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Giurisprudenza

L’intermediario, anche locale, deve avere una preventiva adeguata conoscenza del prodotto finanziario negoziato, anche attraverso la valutazione del rating e dell’offering circular

4 Aprile 2017

Cassazione Civile, Sez. I, 3 aprile 2017, n. 8619

Di cosa si parla in questo articolo

L’obbligo di diligenza, correttezza e trasparenza posto a carico dell’intermediario nella negoziazione di titoli ex art. 21, comma l lettere a) e b) del d.lgs n. 58 del 1998 così come puntualizzato negli artt. 26 e 28 (quest’ultimo integrato dall’allegato 3) del Regolamento Consob n. 11522 del 1998, richiede: sia una conoscenza preventiva adeguata del prodotto finanziario, alla luce di tutti i dati disponibili che ne possano influenzare la valutazione effettiva della rischiosità (es. rating; offering circular; caratteristiche del mercato ove il prodotto è collocato), senza che possa giustificarsi il deficit delle informazioni assunte dall’intermediario sulla base della dimensione locale di esso e della non partecipazione diretta alla vendita dei titoli; sia un’informazione delle caratteristiche del prodotto, concreta e specifica alla luce di tutti gli indicatori desumibili dall’art. 28 del Regolamento Consob così come integrato dall’allegato 3 al testo normativo.

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