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Attualità

La cessione del credito ipotecario durante l’esecuzione forzata va annotata?

7 Luglio 2021

Angelo Chianale, Professore Ordinario di Diritto Civile all’Università di Torino, Notaio in Torino

Di cosa si parla in questo articolo

1. Il caso deciso da Cass. 26 febbraio 2021, n. 5508

Nel corso di un procedimento esecutivo per espropriazione immobiliare il creditore ipotecario cede il credito assistito dalla garanzia reale – si deduce dalla sommaria ricostruzione dei fatti offerta dalla sentenza – soltanto dopo la vendita giudiziale e la trascrizione del decreto di trasferimento. Il cessionario non cura l’annotazione della cessione a margine dell’iscrizione, come dispone l’art. 2843 c.c. Il giudice dell’esecuzione di conseguenza non riconosce la prelazione ipotecaria al cessionario proprio a causa della mancata annotazione. Il tribunale, giudicando sull’opposizione del cessionario alla distribuzione del ricavato della vendita, conferma la soluzione del giudice dell’esecuzione e la degradazione a chirografario del credito del cessionario.

2. La sentenza di Cassazione

La Corte di cassazione invece capovolge la sentenza di merito.

I giudici confermano e seguono la soluzione di una precedente decisione (Cass., 26 marzo 2015, n. 6082[1]), per la quale in un caso di pagamento del credito ipotecario da parte di un terzo soggetto con conseguente surrogazione nel credito stesso, il terzo surrogatosi, che spieghi intervento nel processo esecutivo dopo la vendita del bene e l’emissione del decreto di trasferimento, partecipa alla distribuzione della somma ricavata con la prelazione spettante all’originario creditore ipotecario senza necessità di annotazione dell’avvenuta surrogazione ai sensi dell’art. 2843 c.c.In quella sentenza si argomenta che per effetto della vendita forzata la garanzia reale si trasferisce sul prezzo e la surrogazione è, di per sé sola, sufficiente a trasferire il diritto di essere soddisfatto con preferenza su tale prezzo.

La sentenza qui in esame estende la regola anche alla cessione volontaria del creditoipotecario indipendentemente dalla data della cessione: il cessionario, che abbia comunicato al giudice dell’esecuzione e alle parti del processo l’avvenuta cessione, partecipa alla distribuzione della somma ricavata con la prelazione spettante al creditore cedente senza necessità dell’annotazione prevista dall’art. 2843 c.c. Ciò vale anche se la cessione del credito ipotecario viene fatta dopo la vendita del bene e dopo la trascrizione del decreto di trasferimento[2].

3. Le motivazioni

La ragione essenziale addotta dalla Cassazione è l’effetto di semplice pubblicità notizia prodotto dall’annotazione a margine dell’iscrizione ipotecaria prevista dall’art. 2843 c.c. Viene intanto deciso che tale formalità non incide sul trasferimento del credito ipotecario[3]. Inoltre la sua efficacia costitutiva viene limitata soltanto all’esercizio di alcuni poteri di escussione direttamente correlati all’ipoteca: al contrario ai fini della distribuzione del ricavato durante l’esecuzione forzata l’annotazione non ha funzione costitutiva, bensì di mera pubblicità notizia[4]. Cioè la cessione del credito ipotecario anche se non annotata vincola il giudice dell’esecuzione in sede di riparto.

Dal punto di vista sostanziale infatti la modificazione del soggetto titolare della prelazione ipotecaria sino al riparto del ricavato non incide negativamente sulla posizione dei creditori concorrenti. Questi ultimi sono comunque posposti alle iscrizioni eseguite prima del pignoramento a sensi dell’art. 2916 c.c.: pertanto l’elemento rilevante per risolvere il conflitto con i creditori procedenti nell’esecuzione forzata è l’anteriorità della data dell’iscrizione ipotecaria, non quella dell’eventuale annotazione marginale per subentro nel credito ipotecario da parte di altro soggetto.

