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Giurisprudenza

Irrevocabilità dell’opzione rivalutativa ex art. 5 della Legge 448/2001

5 Marzo 2021

Maria Cristina Latino, Avvocato presso EY

Cassazione Civile, Sez. V, 01 dicembre 2020, n. 27387 – Pres. Sorrentino, Rel. Fraulini

Una volta compiuta la scelta per l’opzione rivalutativa, ex art. 5 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, la stessa è irretrattabile dal momento in cui il contribuente proceda a versare l’imposta sostitutiva in un’unica soluzione o nella misura della prima rata.

Infatti, trattandosi di una previsione fiscale di natura agevolativa, una volta compiuta la scelta, risulta assolutamente infondata la pretesa di inquadrare tale opzione nella categoria civilistica dell’indebito oggettivo.

Questo il principio affermato dall’ordinanza in commento.

Nel caso di specie, un contribuente aveva agito in giudizio avverso il silenzio rifiuto dell’Amministrazione finanziaria formatosi sull’istanza con cui aveva chiesto la restituzione di quanto erroneamente versato a titolo di imposta sostitutiva, conseguente ad una rivalutazione del valore del carico fiscale di alcune partecipazioni societarie.

Dopo il rigetto del ricorso da parte della Commissione Tributaria Provinciale, la Commissione Tributaria Regionale, confermando la pronuncia di primo grado, rilevava che l’opzione del contribuente di avvalersi della rivalutazione automatica del valore della partecipazione posseduta, una volta esercitata con il versamento dell’intera imposta o della prima rata, è irrevocabile, in mancanza di una disposizione normativa che consenta la revoca, ed in assenza di alcun riscontro circa un eventuale errore compiuto dal perito di parte nella determinazione del valore della partecipazione.

Per quanto di interesse, Il contribuente ricorreva per la cassazione della pronuncia di appello affidandosi a molteplici motivi, lamentando, principalmente, come la CTR:

  • avesse erroneamente ritenuto che il pagamento dell’imposta sostitutiva determinasse il perfezionarsi della rivalutazione, desumendo tale circostanza, peraltro, da un provvedimento di prassi dell’Amministrazione finanziaria;
  • non avesse adeguatamente soppesato l’avvenuta presentazione dell’istanza di rimborso prima della scadenza del termine per il versamento dell’imposta sostitutiva, atteso che tale circostanza avrebbe impedito il perfezionarsi della rivalutazione;
  • pur avendo in sostanza ritenuto l’opzione revocabile, potendo integrarsi nel caso di specie una ipotesi di indebito oggettivo, abbia concluso che il ricorrente avrebbe dovuto provare la riconoscibilità ed essenzialità dell’errore.

A parere della Suprema Corte il ricorso principale va respinto, in ragione, anzitutto, come rilevato da altre pronunce (Cfr. Cass. 21049/2018), del fatto che, relativamente all’ imposta sostitutiva ex art. 5 della Legge 448/2001, la scelta del contribuente di optare per la rideterminazione del valore delle partecipazioni, che si traduce nel versamento anche solo della prima rata del dovuto, costituisce atto unilaterale dichiarativo di volontà, e giunge a conoscenza dell’Amministrazione finanziaria attraverso il pagamento: pertanto, richiamando i principi generali di cui agli artt. 1324 c.c. e 1334 e ss. c.c., non può poi essere revocato per scelta unilaterale del contribuente, dovendosi ritenere integrati sia il momento generativo dell’imposizione, sia il procedimento di rivalutazione(Cfr. Cass 3410/2015).

Ne consegue che, ove il contribuente non tenga conto del valore rivalutato, non ha comunque diritto al rimborso dell’imposta versata ed è tenuto, nell’ipotesi di pagamento rateale, ad effettuare i versamenti delle rate successive, pena, in caso di omissione, l’iscrizione a ruolo ai sensi del D.P.R. 602/1973.

Fermo il rigetto integrale dei motivi proposti dal ricorrente, la Corte rileva comunque come parzialmente erroneo lo sviluppo argomentativo della CTR, pur risultando corretto l’approdo finale: non avrebbe dovuto, il giudice d’appello, per le ragioni in diritto anzi enunciate, prospettare la possibilità di revoca dell’opzione, né ricondurla alla categoria civilistica dell’indebito oggettivo.

Trattandosi, infatti, di una previsione fiscale di natura agevolativa, una volta esercitata la scelta, essa è irretrattabile.

 

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