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IVA

L’Avvocato UE sul rimborso dell’IVA indebitamente versata

30 Gennaio 2018
Di cosa si parla in questo articolo

L’Avvocato generale della Corte UE, Nils Wahl, ha presentato oggi le proprie conclusioni sul procedimento relativo alle Cause riunite C‑660/16 e C‑661/16 con cui è stato chiesto alla Corte di chiarire in quali circostanze una cessione futura di beni o una prestazione futura di servizi debba essere considerata, ai fini della disciplina relativa all’imposta sul valore aggiunto, sufficientemente certa per consentire la detrazione dell’IVA pagata dal destinatario sull’acconto, sebbene la cessione non abbia più luogo a causa di una frode perpetrata dal fornitore. Il giudice del rinvio chiede altresì alla Corte di chiarire le conseguenze giuridiche che ne derivano in termini di rettifiche della detrazione e di rimborsi da parte dell’amministrazione tributaria.

Queste le conclusioni dell’Avvocato generale:

  • L’articolo 65 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che il diritto alla detrazione non può essere negato a un soggetto passivo che ha versato un acconto per beni o servizi che non sono più stati ceduti o prestati se questi non conosceva, e non avrebbe potuto conoscere, l’intenzione del fornitore di non onorare il contratto di cessione di beni o prestazione di servizi. La mera mancanza di indicazione della data di consegna nel contratto non rende incerto l’adempimento dello stesso ai fini della suddetta disposizione.
  • Gli articoli da 184 a 186 della direttiva 2006/112 non ostano a una normativa nazionale che, in circostanze quali quelle di cui ai procedimenti principali, richiede una rettifica delle detrazioni e subordina detta rettifica al rimborso dell’acconto versato.
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