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Investimenti in Start-up e PMI innovative: le modalità di attuazione degli incentivi fiscali

16 Febbraio 2021
Di cosa si parla in questo articolo
PMI

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2021, il Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 28 dicembre 2020 recante modalità di attuazione degli incentivi fiscali in regime de minimis all’investimento in start-up innovative e in PMI innovative.

Il presente decreto reca le disposizioni di attuazione delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 38, commi 7 e 8, del decreto-legge19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020.

Il comma 7 dell’art. 38 del decreto-legge n. 34/2020 integra il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 con l’art. 29-bis, prevedendo una detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche per i soggetti di cui al presente art. 1 comma 7, lettera a), che investono direttamente o indirettamente nel capitale sociale di una o più start-up innovative, secondo le modalità previste dall’art. 4 del presente decreto.

Il comma 8 dell’art. 38 del decreto-legge n. 34/2020 integra l’art. 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 con il comma 9-ter, prevedendo una detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche per i soggetti di cui al presente art. 1, comma 7, lettera a), che investono direttamente o indirettamente nel capitale sociale di una o più PMI innovative, secondo le modalità previste dall’art. 4 del presente decreto.

Le agevolazioni fiscali di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».

La detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche di cui al citato comma 7, dell’art. 38, del decreto-legge n. 34 del 2020, è alternativa a quella prevista dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 7 maggio 2019 relativo alle modalità di attuazione degli incentivi fiscali all’investimento in start-up innovative e in PMI innovative e non è cumulabile con detto incentivo per la medesima operazione finanziaria.

La detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche prevista di cui al citato comma 8, dell’art. 38, del decreto-legge n. 34 del 2020, spetta prioritariamente a quella prevista dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 7 maggio 2019 relativo alle modalità di attuazione degli incentivi fiscali all’investimento in start-up innovative e in PMI innovative. Sulla parte di investimento che eccede il limite ivi previsto, è fruibile esclusivamente la detrazione di cui all’art. 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 178, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nei limiti del regolamento «de minimis».

Le disposizioni del presente decreto si applicano in relazione agli investimenti effettuati successivamente al 1° gennaio 2020 e a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

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