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Giurisprudenza

Responsabilità della banca per irregolarità nel rapporto con i clienti da parte dei dipendenti

14 Giugno 2011

Cassazione Civile, sez. II, 16 maggio 2011, n. 10748

Soggiacciono a sanzioni amministrative per irregolarità nel rapporto con i clienti le banche i cui dipendenti: forniscano alla clientela, in sede di negoziazione di titoli, valorizzazioni da loro elaborate manualmente su carta intestata della Banca e non in linea, con le quotazioni di mercato, senza avvalersi dei dati risultanti dal sistema informatico della banca e senza rappresentare il rischio relativo alle operazioni aperte; non provvedano, in occasione della vendita di opzioni put, alle prescritte marginazioni a garanzia dei clienti; dispongano la vendita di titoli appartenenti a clienti con accredito su conti non riconducibili al titolare del deposito conto titoli e trasferiscano ingiustificatamente titoli tra depositi intestati a conti diversi; diano corso, senza attività istruttoria e verifica documentale, a tali ordini (nel caso di specie, la Suprema Corte, confermando la motivazione espressa dalla Corte di appello, ha riconosciuto: a) che le valorizzazioni così operate costituivano violazione degli obblighi concernenti in rapporto con la clientela, in quanto esse "rappresentavano ai clienti, senza lasciare tracce informatiche negli archivi della banca, consistenze patrimoniali non in linea con le quotazioni di mercato”; b) che, in particolare, le obbligazioni "zero coupon" a lunga scadenza venivano valorizzate al valore nominale, nonostante che il prezzo di realizzo fosse notevolmente inferiore, e che il rischio relativo alle operazioni aperte non veniva adeguatamente evidenziato; c) che, con riguardo alla mancata marginazione, necessaria in caso di negoziazione di opzioni al fine di costituire un margine di garanzia alla operazione, tale comportamento integrava una violazione del generale dovere di diligenza prescritto dall’art. 21 d.lgs. n. 58 del 1998, atteso che essa non consentiva di rilevare il rischio di tali operazioni aperte).

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