Con Comunicazione del 15 marzo 2019 Banca d’Italia ha fornito indicazioni in materia di bilancio delle banche e degli altri intermediari finanziari vigilati che non applicano i principi contabili internazionali.
L’art. 1, comma 1070 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 ha introdotto nel decreto legislativo n. 38/2005 un nuovo articolo 2-bis, in base al quale i soggetti che in precedenza erano obbligatoriamente tenuti ad applicare, nella redazione dei propri bilanci, i principi contabili internazionali possono applicare tali principi in via facoltativa se non hanno titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.
Ai sensi del successivo comma 1071, questa facoltà decorre dall’esercizio precedente all’entrata in vigore della nuova norma (vale a dire, l’esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2018).
La Comunicazione fornisce chiarimenti su quali disposizioni debbano fare riferimento, per redigere il bilancio d’esercizio e consolidato, le banche e gli altri intermediari vigilati che decidano di applicare le disposizioni contabili nazionali.
Seguirà un’ulteriore comunicazione relativa ai criteri che gli intermediari devono seguire per la compilazione delle segnalazioni statistiche di vigilanza disciplinate dalla Banca d’Italia.