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Attualità

La disciplina del conflitto di interessi nel nuovo Regolamento Banca d’Italia del 5 dicembre 2019

10 Febbraio 2020

Dino Donato Abate, Partner, Teresa Mattioli, Senior Associate, Atrigna & Partners

Di cosa si parla in questo articolo

Il presente scritto si pone l’obiettivo di analizzare la disciplina dei conflitti di interesse degli intermediari alla luce del nuovo Regolamento della Banca d’Italia del 5 dicembre 2019 e degli Orientamenti EBA del 2018 sulla governance[1] richiamati dal provvedimento stesso.

In data 5 dicembre 2019, infatti, la Banca d’Italia ha pubblicato il Regolamento di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del TUF, in esecuzione del pacchetto europeo MiFID II/MiFIR (Direttiva 2014/65/UE, Regolamento (UE) n. 600/2014 e relativi atti di esecuzione) (di seguito, il “Regolamento”) e con esso completando l’adeguamento del quadro normativo italiano al pacchetto MiFID II/MiFIR.

In via generale, il Regolamento disciplina gli obblighi degli intermediari che prestano servizi e attività di investimento e gestione collettiva del risparmio circa il governo societario e i requisiti generali di organizzazione, i sistemi di remunerazione e di incentivazione, la continuità dell’attività, l’organizzazione amministrativa e contabile, compresa l’istituzione delle funzioni di controllo, l’esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti e il deposito e sub-deposito dei beni della clientela.

Con riferimento alla disciplina dei conflitti di interesse, la Direttiva MiFID II, recepita in Italia con il D.lgs. n. 129/2017, conferma per gran parte la disciplina della Direttiva MiFID I e la necessità per gli intermediari di adottare presidi organizzativi e procedure finalizzati alla prevenzione, identificazione, gestione e comunicazione dei conflitti di interesse.

Il Regolamento prevede quindi, all’articolo 8, l’obbligo per gli intermediari di adottare politiche aziendali per la gestione dei conflitti di interesse, facendo riferimento agli Orientamenti in materia di governance interna emanati da e, in particolare, al Titolo IV, Punto 12 degli stessi.

Al riguardo, si evidenzia che la definizione di “intermediari”, di cui all’articolo 4 del citato Regolamento, comprende le SIM e, limitatamente alla prestazione di servizi e attività di investimento e di servizi accessori, le banche, gli intermediari finanziari, Bancoposta e gli agenti di cambio. Le disposizioni in commento, pertanto, non riguardano direttamente le SGR, rispetto alle quali lo stesso Regolamento, alla Parte 4, non opera su tale materia alcun rinvio agli Orientamenti EBA.

Con particolare riferimento alle SIM, l’articolo 8 del Regolamento innova per le ragioni che si diranno quindi rispetto al quadro previgente non nel prevedere l’adozione della politica di gestione dei conflitti di interesse – già prevista nel contesto MiFID I e, con MiFID II, richiesta ai sensi dell’articolo 34 del Regolamento Delegato (UE) 565/2017 – bensì nel richiamare l’applicazione di quanto disposto dai citati Orientamenti EBA.

Questi ultimi infatti, nel disciplinare la materia dei conflitti di interesse e della relativa politica, prevedono, tra l’altro, l’adozione di una procedura per le operazioni con parti correlate (Titolo IV, Punto 12, n. 113, lett. d) degli Orientamenti EBA) nonché un divieto di interlocking (Titolo IV, Punto 12, n. 113, lett. e) degli Orientamenti EBA), dettando, in entrambi i casi, una disciplina più stringente rispetto a quanto previsto, dall’ordinamento nazionale, per le SIM.

Per quanto riguarda la disciplina delle operazioni con parti correlate, il punto 113 lettera d) degli Orientamenti EBA, nel prevedere la definizione di procedure adeguate, dispone che “gli enti possono considerare, tra l’altro, di richiedere che le operazioni siano condotte in condizioni di libera concorrenza, di richiedere che tutte le procedure di controllo interno pertinenti siano integralmente applicate a tali operazioni, di richiedere il parere consultivo vincolante dei membri indipendenti dell’organo di amministrazione, di richiedere l’approvazione da parte degli azionisti della maggior parte delle operazioni pertinenti e di limitare l’esposizione a tali operazioni”.

Al riguardo, si evidenzia che per parti correlate si devono intendere quei soggetti, persone fisiche o giuridiche, che rivestano una particolare posizione di potere all’interno o nei confronti della società sulla base dell’esercizio di funzioni di direzione, amministrazione e controllo e anche in base al diritto di voto o del possesso di quote del capitale sociale o anche di particolari relazioni contrattuali in atto. Ebbene, tale disposizione pare estendere un obbligo di predisposizione di una specifica policy in materia di parti correlate anche per le SIM, oggi non soggette direttamente ad un obbligo nazionale in tal senso.

Sotto altro profilo, gli Orientamenti EBA assumono rilievo, sempre in materia di conflitto di interessi, con riguardo alla possibilità per il medesimo esponente aziendale di cumulare cariche presso intermediari in concorrenza.Si tratta di una disposizione che amplia l’ambito di applicazione rispetto a quanto previsto in materia di interlocking dalla disciplina nazionale[2]che, diversamente, pone note soglie di materialità per l’applicazione del divieto[3], sull’assunto che assumano rilevanza solo quelle sovrapposizioni di incarichi tra imprese di dimensioni potenzialmente in grado di incidere sulla tutela della concorrenza.

Pertanto, pur nel rispetto del principio di proporzionalità, secondo il quale le disposizioni in oggetto si applicano in maniera proporzionata alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell’attività svolta e alla tipologia e gamma dei servizi prestati (cfr. articolo 3, co. 3, del Regolamento[4]) – il richiamo agli Orientamenti EBA opera un ampiamento dell’ambito di applicazione del divieto di interlocking di potenziale impatto anche per le SIM, a prescindere dal superamento delle soglie previste dalla normativa italiana.

Infatti, la linea guida EBA n. 113 statuisce al riguardo che gli intermediari debbano “evitare che i membri dell’organo di amministrazione ricoprano incarichi amministrativi in enti concorrenti” e la norma, come detto, diversamente da quella nazionale, non introduce soglie al di sotto delle quali il divieto non trova applicazione.

In conclusione, con l’adozione del Regolamento e il recepimento del pacchetto MiFID II/MiFIR, risulta ampliato il novero degli intermediari soggetti all’obbligo di predisporre una procedura per le operazioni con parti correlate e alle nuove norme sopra menzionate in materia di divieto di cumulo di cariche dettate dall’EBA. Anche per le SGR dette previsioni, ancorché non direttamente applicabili, potranno assumere rilevanza se non altro quali best practice da prendere a riferimento.


[1] Orientamenti sulla governance interna della European Banking Authority del 21 marzo 2018 (EBA/GL/2017/11).

[2] Cfr. articolo 36 del d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214e modificato dalla Legge. n. 124/2017. Il divieto di assumere o esercitare cariche tra imprese o gruppi di imprese concorrenti si applica, nel contesto nazionale, quando almeno due delle imprese (o gruppi di imprese) in cui il soggetto detiene cariche presentano individualmente un fatturato totale superiore a Euro 30 milioni.

[3] Cfr. “Criteri per l’applicazione dell’art. 36 del D.l. “Salva Italia” emanati da Consob, Banca d’Italia e IVASS” come da ultimo modificati in data 21 dicembre 2018.

[4] Cfr. anche Orientamenti EBA, Titolo I.

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