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Giurisprudenza

Invalidità per difetto originario di causa del trasferimento di titoli “a prezzo vile”

9 Giugno 2015

Avv. Alessio Fiacchi

Tribunale di Milano, 7 Gennaio 2015, n. 64

Con la sentenza n. 64/2015, pubblicata in data 07.01.2015, il Tribunale di Milano si è pronunciato in merito alla validità del trasferimento di titoli “a prezzo vile”.

Nel caso de quo, le doglianze evidenziate da parte attrice al fine di vedersi restituire la titolarità dei certificati azionari trasferiti in favore di parte convenuta, spaziavano in realtà da una asserita nullità ex art. 1418 c.c ad una pretesa incapacità naturale del girante al momento del trasferimento.

Il Tribunale adito ha, in primis, rigettato la domanda di parte attrice la quale sosteneva la nullità del trasferimento de quo per incapacità del girante (ricoverato in ospedale in gravi condizioni e deceduto pochi mesi dopo), sulla base del dato, eminentemente giuridico, della rilevanza di una eventuale siffatta condizione in termini di annullabilità e non di nullità.

In secundis il Collegio, in risposta alla pretesa nullità delle girate, sostenuta da parte attrice sulla base di presunte irregolarità compiute dal Notaio nella procedura di autentica, ha affermato che “l’asserita violazione della procedura di autentica notarile non vale affatto ad incidere sulla validità delle girate”.

Il Tribunale ha ritenuto, invece, meritevole di accoglimento la domanda attrice la quale chiedeva accertarsi e dichiararsi la nullità delle girate, sulla base dell’assenza di corrispettivo e soprattutto sulla base della incongruenza logica di un trasferimento al mero valore nominale di fronte ad un cospicuo valore del patrimonio sociale.

Il Collegio ha affermato che, in assenza di circostanze idonee a giustificare la cessione di titoli al mero valore nominale, un siffatto trasferimento sia da considerarsi pattuito ab origine tra le parti “a prezzo vile” (tanto che non è stato neppure successivamente versato).

Si viene a configurare, pertanto, una tipica fattispecie di originaria “mancanza di causa” del contratto che, come tale, ne comporta la nullità.


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