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Attualità

Iperammortamento 2026: efficacia dell’incentivo e limiti della nuova disciplina

21 Luglio 2026

Sabrina Lombardo, Counsel, Pirola Pennuto Zei & Associati

Di cosa si parla in questo articolo

Il contributo analizza la nuova misura dell’Iperammortamento introdotto dalla legge di bilancio 2026 fornendo alcuni spunti sulla reale efficacia di tale nuova misura agevolante, nonché su quelle norme che rischiano di limitarne l’applicabilità ad operazioni di maggiore dimensione e rilevanza strategica.


La legge di bilancio 2026 ha segnato il ritorno al modello dell’iperammortamento, reintroducendo un’agevolazione centrata sulla maggiorazione del costo fiscalmente ammortizzabile. In tal modo, il legislatore ha abbandonato l’impostazione che, nel quinquennio precedente, aveva attribuito centralità al credito d’imposta quale principale strumento di sostegno agli investimenti in beni strumentali nuovi.

In particolare, l’art. 1, comma 427, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 prevede che, ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, il costo di acquisizione sia maggiorato, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, nelle seguenti misure:

  • 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 100% per gli investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
  • 50% per gli investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.

Tale disposizione si applica agli investimenti di cui al comma 429 effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 e opera non come credito d’imposta, ma come maggiorazione extracontabile del costo fiscalmente rilevante, destinata a riflettersi nel tempo sulla deducibilità degli ammortamenti e dei canoni di leasing[1].

A tale disciplina si è sovrapposto l’art. 7 del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, che ha soppresso, nel comma 427 della legge n. 199/2025, le parole «in beni prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo».

In sostanza è venuto meno il requisito circa il luogo di produzione dei beni e cioè che gli stessi dovessero essere prodotti nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo (SEE). La stessa disposizione precisa, inoltre, che la modifica si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026.

Questa è, allo stato delle fonti disponibili, la più significativa novità del “nuovo iperammortamento”: il legislatore del 2026 ha, infatti, allargato la platea dei beni agevolabili, almeno con riferimento al profilo geografico della produzione[2].

Il nuovo istituto 2026 si colloca in evidente continuità con il precedente iperammortamento introdotto dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232. Allora il legislatore aveva previsto che “per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell’elenco di cui all’allegato A annesso alla presente legge, il costo di acquisizione è maggiorato del 150 per cento”.

Sul punto era intervenuta anche l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 4 del 30 marzo 2017 per chiarire che l’iperammortamento spettava ai soli titolari di reddito d’impresa e operava ai soli fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

Successivamente, la disciplina originaria era stata prorogata e rimodulata, fino a essere sostituita, a partire dalla legge di bilancio 2020, da un credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi. Le fonti di prassi ricordano infatti espressamente che la legge n. 160/2019 ha ridefinito il sistema degli incentivi “in luogo della maggiorazione del costo fiscalmente ammortizzabile”.

Il dato più rilevante è quindi questo: dal 2020 il sistema era stato spostato sul credito d’imposta; dal 2026 il legislatore torna invece, almeno per questa nuova misura, alla tecnica della maggiorazione del costo.

Sulla base delle fonti disponibili, i tratti giuridici essenziali del nuovo iperammortamento 2026 sono i seguenti:

  • è una misura che opera ai fini delle imposte sui redditi
  • riguarda i soggetti titolari di reddito d’impresa
  • presuppone investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato
  • produce effetti solo sulla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria
  • si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028
  • dopo il decreto-legge n. 38/2026, non richiede più che i beni siano prodotti nell’UE o nello SEE.

Alla luce di quanto precede, il nuovo iperammortamento previsto per il 2026 si configura come una sostanziale reintroduzione del meccanismo di maggiorazione fiscale che caratterizzava il precedente Piano Industria 4.0, seppur nell’ambito di un quadro normativo profondamente rinnovato.

La disciplina attualmente vigente si fonda, infatti, su un sistema di maggiorazioni articolato per scaglioni, di entità particolarmente significativa, applicabile agli investimenti realizzati a partire dal 2026. A ciò si aggiunge la recente modifica normativa che ha eliminato il vincolo relativo al luogo di produzione dei beni, estendendo così la platea degli investimenti potenzialmente agevolabili.

