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Giurisprudenza

La Corte d’Appello di Venezia sui derivati IRS

22 Febbraio 2021

Alberto Mager

Corte d’Appello di Venezia, 13 ottobre 2020, n. 2681 – Pres. Taglialatela, Rel. Bressan

Di cosa si parla in questo articolo

Pronunciandosi su un contratto derivato IRS che prevedeva che la determinazione del mark to market (MtM) fosse effettuata periodicamente sulla base dei modelli matematici “utilizzati comunemente” dagli operatori professionali del settore, e che non pare indicasse il MtM “iniziale” né – ma non è così chiaro dal testo della pronuncia – i c.d. scenari probabilistici, la Corte d’Appello di Venezia ritiene sussistenti gli “elementi essenziali” del derivato e ne afferma la validità. La Corte respinge inoltre le censure circa la violazione dei doveri informativi a carico dell’intermediario. Ad una prima lettura, la pronuncia non sembra confrontarsi con i principi di diritto sanciti in tema di contratti derivati dalla nota Cassazione SS.UU. 12 maggio 2020, n. 8770 – Est. Genovese (che non viene menzionata).

Afferma inoltre la Corte veneta che l’MtM di un derivato IRS, inteso quale “valore di mercato” del prodotto, “è scomponibile … in due componenti: quella relativa alla remunerazione della Banca e quella relativa al rischio di mercato. Nell’ambito della prima componente è compreso il rischio che il Cliente non paghi i flussi negativi”. Se normalmente l’intermediario neutralizza il secondo rischio stipulando ulteriori derivati con altri operatori finanziari, il primo sarebbe sostanzialmente ineliminabile. Di conseguenza ritiene la Corte che il MtM (iniziale) “non potrà mai essere pari a zero”: nel senso che l’IRS sarebbe sempre nella prassi caratterizzato da un disequilibrio di partenza a favore dell’intermediario, che premia il rischio “finanziario” che quest’ultimo assume (: di insolvenza della controparte).

 

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