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Giurisprudenza

Ius poenitendi ex art. 30, comma 6, D.Lgs. 58/98 (TUF): la questione rimessa alle Sezioni Unite

23 Giugno 2012

Cassazione civile, Sez. I, 21 giugno 2012, n. 10376

Con ordinanza n. 10376 del 21 giugno 2012 la prima Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la questione circa la corretta definizione dell’ambito applicativo del regime dello ius poenitendi di cui all’art. 30, comma 6, D.Lgs. 58/98 (TUF).

Come noto tale norma prevede che “l’efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell’investitore. Entro detto termine l’investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato […]”, con l’effetto, sancito dal comma 7 della medesima disposizione, che “l’omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari comporta la nullità dei relativi contratti, che può essere fatta valere solo dal cliente”.

Il dibattito, formatosi sia in sede giurisprudenziale che dottrinale, ha avuto ad oggetto la corretta definizione della nozione di “collocamento”: da intendersi, secondo un orientamento estensivo, in senso atecnico, sì da ricomprendere il servizio di negoziazione; da limitarsi alla definizione tipizzata nello stesso Testo Unico della Finanza, secondo un orientamento restrittivo.

Recentemente la Cassazione si era pronunciata a favore dell’indirizzo restrittivo (Cassazione Civile, Sez. I, 14 febbraio 2012, n. 2065); tale sentenza era stata però di poco preceduta da un’altra (Cassazione Civile, Sez. I, 03 febbraio 2012, n. 1584), la quale aveva ritenuto applicabile il regime del diritto di recesso ex art. 30 TUF rispetto al piano finanziario 4you.

Stante quindi la “riscontrata divaricazione delle posizioni assunte dalla dottrina e dalla giurisprudenza, sia in sede di merito che di legittimità, correlata alla centralità dello ius poenitendi nel sistema giuridico di protezione del consumatore”, la decisione di rimettere la questione al giudizio delle Sezioni Unite.


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