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Giurisprudenza

L’irretroattività delle norme tributarie, anche in materia di credito d’imposta, è derogabile in presenza di ragioni adeguate

10 Settembre 2019

Avv. Stefano Capponi

Cassazione Civile, Sez. V, 17 luglio 2018, n. 18982 – Pres. Crucitti, Rel. Bernazzani

In detta ordinanza la Cassazione ribadisce un principio già ripreso dalla Corte Costituzionale, secondo cui il valore del legittimo affidamento nella certezza delle situazioni giuridiche non esclude che il legislatore possa assumere disposizioni che modifichino in senso sfavorevole agli interessati la disciplina di rapporti giuridici “anche se l’oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti”, ma esige che ciò avvenga in virtù di “principi, diritti e beni di rilievo costituzionale” e alla condizione che tali disposizioni siano rispettose “del principio di ragionevolezza…inteso, anche, come proporzionalità” (Corte Cost., sentenza n. 149/2017). Questi principi sono validi anche in materia tributaria, e, segnatamente, in relazione alla legislazione di cui al d.l. n. 185 del 2008, modificativa della previa disciplina del 2006, che ha previsto ex novo un tetto massimo di stanziamento ed una procedura di ammissione al beneficio fiscale del credito di imposta per le attività di ricerca, anche precedenti al 2008, basata sul criterio cronologico di ricezione telematica delle domande dei contribuenti. La stessa giurisprudenza UE ha a più riprese stabilito che è ragionevolmente prevedibile che le norme in vigore vengano continuamente adeguate alle variazioni della congiuntura economica (Corte Giust., C-149/96).

Inoltre, afferma la Cassazione, la regola generale dell’irretroattività delle disposizioni tributarie di cui allo Statuto dei Contribuenti può essere legittimamente derogata da altra specifica ed espressa norma di pari rango, senza che ciò comporti alcun vulnus ai principi costituzionali, in quanto lo Statuto, di per sé, non funge direttamente da parametro di costituzionalità.


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