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Attualità

La Corte di Cassazione si esprime sulla riattribuzione di beni al disponente di un trust

12 Aprile 2021

Giovanni Cristofaro, Socio, Massimo Antonini, Socio, Chiomenti

Di cosa si parla in questo articolo

Introduzione

Con sentenza n. 8719 del 30 marzo 2021, la Corte di cassazione ha sancito la neutralità fiscale dell’atto di riattribuzione dei beni al disponente di un trust, a seguito della cessazione dei relativi effetti.

Profili civilistici

Nel caso di specie, secondo quanto è dato desumere dal testo della sentenza, due trust interni, entrambi istituiti nel 2006 e regolati dalla Trust (Jersey) Law 1984, hanno avuto termine (con riattribuzione dei beni in trust al disponente) a seguito di rinuncia irrevocabile dei beneficiari alla loro posizione giuridica derivante dai trust medesimi.

La Corte ha proceduto all’inquadramento e alla qualificazione della fattispecie, anche al fine di determinare correttamente il trattamento fiscale della riattribuzione dei beni al disponente, escludendo sin da principio la cessazione del trust per c.d. risoluzione consensuale. La risoluzione, infatti, presupporrebbe la natura contrattuale del trust, che invece è inequivocabilmente un atto unilaterale.

Ad avviso della Corte la fattispecie non è qualificabile quale cessazione del trust per applicazione della c.d. regola di Saunders v. Vautier (contenuta nell’art. 43 della Trust (Jersey) Law 1984, legge regolatrice del trust). La regola infatti disciplina esclusivamente la facoltà dei beneficiari, esercitabile a determinate condizioni – di pretendere dal trustee la distribuzione del fondo in trust in anticipo rispetto al termine previsto nell’atto istitutivo di trust. Nel caso all’esame della Corte di cassazione, al contrario, i beneficiari avevano rinunciato alla propria posizione e i beni del trust sono stati ritrasferiti al disponente.

La Corte giunge quindi a ritenere applicabile al caso in esame la previsione di cui all’art. 10 della Trust (Jersey) Law 1984 che attribuisce ai beneficiari, qualora tutti nominalmente individuati e non invece parte di una categoria aperta, la facoltà di rinunciare per iscritto alla propria posizione giuridica. Con la conseguenza che, in tal caso, in assenza di diverse previsioni dell’atto istitutivo di trust, il programma delineato dal disponente nell’atto istitutivo di trust non è più realizzabile (mancandone i beneficiari) e quindi il trust diventa un “automatic resulting trust” in favore del disponente medesimo[1].

Pertanto, la riattribuzione dei beni in trust al disponente è conseguenza automatica e diretta della combinazione tra (i) la rinuncia dei beneficiari alla propria posizione e (ii) la sopravvenuta impossibilità di realizzare il programma negoziale proprio di quel dato trust, essendone venuti meno i beneficiari. Nel caso di specie tale impossibilità di realizzazione del programma negoziale è risulta poi formalizzata attraverso l’esercizio da parte del disponente, divenuto unico beneficiario del “resulting” trust, del potere di ottenere una cessazione anticipata del trust medesimo[2].

La sentenza della Corte di Cassazione si segnala positivamente peraltro per aver fatto diretta applicazione di normativa straniera in materia di trust, in linea con altre pronunce giurisprudenziali italiane[3].

Profili fiscali

Sul piano fiscale, la Corte di cassazione ha correttamente sancito la neutralità fiscale dell’atto di riattribuzione dei beni al disponente nella considerazione che “il verificarsi di una vicenda giuridica diretta a far terminare anticipatamente il trust, faccia venir meno la stessa fattispecie impositiva, perché, non essendovi (…) più nessuna potenzialità di arricchimento gratuito da parte di un soggetto terzo, non potrà manifestarsi la specifica capacità contributiva oggetto del tributo”.

Di conseguenza, il trasferimento al disponente dei beni non è soggetto né all’imposta sulle successioni e donazioni, né alle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale.

Altro importante principio espresso dalla Corte è che il presupposto dell’imposta sulle successioni e donazioni nasce con l’istituzione del vincolo di destinazione, ma si perfeziona e completa soltanto con le “attribuzioni beneficiarie”, divenendo quest’ultimo l’unico momento di applicazione dell’imposta.

