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Giurisprudenza

Intermediazione finanziaria: obblighi informativi nell’ipotesi di prestazione di servizi d’investimento

10 Gennaio 2019

Giuseppe Colombo

Cassazione Civile, Sez. I, 19 novembre 2018, n. 29736 – Pres. De Chiara, Rel. Iofrida

Di cosa si parla in questo articolo

In tema di intermediazione finanziaria, la pubblicazione del prospetto informativo è prevista nelle ipotesi di sollecitazione all’investimento, ai sensi del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 94, commi 1 e 2 (nel testo “ratione temporis” vigente), caratterizzate per essere l’offerta rivolta, secondo lo schema dell’art. 1336 cod. civ., ad un numero indeterminato ed indistinto di investitori in modo uniforme e standardizzato, cioè a condizioni di tempo e prezzo predeterminati.

Quando, invece, la diffusione di strumenti finanziari presso il pubblico avvenga mediante la prestazione di “servizi di investimento” (art. 1, comma 5 t.u.f.), cioè attività di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini, a condizioni diverse a seconda dell’acquirente e del momento in cui l’operazione è eseguita, la tutela del cliente è affidata all’adempimento, da parte dell’intermediario, di obblighi informativi specifici e personalizzati, ai sensi del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 21 e artt. 26 ss. del reg. Consob n. 11522 del 1998, anche nel caso in cui la negoziazione individuale avvenga nel periodo del cd. “grey market”, cioè prima che i titoli siano emessi ufficialmente.

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