente ai servizi dallo stesso prestati, non rappresenta un’effettiva offerta di servizi di intermediazione mobiliare“.

Al contempo, peraltro, non si minimizzano comunque i rischi legati all’estrema labilità nella distinzione tra le due attività[15]: che, tuttavia, si vogliono opportunamente sterilizzare, richiamando gli intermediari allo stringente rispetto dell’obbligo di avvalersi – per la promozione e il collocamento presso il pubblico di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze – delle opportune cautele, concretamente idonee, per limitare l’attività di segnalazione di cui sopra.

3. Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si può dunque affermare che, nell’ambito dei servizi di investimento, l’attività in esame sia consentita a qualsiasi soggetto, anche non appartenente alle categorie professionali che, per il loro esercizio, richiedono l’iscrizione ad Albi o Elenchi[16]; sebbene con le limitazioni e nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Consob, testé sinteticamente richiamate, da ritenersi tuttora vigenti.

Alle medesime risultanze, da ultimo, è giunta una recente giurisprudenza (Trib. Biella, n. 21/2022), la quale ha, appunto, ritenuto che “la figura del segnalatore di pregi assume connotati diversi a seconda che l’attività prestata abbia ad oggetto servizi bancari… ovvero servizi di investimento”, in relazione ai quali, non essendo “lo svolgimento di detta attività…sottoposto a riserva, come invece accade con riferimento alla promozione e collocamento presso il pubblico di prodotti finanziari e servizi di investimento, è consentito a qualunque soggetto anche non iscritto in alcun albo”.

 

[*] Le opinioni espresse nel seguente lavoro non impegnano l’Istituto di appartenenza dell’autore.

[1] Nel caso di servizi di investimento, la separazione della suddetta fase dalla conclusione dell’operazione disinnesca, all’origine, il problema della compatibilità degli “inducements” con gli artt. 52 e 73 del Regolamento Intermediari, che vietano agli intermediari di versare compensi o commissioni a terzi: al fine di non interferire, anche potenzialmente, con il dovere di operare al meglio, nell’interesse dei clienti, “in conflitto con il dovere dell’impresa di agire in modo onesto, equo e professionale” (cfr. art. 52, comma 1, lett. c).

[2] Secondo taluni, sarebbe esclusa altresì la puntuale descrizione dei servizi offerti.

[3] Recante “attuazione della Direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonchè modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi”.

[4] Rubricato “Disposizioni di attuazione dell’articolo 128-quater e 128-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385”.

[5] Adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, Legge 23 agosto 1988, n. 400.

[6] Attività non fine a se stessa o avulsa da quella principale, quindi, bensì ad essa collaterale: che si colloca nell’ambito di un’altra attività imprenditoriale o professionale già svolta (ad es. mediazione immobiliare, come nel caso di clienti che necessitano di un mutuo).

[7] Ai sensi dell’art. 128-quater TUB, è agente in attività finanziaria il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal titolo V TUB, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, banche o Poste Italiane.

[8] È mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione – anche attraverso attività di consulenza – banche o intermediari finanziari previsti dal Titolo V del TUB con la potenziale clientela, per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (cfr. art. 128-sexies, comma 1, TUB).

[9] V., al riguardo, F. Civale, “La nuova disciplina del credito immobiliare ai consumatori”, in Diritto bancario.it, 4 Novembre 2016, il quale segnala che “rimangono comunque aperti, almeno, due aspetti. Quello della presenza e, quindi, dell’imputazione, di eventuali costi legati alle segnalazioni e, in tale ambito, l’aspetto fiscale in caso di un onere legato alla segnalazione stessa”.

[10] Prot. DT 85076.

[11] Prot. DT 100578.

[12] Ai sensi dell’art. 31 TUF, il promotore finanziario è la persona fisica che, in qualità di dipendente, agente o mandatario, esercita professionalmente l’offerta fuori sede di strumenti finanziari e di servizi di investimento, esclusivamente per conto di un unico intermediario finanziario (Banca, SIM, SGR). Con Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, art.1, comma 39, la suddetta denominazione cessa di esistere, sostituita con quella di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede.

[13] Cfr. Comunicazione n. DI/98069882 del 27 agosto 1998; ancora più risalenti, in materia, le Comunicazioni n. DAL/RM/96006186 del 25 giugno e n. 1996BOR/RM/94002407 del 15 marzo 1994.

[14] L’attuale Albo unico dei consulenti finanziari è tenuto dall’Organismo OCF, secondo le modalità previste dal Libro XI, Parte III del Regolamento Consob n. 20307/2018. Sono iscritti, in tre distinte sezioni, i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede; i consulenti finanziari autonomi; le società di consulenza finanziaria.

[15] V. Comunicazione n. DI/98069882 del 27 agosto 1998.

[16] In tal senso, A. Manfroi, “Il ricorso alla segnalazione di pregi da parte intermediari svizzeri”, in Diritto Bancario.it, 22 ottobre 2019.

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