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IORP II: rapporto EIOPA sul principio della “persona prudente” per gli EPAP

11 Dicembre 2023
Di cosa si parla in questo articolo

EIOPA ha pubblicato lo scorso 8 dicembre il rapporto sull’attività di vigilanza svolta dall’Autorità nazionali relativamente all’applicazione del principio della “persona prudente” da parte degli EPAP (Enti Pensionistici Aziendali o Professionali) nel contesto del regime IORP II.

La relazione valuta in particolare lo stato di attuazione delle raccomandazioni già individuate nel 2019 fra EIOPA e le Autorità di vigilanza nazionali.

In generale, si ricorda che gli EPAP, in conformità Direttiva IORP II (2016/2341/UE), non possono investire le poste attive detenute per scopi diversi dall’erogazione di prestazioni pensionistiche.

Pertanto, al fine di proteggere adeguatamente i diritti degli aderenti e dei beneficiari, gli EPAP devono attuare una politica di investimento delle poste attive più sicura ed efficiente, che li obblighi ad agire con prudenza, nel rispetto del principio della «persona prudente» (conformemente alle norme relative agli investimenti specificate nell’art. 19 c. 1 Direttiva IORP II).

Tale principio ha un inevitabile impatto altresì sull’attività di vigilanza delle Autorità nazionali competenti, alle quali la direttiva IORP II richiede quindi di applicare un approccio basato sul rischio.

Il presente rapporto (follow-up) – conformemente all’art. 30 del Regolamento (UE) N. 1094/2010 (Regolamento istitutivo dell’EIOPA) – si fonda dunque sull’attività di revisione paritetica (peer review) svolta nel 2019 da EIOPA e dalle Autorità nazionali di vigilanza, e valuta pertanto l’adeguatezza e l’efficacia delle azioni intraprese da queste ultime in ordine al controllo dell’applicazione del criterio di valutazione della “persona prudente” da parte degli EPAP.

In particolare, la peer review del 2019 aveva formulato 27 raccomandazioni, suddivise in sette aree, a 28 Autorità nazionali. Di queste, il rapporto in oggetto specifica che 8 sono state pienamente soddisfatte, 10 solo parzialmente e 9 non lo sono state affatto.

Dal punto di vista contenutistico, inoltre, si evidenzia che le raccomandazioni relative all’applicazione della metodologia “look-through” (relativa agli investimenti degli EPAP in veicoli di investimento collettivo) sono state prevalentemente soddisfatte, mentre quelle relative alla valutazione della governance del processo di investimento nonché all’uso delle ispezioni in loco, non lo sono state affatto. Quanto ad altre aree, viene specificato che la conformità è stata parziale.

Secondo la relazione, l’attuazione delle raccomandazioni è spesso dipesa, oltre che dalla mancanza di risorse, dallo stato di attuazione della direttiva IORP II da parte dei singoli Stati membri. L’EIOPA invita pertanto, con il presente rapporto, le autorità nazionali di vigilanza che non abbiano ancora attuato le raccomandazioni contenute nel peer review del 2019, ad ispirarsi ad esse per lo sviluppo delle migliori pratiche di vigilanza nazionali.

L’EIOPA continuerà a monitorare da vicino l’attuazione delle stesse.

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