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Giurisprudenza

Insider trading e sanzione amministrativa Consob

24 Febbraio 2026

Isacco Girardi, Dottore di ricerca in Diritto commerciale nell’Università Cattolica del Sacro Cuore

Cassazione Civile, Sez. I, 04 dicembre 2025, n. 31668 – Pres. Falaschi, Rel. Amato

Di cosa si parla in questo articolo

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 31668 del 4 dicembre 2025, ha accolto l’impugnazione di una sentenza della Corte d’Appello di Brescia, che aveva rigettato l’opposizione a una sanzione amministrativa irrogata dalla Consob per insider trading secondario.

La Corte di Cassazione ha accolto il motivo di impugnazione secondo cui la sanzione edittale rilevante per il giudice dell’opposizione, con riferimento all’incider trading contestato, era quella originariamente prevista dall’art. 187-bis, co. 1, TUF. 

L’art. 6, co. 3, d.lgs. 72/2015 ha reso inapplicabile alle sanzioni amministrative del TUF l’art. 39, co. 3, d.lgs. 262/2005, che quintuplicava le sanzioni amministrative previste dal TUF non modificate.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 63 del 21 marzo 2019, ha dichiarato incostituzionale l’art. 6, co. 3, d.lgs. 72/2015 nella misura in cui non prevedeva un regime retroattivo. 

Secondo la Corte di Cassazione, “le norme sopravvenute che dispongano retroattivamente un trattamento sanzionatorio più favorevole devono essere applicate anche d’ufficio, atteso che il “principio del favor rei [deve] prevalere sulle preclusioni derivanti dalle ordinarie regole in tema d’impugnazione” (v. anche Cass. n. 20697/2018).  

A fronte di ulteriori e articolati motivi di impugnazione, la sentenza commentata ha espresso ulteriori principi di diritto in materia di sanzioni amministrative irrogate dalla Consob.

In particolare: (i) il “presupposto per la rimessione in termini … deriva non solo” dall’”incompletezza della documentazione messa a disposizione dell’incolpato, ma anche dall’accertamento che i motivi di opposizione si fondano sugli atti esibiti tardivamente“; (ii) “non è dato rinvenire” nell’art. 18 della l. 689/91 “alcuna previsione endo-procedimentale relativa” all’audizione dell’incolpato nella fase istruttoria e decisoria; (iii) il giudicato di un’altra sentenza penale ha efficacia nei confronti dei soggetti che hanno partecipato nel procedimento e “riguarda soltanto l’accertamento dei fatti materiali oggetto del giudizio“.      

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