ICMA, in collaborazione con AFME e ISDA, ha pubblicato un documento informativo sulle modifiche al regime degli internalizzatori sistematici su obbligazioni e derivati.
Si ricorda che un internalizzatore sistematico è un intermediario che esegue sistematicamente, frequentemente e in modo organizzato gli ordini retail, fuori dai mercati regolamentati.
Il documento fornisce informazioni sulle implicazioni pratiche delle modifiche al regime degli internalizzatori sistematici e sull’introduzione dei regimi DPE/DR (ente di pubblicazione designato/reporting designato), con alcune indicazioni sul fatto che la cancellazione della registrazione degli internalizzatori sistematici (SI) su obbligazioni/derivati è prevedibile, senza effetti negativi sulle segnalazioni post-negoziazione o sulla fornitura di liquidità.
Dalla sua implementazione nella Direttiva MiFID II e nel regolamento MiFIR, gli internalizzatori sistematici erano responsabili, tra le altre cose, della segnalazione di trasparenza post negoziazione (PTT), relativamente alle operazioni eseguite al di fuori di una sede di negoziazione, tramite un Approved Publication Arrangement (APA).
Molte imprese di investimento avevano scelto di essere qualificati come internalizzatori sistematici specificamente per assumersi l’obbligo di segnalazione PTT, come offerta di servizi alla clientela, indipendentemente dal fatto che soddisfacessero o meno i criteri per gli internalizzatori sistematici; tuttavia, nell’ambito della revisione della MiFID/MIFIR, sia nell’UE che nel Regno Unito, gli intermediari finanziari significativi non si assumono più la responsabilità della segnalazione post-negoziazione.
Di conseguenza, l’incentivo a optare per la registrazione come intermediario significativo a tale scopo è stato eliminato: poiché gli obblighi degli intermediari finanziari significativi in materia di segnalazione della trasparenza pre- e post-negoziazione per obbligazioni e derivati sono stati eliminati, le imprese di investimento nell’UE e nel Regno Unito dovrebbero revocare la registrazione come intermediari finanziari significativi per tali prodotti, notificandolo alla propria Autorità Nazionale Competente.
Le segnalazioni post negoziazione non subiranno alcuna modifica:
- le negoziazioni eseguite sulle sedi di negoziazione continueranno a essere rese trasparenti da tali sedi
- le negoziazioni eseguite al di fuori delle sedi di negoziazione continueranno a essere segnalate dai DPE e dai DR, o dal venditore, se nessuna delle due controparti è DPE o DR.