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Giurisprudenza

La cessione del credito IVA non va notificata anche all’agente della riscossione

28 Giugno 2021

Cassazione Civile, Sez. V, 15 giugno 2021, n. 16817 – Pres. Manzon, Rel. Catalozzi

Con la pronuncia in oggetto, la Corte di Cassazione si è pronunciata in ordine ai requisiti di opponibilità di una cessione di credito IVA.

In particolare, la Cassazione afferma il principio secondo cui il credito IVA può essere ceduto e la sua opponibilità all’Amministrazione finanziaria richiede che la cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che sia alla stessa notificata nelle forme di legge.

Per contro deve ritenersi esclusa, ai fini dell’opponibilità all’Amministrazione finanziaria, la sussistenza di un obbligo o onere di notifica della cessione anche all’agente della riscossione.

 

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