WEBINAR / 30 Maggio
Clausole di fallback e piani di sostituzione nel nuovo 118-bis TUB

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 16/05


WEBINAR / 30 Maggio
Clausole di fallback e piani di sostituzione nel nuovo 118-bis TUB
www.dirittobancario.it
Giurisprudenza

Investimenti pregressi non esonerano dalla valutazione di adeguatezza

22 Febbraio 2023

Cassazione Civile, Sez. I, 23 gennaio 2023, n. 2006 – Pres. De Chiara, Rel. Caiazzo

Di cosa si parla in questo articolo

Con Ordinanza n. 2006 del 23 gennaio 2023, la Corte di Cassazione si è espressa sull‘obbligo di valutazione di adeguatezza nei servizi di investimento.

L’intermediario finanziario è tenuto ad adempiere all’obbligo di valutazione di adeguatezza dell’operazione di investimento per il cliente, anche nel caso in cui il cliente stesso, nel contratto quadro, non fornisca le informazioni necessarie sui propri obiettivi di investimento e sulla propria propensione al rischio.

Questo perché l’intermediario ha il dovere di agire in modo corretto e trasparente e di prendere in considerazione tutte le informazioni a sua disposizione per valutare se un’operazione di investimento sia adeguata per il cliente.

La Corte di Cassazione sottolinea che la valutazione di adeguatezza dell’operazione prevede l’obbligo dell’intermediario finanziario di fornire al cliente tutte le informazioni necessarie per consentire a quest’ultimo di selezionare tra gli investimenti disponibili quello che ritenga più opportuno.

Di conseguenza, la propensione al rischio del cliente in investimenti pregressi, non giustifica l’omissione dell’intermediario di fornire al cliente tutte le informazioni pertinenti e necessarie per effettuare un investimento consapevole.

Inoltre, la Cassazione sottolinea che la valutazione dell’adeguatezza delle operazioni in base al profilo di rischio del cliente e alla sua buona conoscenza del mercato finanziario non esclude l’inadempimento degli obblighi informativi dell’intermediario finanziario.

Questo significa che l’intermediario non può considerarsi esonerato dall’obbligo di fornire al cliente tutte le informazioni pertinenti sulla natura e sulle caratteristiche dei prodotti finanziari offerti, anche se il cliente ha una buona conoscenza del mercato finanziario e ha una propensione al rischio elevata.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 30 Maggio
Clausole di fallback e piani di sostituzione nel nuovo 118-bis TUB

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 16/05


WEBINAR / 14 maggio
La POG nelle nuove aspettative di vigilanza IVASS

ZOOM MEETING

Offerte per iscrizioni entro il 24/04