Occorre peraltro ricordare che l’iscrizione ipotecaria deve conservare efficacia fino all’emissione del decreto di trasferimento all’aggiudicatario da parte del giudice dell’esecuzione[5]. Invece, in sede concorsuale, si è deciso che l’iscrizione deve restare efficace sino alla data della domanda di ammissione allo stato passivo, sia tempestiva sia tardiva, che cristallizza con effetto permanente l’efficacia dell’iscrizione ipotecaria, senza necessità di permanere sino all’approvazione del piano di riparto. Infatti l’approvazione dello stato passivo, se non impugnato, possiede intrinseca efficacia di giudicato, non ammette il riesame del credito in alcuno dei suoi aspetti, preclude ogni questione relativa all’esistenza del credito e alla sua prelazione e non può essere modificato dal giudice delegato in sede di finale distribuzione mediante degradazione a chirografo del credito già ammesso in via ipotecaria[6].

Un ulteriore argomento a sostegno della soluzione data dalla sentenza in esame si rinviene nell’effetto purgativo della vendita coattiva. La cancellazione delle ipoteche iscritte sul bene, eseguita in base all’ordine contenuto nel decreto di trasferimento, rende impossibile l’annotazione marginale prevista dall’art. 2843 c.c. per la cessione (e per le altre vicende del credito) quando esse viene pattuita dopo il trasferimento coattivo. Rifiutare la prelazione ipotecaria al cessionario in tale caso implica rendere incedibile il credito ipotecario, con una limitazione non prevista dalla legge. Tale effetto purgativo del decreto traslativo secondo la Corte “non può ostare alla collocazione in prelazione del credito la cui cessione sia stata idoneamente palesata al giudice dell’esecuzione in tempo utile alla sua valutazione distributiva, e pertanto anche ai creditori concorrenti e all’esecutato”.

 


[1] Che aveva quali precedenti Cass. 10 agosto 2007, n. 17644, e Cass. 6 marzo 2008, n. 6013.

[2] La sentenza richiama nello stesso senso della precedente Cass. 6082/2015 anche la sentenza Cass., 30 agosto 2018, n. 21395: si tratta però di un riferimento errato perché questa sentenza nulla ha a che vedere con il problema in esame (essa giudica che la vendita di un immobile costituito in fondo patrimoniale determina la cessazione del vincolo, con la conseguenza che è opponibile all’acquirente l’ipoteca iscritta dal creditore dopo la vendita del bene ma prima della sua trascrizione nei registri immobiliari).

[3] La Corte rifiuta così la tesi di parte della dottrina per la quale l’annotazione riveste addirittura natura costitutiva per la trasmissione del vincolo ipotecario, come sostenuto daFragali, Ipoteca (diritto privato), in Enc. Dir., XXII, Milano, 1972, 823 s., e da Ravazzoni, Le ipoteche, in Tratt. dir. civ. e comm. Cicu-Messineo, dir. daSchlesinger, Milano, 2006, 422 s.

[4] In dottrina in tale senso sia consentito rinviare a CHIANALE, L’ipoteca, 4° ed., già in Tratt. dir. civ., dir. da Sacco, Assago, 2020, 123 ss.

[5] In tal senso Cass. 14 maggio 2012, n. 7498, argomentando dall’art. 586 c.p.c. che prevede l’ordine di cancellazione in sede di decreto di trasferimento e dall’art. 2878, n. 7, c.c. che prevede l’estinzione dell’ipoteca con l’emissione di tale decreto; soluzione poi approvata da Cass. 19 dicembre 2014, n. 26926.

[6] In tal senso decidono Cass. 1° aprile 2011, n. 7570, e Cass. 6 agosto 2015, n. 16553. Comunque la scadenza del periodo ventennale di efficacia dell’iscrizione ipotecaria durante il processo esecutivo, in assenza di rinnovazione, non provoca la nullità del precetto, né del pignoramento, ma ha l’unica conseguenza di privare il creditore procedente della prelazione ipotecaria: così decide Cass. 5 febbraio 2014, n. 2610, in Foro it., 2014, 1, 784.

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