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Investimenti in beni strumentali per le imprese: chiarimenti AE sul credito d’imposta

26 Luglio 2021
Di cosa si parla in questo articolo

Con Circolare n. 9/E del 23 luglio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti sotto forma di domanda e risposta in merito al credito d’imposta previsto per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021).

La menzionata disciplina, applicabile agli investimenti effettuati a partire dal 16 novembre 2020, si pone in linea di continuità con il precedente intervento operato dall’articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), nell’ambito della ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali previsti dal “Piano nazionale Impresa 4.0”.

Nell’ottica di un rafforzamento dell’agevolazione agli investimenti in beni strumentali, a sua volta, la legge di bilancio 2021 ha apportato ulteriori novità all’impianto dettato dalla citata legge n. 160 del 2019.

In particolare, le novità più importanti riguardano: l’ampliamento dell’ambito oggettivo dell’agevolazione ai beni immateriali diversi da quelli non 4.0; la maggiorazione della misura del credito d’imposta applicabile in funzione della tipologia degli investimenti e del periodo di effettuazione; l’aumento del limite massimo di investimenti ammissibili; le regole per la compensazione del credito d’imposta con la finalità di accelerarne la fruizione; la richiesta della perizia asseverata e non più semplice .

Recentemente il legislatore, con il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto Sostegni-bis), è nuovamente intervenuto sullo strumento agevolativo apportando talune modifiche concernenti l’utilizzo del credito d’imposta. In particolare, l’articolo 20 del decreto Sostegni-bis ha introdotto, nell’articolo 1 della legge di bilancio 2021, il comma 1059-bis con cui si prevede che – alla stregua di quanto già disposto dal comma 1059 per soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro – il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali non 4.0, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale anche dai soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro.

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