Anche per quanto riguarda i requisiti soggettivi il nuovo iperammortamento 2026 è del tutto in continuità con il precedente; l’agevolazione interessa i titolari di reddito d’impresa ma con alcune limitazioni che sono da individuarsi nella modalità di determinazione del reddito imponibile di alcune categorie di contribuenti (si pensi ai soggetti che hanno adottato il regime forfettario ovvero alle imprese agricole che determinano il reddito su base catastale).

Con riferimento alle aliquote, il nuovo regime introduce un sistema di agevolazione articolato per scaglioni di investimento, superando il precedente meccanismo basato su un’unica aliquota applicabile all’intero importo agevolabile. In particolare, per la fascia di investimenti compresa tra 10 e 20 milioni di euro, la maggiorazione riconosciuta corrisponde a un incremento del 50% rispetto all’aliquota base, valore sensibilmente inferiore al beneficio implicito del previgente regime a maggiorazione fissa, pari al 150%. Ne consegue un andamento non lineare del vantaggio fiscale: per investimenti fino a circa 2,5 milioni di euro, il nuovo sistema garantisce un livello di convenienza sostanzialmente analogo, se non in alcuni casi superiore, rispetto al precedente. Oltre tale soglia, invece, il beneficio marginale tende a ridursi progressivamente, in ragione dell’applicazione di aliquote decrescenti alle fasce di investimento più elevate rispetto al previgente meccanismo uniforme.

Si consideri inoltre che il credito d’imposta era utilizzabile in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni o dell’avvenuta interconnessione (e in tre anni, salvo casi particolari). Il beneficio dell’iperammortamento 2026 sarà, invece, distribuito nell’arco dei periodi d’imposta nei quali avviene la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing.

A penalizzare ulteriormente le grandi imprese non è soltanto la riduzione delle aliquote effettive, ma anche il radicale intervento circa le regole temporali di accesso al beneficio. Il regime previgente — così come la disciplina del credito d’imposta per i beni 4.0 di cui alla legge di bilancio 2021 — prevedeva, infatti, uno strumento di prenotazione anticipata; l’impresa che, entro la data limite, avesse fatto accettare dal fornitore l’ordine di acquisto e versato un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione, poteva garantirsi l’accesso all’agevolazione anche se la consegna effettiva del bene fosse avvenuta entro un termine successivo (di regola sei mesi dall’anno di chiusura del periodo agevolato). Questo meccanismo assolveva a una funzione essenziale in particolare tutelare l’impresa dai rischi di filiera, consentendole di pianificare investimenti su beni a lungo ciclo produttivo — macchinari complessi, impianti industriali, linee di produzione — senza esporre il diritto all’agevolazione agli imprevisti logistici o alle incertezze dei tempi di consegna.

Ed ancora un ulteriore profilo critico del nuovo regime riguarda l’introduzione di un limite massimo agli investimenti agevolabili. La disciplina prevede infatti che la maggiorazione si applichi solo fino a €20 milioni complessivi e non operi sulla parte eccedente tale soglia. Si tratta di una scelta che incide in modo diretto sui programmi industriali di maggiore dimensione, proprio quelli che richiedono più capitale, tempi più lunghi e maggiore intensità tecnologica.

L’effetto pratico è evidente: oltre i €20 milioni, l’investimento continua a gravare integralmente sull’impresa senza alcun beneficio aggiuntivo. In questo modo, il nuovo impianto perde neutralità rispetto alla scala del progetto e finisce per escludere, di fatto, i grandi piani di sviluppo dal perimetro pieno dell’incentivo. La conseguenza è che l’agevolazione diventa progressivamente meno efficace proprio nei casi in cui sarebbe maggiormente necessaria per sostenere operazioni di espansione, riconversione o insediamento produttivo di ampia portata.

In tale contesto, già caratterizzato da un significativo irrigidimento della disciplina, si colloca l’evoluzione normativa intervenuta nei primi mesi del 2026. Come già evidenziato, il D.L. n. 38/2026 ha eliminato, con efficacia retroattiva a decorrere dal 1° gennaio 2026, un requisito particolarmente restrittivo che subordinava l’accesso al credito d’imposta e aveva suscitato diffuse criticità interpretative. Sebbene l’intervento abbia ripristinato, sul piano formale, il perimetro originariamente auspicato dell’agevolazione, il periodo intercorrente tra l’entrata in vigore della disciplina e la pubblicazione del decreto-legge ha generato un rilevante clima di incertezza. In tale arco temporale, infatti, numerose imprese hanno rinviato o sospeso le decisioni di investimento, nell’impossibilità di valutare con sufficiente certezza la spettanza del beneficio fiscale. Ne deriva che, pur avendo il legislatore rimosso retroattivamente il vincolo, gli effetti economici prodotti dall’incertezza regolatoria risultano ormai difficilmente reversibili, avendo inciso concretamente sui processi di programmazione degli investimenti.