Se pertanto la costituzione di un vincolo di destinazione rappresenta comunque un’utilità per il disponente e i beneficiari, tale utilità non è tuttavia indice di capacità contributiva, manifestandosi quest’ultima soltanto con l’effettivo arricchimento del beneficiario (se diverso dal disponente).

Aderendo a tale principio, si deve ritenere che anche nelle ipotesi in cui tra i diversi beneficiari di un trust vi sia anche il disponente, la quota di patrimonio che, sulla base dell’atto istitutivo, viene trasferita al beneficiario (disponente) non è comunque soggetta all’imposta sulle donazioni.

L’orientamento espresso dalla Corte di cassazione, oltre a confermare il recente (dal 2019) e ormai consolidato indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità, sembra essere (finalmente) avallato anche dall’Agenzia delle entrate[4].

Infatti, con la Risposta a interpello n. 106/E del 15 febbraio 2021, l’Agenzia delle entrate – chiamata a pronunciarsi su una vicenda di identità tra disponente e beneficiario e di asserita interposizione fittizia del trust – ha chiarito che l’assenza di un trasferimento intersoggettivo è ostativo all’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni, mancando un trasferimento di ricchezza. A supporto di tale conclusione l’Agenzia delle entrate ha espressamente richiamato la sentenza della Corte di cassazione n. 10256 del 29 maggio 2020, secondo la quale “solo l’attribuzione al beneficiario, che come detto deve essere diverso dal disponente può considerarsi, nel trust, il fatto suscettibile di manifestare il presupposto dell’imposta sul trasferimento di ricchezza”.

Questo apprezzabile cambio di orientamento da parte dell’Agenzia delle entrate dovrà poi essere accompagnato da indicazioni specifiche che possano porre rimedio alle tematiche di ordine transitorio, specialmente con riferimento ai trust che hanno già scontato l’imposta sulle successioni e donazioni in sede di apporto dei beni al trust.

In conclusione, tale sentenza, così come la recente interpretazione dell’Agenzia delle entrate, devono essere accolte con estremo favore in quanto pongono finalmente maggiore chiarezza sul regime delle imposte indirette nei trust[5].

Anche se resta ancora da risolvere, ma più a livello normativo che interpretativo, il tema dell’imposizione indiretta per i trust aventi scopi commerciali, quali i trust a tutela dei creditori.

 


[1] Dalla sentenza emerge che i disponenti, da un lato, avevano rinunciato alla posizione di beneficiari (nel cui novero erano inclusi) e, dall’altro, avevano ricevuto la riattribuzione dei beni quali disponenti del “resulting trust”.

[2] Il resulting trust può infatti “sorgere in Italia in applicazione di una regola appartenente al diritto (straniero) dei trust al quale sia stato sottoposto un trust operante in Italia”. M. LUPOI, Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti di origine e in Italia, Padova, 2019, pp.21-22.

[3] Cfr., ex multis, la sentenza del Tribunale di Ancona del 25 gennaio 2018 (in Trusts e attività fiduciarie, 2018, p. 288) nonché la sentenza del Tribunale di Milano del 20 ottobre 2002 (in Trustse attività Fiduciarie, 2003, pag. 265).

[4] Cfr., ex multis, sent. n. 3986 del 16 febbraio 2021; sent. n. 224 del 12 gennaio 2021; ord. n. 13 del 4 gennaio 2021; ord. n. 27995 del 7 dicembre 2020; ord. nn. 22176, 22177 e 22182 del 14 ottobre 2020, nonché le sent. n. 19167 del 17 luglio 2019 e n. 16699 del 21 giugno 2019 citate nella sentenza in commento.

[5] Cfr. in senso analogo A. Contrino, “I trust c.d. “di ritorno” in senso stretto (blind trust, resulting trust e simili) e in senso lato (trust interposti e simili) al cospetto del tributo successorio: la prassi amministrativa e la recentissima giurisprudenza di legittimità convincono solo a metà”, in Rivista telematica di Diritto Tributario, 2 aprile 2021.

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