Con la sentenza 21388/2025, la Corte di Cassazione ha stabilito che, ai fini della deducibilità degli interessi passivi correlati a finanziamenti contratti per la produzione di “immobili merce”, destinati a essere classificati tra le rimanenze, è necessario che tali interessi siano contabilmente capitalizzati nel valore delle rimanenze stesse, in modo chiaro, analitico e coerente con i criteri contabili adottati e illustrati nella nota integrativa.
In difetto di un’esplicita imputazione tra le rimanenze finali, con specifica indicazione dell’importo e dei criteri di capitalizzazione adottati, tali interessi devono ritenersi esclusi dal regime di deducibilità integrale di cui all’art. 110, comma 1, lett. b), del TUIR.
Gli stessi potranno rientrare, poi, nell’ambito applicativo dell’art. 96 TUIR, secondo cui sono deducibili in misura limitata agli interessi attivi e, per l’eccedenza, entro il 30% del risultato operativo lordo (ROL).
Nel caso esaminato, una società aveva impugnato un accertamento fiscale recante recupero a tassazione di interessi passivi dedotti, sostenendo la legittimità della deduzione, posto che gli interessi erano stati capitalizzati nel costo degli immobili merce oggetto di costruzione, in quanto confluiti nel valore delle rimanenze, e che il dato poteva risultare agevolmente dalla comparazione tra contratti di finanziamento e dati di bilancio.
La Commissione Tributaria Regionale, riformando la decisione di primo grado favorevole alla società, aveva rigettato il ricorso rilevando come, nei dati di bilancio, non fosse stata espressamente individuata alcuna voce relativa a “interessi passivi” direttamente afferenti alle rimanenze, né la nota integrativa esplicitava la capitalizzazione degli interessi o forniva indicazioni analitiche circa l’imputazione dei costi.
La Cassazione ha confermato la decisione di appello, evidenziando che, in assenza di una chiara e analitica iscrizione degli interessi passivi tra le rimanenze, non è possibile ricondurre gli stessi nell’ambito di applicazione dell’art. 110 TUIR; né può supplire a tale carenza una mera deduzione logica, fondata su confronti numerici. La deducibilità piena è subordinata all’evidenza contabile, non potendo essere desunta in via presuntiva.