La combinazione di tali elementi – la riduzione dell’intensità dell’agevolazione per gli investimenti eccedenti i 2,5 milioni di euro, il limite massimo di 20 milioni di euro agli investimenti agevolabili, la fruizione del beneficio secondo un meccanismo pluriennale anziché immediato, l’eliminazione della disciplina della prenotazione e le modifiche normative intervenute nel corso del 2026 – delinea un quadro che, nonostante la finalità di incentivare gli investimenti, rischia di ridurre l’attrattività del regime proprio per le operazioni di maggiore dimensione e rilevanza strategica.

Infine, la norma con contempla alcuna semplificazione in funzione del valore dell’investimento, si segnala, infatti, che per quanto riguarda gli adempimenti documentali, la nuova disciplina richiede la predisposizione di una perizia tecnica asseverata, nonché di una certificazione contabile. Il possesso di tale documentazione deve essere attestato in sede di trasmissione della comunicazione di completamento dell’investimento, costituendo un presupposto necessario per la fruizione dell’agevolazione. Si tratta dunque di adempimenti imprescindibili per tutti gli investimenti agevolati indipendentemente dal loro ammontare.

In tale prospettiva, la stabilità e la prevedibilità del quadro normativo assumono un rilievo essenziale nelle scelte di investimento delle imprese, soprattutto quando queste implicano programmi pluriennali e consistenti impieghi di capitale. La successione di interventi legislativi e le modifiche apportate in corso d’opera, ancorché talvolta accompagnate da efficacia retroattiva, accrescono il rischio regolatorio cui sono esposti gli operatori economici. Tale fattore di incertezza incide negativamente sulla programmazione degli investimenti, attenuando l’efficacia degli incentivi fiscali e compromettendo, almeno in parte, la funzione di stimolo che essi sono chiamati a svolgere.

 

[1] L’agevolazione dell’iper-ammortamento si fonda sulla maggiorazione del costo di acquisizione del bene (o della quota capitale dei canoni di leasing). Le soluzioni fruite in modalità cloud computing o abbonamento ricorrente (SaaS) sono configurate come prestazioni di servizi e non come acquisizione di beni immateriali strumentali. I canoni relativi a Software in modalità as-a-Service (SaaS), essendo costi d’esercizio per l’utilizzo di un servizio, non sono suscettibili di ammortamento ai sensi del TUIR e, pertanto, non possono beneficiare della maggiorazione. Restano agevolabili le licenze d’uso acquisite a tempo indeterminato o tramite contratti che prevedano un costo di acquisizione certo e capitalizzabile in bilancio (OIC n.24).

[2] Ai sensi dell’art. 1, comma 429, della L. n. 199/2025, il nuovo iperammortamento 2026 interessa due distinte categorie di investimenti. La prima comprende i beni materiali e immateriali strumentali nuovi ricompresi, rispettivamente, negli Allegati IV e V alla medesima legge, purché interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, ossia i c.d. beni “Industria 4.0”. La seconda riguarda i beni materiali strumentali nuovi destinati all’esercizio dell’impresa e finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo, anche a distanza, inclusi gli impianti di accumulo dell’energia prodotta.

Con specifico riferimento ai beni elencati nell’Allegato IV, essi coincidono, in linea generale, con i beni materiali funzionali ai processi di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma “Industria 4.0”. Tali beni sono riconducibili alle tradizionali categorie individuate dalla disciplina previgente, comprendenti macchine, impianti e sistemi automatizzati caratterizzati da elevati livelli di digitalizzazione, interconnessione e integrazione con i processi produttivi aziendali. Sul punto si evidenzia che l’elenco dei beni agevolabili coincide solo parzialmente tra i due regimi. Prima di investire è essenziale verificare la presenza del bene nel nuovo Allegato IV o V.

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